Formazione iniziale degli insegnanti: il Consiglio di Stato esprime il parere.
Data: Giovedì, 25 marzo 2010 ore 09:45:54 CET
Argomento: Comunicati


Cgil-Flc
Dopo una richiesta di chiarimenti effettuata nell'adunanza del 17 gennaio 2010, a fronte delle risposte positive del Ministero su quasi tutte le questioni poste è stato espresso un parere positivo condizionato all'accoglimento delle osservazioni dello stesso Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato aveva chiesto in particolare che fosse eliminata la dizione "non regolamentare" (come già avvenuto per i regolamenti delle scuole superiori) prevista all'art. 15 comma 22 per la formazione iniziale degli insegnati tecnico pratici e che fossero meglio chiarite le modalità di copertura dei costi da parte degli studenti oltre ad alcune osservazioni formali.
Su tutte queste questioni il Miur ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti accogliendo le richieste del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato aveva anche obiettato rispetto alla prova di accesso al Tirocinio Formativo Attivo per coloro che avessero maturato 360 giorni di servizio e per i quali è previsto il soprannumero rispetto agli accessi programmati (Art. 15 commi 13 e 14).
L'obiezione era suffragata anche da quanto osservato dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
A tale obiezione il Miur ha risposto negativamente ed il Consiglio di Stato ne ha preso atto pur riconfermando le proprie osservazioni in quanto "la questione attiene a valutazioni che attengono al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione in sede regolamentare".
Ora la bozza di regolamento, nella nuova versione, dovrà essere sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti.
Il testo inviato al Consiglio di Stato ricalca in larga misura quello presentato alle organizzazioni sindacali nell'incontro del 6 aprile 2009 salvo alcune integrazioni sulla fase transitorie richieste dal CNPI.
Non essendoci state ulteriori occasioni di confronto con il Ministero, per quanto più volte sollecitate, ci riserviamo di esprimere le nostre osservazioni in occasione della discussione in Parlamento.
Resta ferma l'esigenza di fare chiarezza anche sui percorsi di reclutamento, che non possono essere separati dalla formazione iniziale - come prescritto dalla legge finanziaria 2008 - è necessario quindi, un confronto anche su questi temi, che dia garanzie a coloro che sono già inclusi nelle attuali graduatorie e permetta di costruire un sistema che offra garanzie di trasparenza e permetta di evitare la formazione di nuovo precariato.

CISL -Formazione iniziale: espresso parere del Consiglio di Stato (
La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso, nella Adunanza di sezione dell'8 marzo scorso, il parere definitivo sullo schema di Regolamento concernente la Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità  della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il parere è stato pubblicato ieri sul sito del Consiglio di Stato.

La Segreteria Nazionale CISL Scuola osserva che la Sezione ha espresso parere favorevole, pur esprimendo in particolare riserve sulla formulazione finale della norma transitoria contenuta nell'articolo 15 dello schema, in riferimento al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato in forma precaria. Infatti, pur prendendo atto dell’utilità  riconosciuta al servizio ai fini dell’acquisto dei crediti formativi, ha osservato, tuttavia, che le argomentazioni svolte dal Ministero circa l’impossibilità  di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in possesso di una anzianità  minima di servizio, tenendo conto del parere espresso dal CNPI in proposito, non appaiono del tutto persuasive.
Se è vero che l’ammissione alle SSIS era, in genere, subordinata al superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l’accesso a dette scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività  di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del tirocinio e l’esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità  giuridicamente rilevante.
Inoltre, pur essendo prevista l’ammissione in soprannumero di tutti coloro che abbiano superato la prova di accesso (onde, in via astratta, non è programmabile, già  nell’attuale disciplina, il numero degli abilitati), la Sezione ha osservato che la formazione del precariato è derivata dall’utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento non di ruolo. Ora, poichè, ormai, l’assunzione può avvenire solo attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori immissioni) e, in prospettiva, attraverso i concorsi ordinari con cadenza biennale, il conseguimento dell’abilitazione (comunque subordinata al superamento dell’esame al termine del tirocinio) da parte di soggetti non inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non mutando, per il resto, la posizione giuridica (aspettativa di fatto) attualmente rivestita dal personale interessato.
La Sezione ha comunque ritenuto che la questione riguarda valutazioni che attengono al responsabile esercizio della discrezionalità  spettante all’Amministrazione in sede regolamentare, e quindi, pur con le considerazioni critiche espresse, ha preso atto della scelta effettuata con l’attuale testo dell’art. 15.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola si riserva di svolgere una più puntuale analisi del provvedimento non appena in possesso del testo integrato sulla base dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato.


Nuovo parere del Consiglio di Stato su formazione iniziale degli insegnanti (Orizzontescuola)
Il parere si concentra in particolar modo sulla possibilità, per i docenti laureati che hanno già svolto del servizio, di accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
La bozza di Regolamento garantisce l’ammissione in soprannumero (previo superamento di una prova di accesso) al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso di riferimento, escludendo la proposta dell' accesso automatico.
Il Consiglio di Stato propende per confermare a questi docenti la posizione giuridica attualmente rivestita, ossia aspettativa di fatto, poichè essi non possono rientrare nelle graduatorie ad esaurimento, attualmente utilizzate per le immissioni in ruolo.
Pubblichiamo le considerazioni del Ministero:
a) l’ammissione alle Ssis era subordinata al superamento di apposita prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento con chi ha conseguito in questi anni l’abilitazione attraverso il percorso delle SSIS;
b) un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con l’intento del legislatore delegante (espresso dall’art. 1, comma 416, della legge n. 244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e ora ad esaurimento) da utilizzare per l’immissione in ruolo, giacché l’automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che già vantano un’esperienza di servizio, determinerebbe un notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle assunzioni e dell’eliminazione delle cause di formazione del precariato;
c) l’ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto dalla norma di delega;
d) costituendo il tirocinio solo l’ultima fase di un percorso formativo tendente all’accrescimento della qualificazione professionale (la quale presuppone necessariamente l’acquisizione di una solida base teorica, non conseguibile soltanto con l’attività di insegnamento), l’ammissione allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa verifica della sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai tirocinanti (come del resto già avvenuto per le SSIS).







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