Certificati di malattia - Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica
Data: Domenica, 28 marzo 2010 ore 16:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Con nota prot. n. 74 del 19 marzo 2010 il Ministero della Funzione Pubblica ha dato avvio a quanto disposto dall’art. 55 septies del D.Lvo n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lvo n. 150/2009 relativamente alle indicazioni operative per  la trasmissione telematica dei certificati di malattia.
L’Ufficio Legislativo della CISL Scuola ha ritenuto opportuno dettagliare le modifiche che quanto prima saranno operative.
La nuova  norma  prevede che, in caso di assenza per malattia,  la certificazione medica rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, deve essere inviata per via telematica  all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, così come già avviene per il settore privato.
Sarà quindi cura dell’INPS trasmettere, sempre per via telematica, all’istituzione scolastica di appartenenza del lavoratore, il certificato di malattia telematico che sarà redatto obbligatoriamente secondo l’allegato A.
Le modalità di predisposizione per l’invio dei dati telematici delle certificazioni di malattia verranno effettuate dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) reso disponibile dal MEF di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Soggetti tenuti alla trasmissione telematica
Il medico dipendente del SSN o il medico in regime di convenzione con il SSN sono tenuti ad effettuare la trasmissione del certificato di malattia telematico all'INPS.
Sistema di trasmissione dei certificati di malattia
Tramite il SAC i medici potranno effettuare le operazioni di predisposizione, trasmissione , annullamento o rettifica dei certificati già inviati all’INPS.
Potranno inoltre inviare al lavoratore, copia della certificazione in formato pdf alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dallo stesso, nonché inviare un SMS contenente i dati essenziali della certificazione di malattia.
Oneri e vantaggi del lavoratore
Il lavoratore avrà l’obbligo:
- di fornire al medico curante o alla struttura convenzionata, la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale
- di fornire i dati dell’amministrazione pubblica di appartenenza
- di fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato qualora sia diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al datore di lavoro
- di richiedere copia cartacea del certificato o l’invio copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
Il lavoratore non sarà più obbligato ad inviare a proprio carico, all’amministrazione di appartenenza entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, le attestazioni di malattia con le modalità fin ora previste (Raccomandata AR o altro) con suo notevole vantaggio, ma dovrà semplicemente  comunicare, in maniera del tutto informale, la propria assenza per malattia.
L’INPS metterà a disposizione, sul proprio sito, una funzione attraverso la quale,  il lavoratore potrà visualizzare il relativo attestato dando l’indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato rilasciato.
Trasmissione dell’attestato di malattia all’amministrazione di appartenenza del lavoratore
Una volta  ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente per via telematica al datore di lavoro.
Entro 20 giorni dalla data della presente nota, l’INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro due funzioni :
- accesso diretto attraverso le proprie credenziali rese disponibili dall’INPS
- oppure attraverso accesso alla posta elettronica certificata indicata del datore di lavoro.
E’ riconosciuto un periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, non ancora pubblicato in G.U., per il completamento delle fasi di applicabilità della norma da parte dei  medici  che potranno ancora procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità ancora in vigore. Al termine del suddetto periodo transitorio , la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Indichiamo, di seguito, le disposizioni dell’art. 55 septies:
Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L 'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L 'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L 'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione







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