1)Concorso - ammissione con riserva- 2)Scrutini ed esami nelle scuole secondarie.
Data: Sabato, 27 marzo 2010 ore 14:23:22 CET
Argomento: Comunicati


1) Il diritto alla partecipazione ad un concorso cui l'interessato è stato ammesso con riserva non può essere più oggetto di contestazione qualora l'amministrazione (Università) abbia rilasciato un titolo abilitativo in cui nessun riferimento viene fatto alla ammissione con riserva.
Tale mancato riferimento giustifica difatti un legittimo affidamento dell'interessato sul comportamento dell'Università, la quale ha dimostrato di ritenere superata dal positivo esito del corso la precedente esclusione.  http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_1236-2010_1.html

2)OGGETTO: Scrutini ed esami nelle scuole secondarie. Problemi normativi.
Prot.n. _319/r Cosenza, 1° febbraio 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I e di II grado
Loro Sedi
OGGETTO: Scrutini ed esami nelle scuole secondarie. Problemi normativi.
Con la legge 18 febbraio 2009 n. 9 è stato convertito il decreto legge n. 200 del 22
dicembre 2008, recante disposizioni sulla “Semplificazione normativa”. Con questo
provvedimento sono state abrogate dalla legislazione italiana circa ventottomila leggi
statali, promulgate dal 1859 al 1947. L’abrogazione di un così rilevante numero di
provvedimenti legislativi ha avuto effetto dall’entrata in vigore del legge 9/2009,
fissata al 16 dicembre 2009. Da questa ultima data ha cessato di vigere anche il R. D.
4 maggio 1925 n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti
medi di istruzione), nonché il R. D. 21 novembre 1929, n. 2049, che aveva modificato
l’art. 79 del R.D. 653/1925
Tra gli articoli del R.D. 653/1925, che fino al 15 dicembre 2009 ancora dispiegavano
i loro effetti nell’ordinamento scolastico, va ricordato l’art. 79 che così stabiliva, in
ordine alla assegnazione dei voti intermedi e finali agli alunni: “I voti si assegnano,
su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici,
fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo
periodo delle lezioni.
Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le
deliberazioni sono approvate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente”.
Questi due commi dell’art. 79 hanno regolamentato dal 1925 fino al 2009 le
procedure che nei consigli di classe si sono seguite per pervenire a deliberazioni
conclusive dei processi di valutazione degli alunni. L’abrogazione della norma in
questione genera un vuoto normativo, in riferimento al procedimento da rispettare, in
sede di valutazione intermedia e finale degli alunni, per pervenire alla corretta
adozione del provvedimento finale da parte del consiglio di classe. La volontà di
quest’ultimo organo collegiale, infatti, deve esplicarsi al termine di procedure
codificate, idonee a sancire la legittimità delle deliberazioni finali.
Qualora le scuole secondarie di I e di II grado non avessero provveduto ad esercitare
il potere di normazione interna, ad esse attribuito dalla legislazione sull’autonomia
scolastica (DPR 275/1999), in materia di scrutini, la sopra ricordata abrogazione del
R.D. 653/1925 priverebbe le decisioni finali dei consigli di classe di qualsiasi
riferimento giuridico, afferente alle procedure propedeutiche alla formalizzazione
dell’atto deliberativo.
L’art. 4 comma 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) demanda alle scuole l’adozione di
“modalità e criteri per la valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa
nazionale”.
Appare evidente che, in mancanza della norma primaria, che per oltre ottanta anni ha
regolato le fasi del procedimento attivato per l’adozione delle deliberazioni sulla
valutazione intermedia e finale degli alunni delle scuole secondarie, le istituzioni
scolastiche potrebbero trovarsi esposte a gravami, difficili da contrastare in sede
giurisdizionale, avverso le decisioni di ammissione o meno alle classi successive
degli alunni scrutinati.
Ne consegue che, abrogata la norma primaria di riferimento, vanno adottate norme
interne, ai sensi del su ricordato art. 4, comma 4, del DPR 275/1999, idonee a
regolamentare le procedure valutative tri/quadrimestrali e finali.
Al fine di inscrivere le operazioni di valutazione degli alunni in un quadro normativo
certo, si ritiene opportuno sollecitare le SS.LL. ad inserire nel regolamento interno
della scuola, previa deliberazione degli OO. CC., i criteri e le modalità di valutazione
degli alunni, nonché il procedimento da seguire per l’attribuzione dei voti e per
l’adozione della consequenziale deliberazione finale del consiglio di classe.
Il Dirigente Reggente
Prof. Luigi Troccoli







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