Formazione iniziale degli insegnanti: il Consiglio di Stato esprime il parere.
Data: Giovedì, 25 marzo 2010 ore 09:45:54 CET Argomento: Comunicati
Cgil-Flc
Dopo una richiesta di chiarimenti effettuata nell'adunanza del 17
gennaio 2010, a fronte delle risposte positive del Ministero su quasi
tutte le questioni poste è stato espresso un parere positivo
condizionato all'accoglimento delle osservazioni dello stesso Consiglio
di Stato.
Il Consiglio di Stato aveva chiesto in particolare che fosse eliminata
la dizione "non regolamentare" (come già avvenuto per i regolamenti
delle scuole superiori) prevista all'art. 15 comma 22 per la formazione
iniziale degli insegnati tecnico pratici e che fossero meglio chiarite
le modalità di copertura dei costi da parte degli studenti oltre ad
alcune osservazioni formali.
Su tutte queste questioni il Miur ha provveduto a fornire i necessari
chiarimenti accogliendo le richieste del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato aveva anche obiettato rispetto alla prova di
accesso al Tirocinio Formativo Attivo per coloro che avessero maturato
360 giorni di servizio e per i quali è previsto il soprannumero
rispetto agli accessi programmati (Art. 15 commi 13 e 14).
L'obiezione era suffragata anche da quanto osservato dal Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione.
A tale obiezione il Miur ha risposto negativamente ed il Consiglio di
Stato ne ha preso atto pur riconfermando le proprie osservazioni in
quanto "la questione attiene a valutazioni che attengono al
responsabile esercizio della discrezionalità spettante
all’amministrazione in sede regolamentare".
Ora la bozza di regolamento, nella nuova versione, dovrà essere
sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti.
Il testo inviato al Consiglio di Stato ricalca in larga misura quello
presentato alle organizzazioni sindacali nell'incontro del 6 aprile
2009 salvo alcune integrazioni sulla fase transitorie richieste dal
CNPI.
Non essendoci state ulteriori occasioni di confronto con il Ministero,
per quanto più volte sollecitate, ci riserviamo di esprimere le nostre
osservazioni in occasione della discussione in Parlamento.
Resta ferma l'esigenza di fare chiarezza anche sui percorsi di
reclutamento, che non possono essere separati dalla formazione iniziale
- come prescritto dalla legge finanziaria 2008 - è necessario quindi,
un confronto anche su questi temi, che dia garanzie a coloro che sono
già inclusi nelle attuali graduatorie e permetta di costruire un
sistema che offra garanzie di trasparenza e permetta di evitare la
formazione di nuovo precariato.
CISL -Formazione iniziale:
espresso parere del Consiglio di Stato (
La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha
espresso, nella Adunanza di sezione dell'8 marzo scorso, il parere
definitivo sullo schema di Regolamento concernente la Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
parere è stato pubblicato ieri sul sito del Consiglio di Stato.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola osserva che la Sezione ha espresso
parere favorevole, pur esprimendo in particolare riserve sulla
formulazione finale della norma transitoria contenuta nell'articolo 15
dello schema, in riferimento al riconoscimento del servizio di
insegnamento prestato in forma precaria. Infatti, pur prendendo atto
dell’utilità riconosciuta al servizio ai fini dell’acquisto dei
crediti formativi, ha osservato, tuttavia, che le argomentazioni svolte
dal Ministero circa l’impossibilità di prevedere, in via
transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in
possesso di una anzianità minima di servizio, tenendo conto del
parere espresso dal CNPI in proposito, non appaiono del tutto
persuasive.
Se è vero che l’ammissione alle SSIS era, in genere, subordinata al
superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato
superamento di detta prova non precludeva in assoluto l’accesso a dette
scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi
possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l’entrata in
vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati
utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non
superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non
potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento
del tirocinio e l’esame con valore abilitante saranno possibili solo a
chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più
favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato,
pertanto, una disparità giuridicamente rilevante.
Inoltre, pur essendo prevista l’ammissione in soprannumero di tutti
coloro che abbiano superato la prova di accesso (onde, in via astratta,
non è programmabile, già nell’attuale disciplina, il numero degli
abilitati), la Sezione ha osservato che la formazione del precariato è
derivata dall’utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento
non di ruolo. Ora, poichè, ormai, l’assunzione può avvenire solo
attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori
immissioni) e, in prospettiva, attraverso i concorsi ordinari con
cadenza biennale, il conseguimento dell’abilitazione (comunque
subordinata al superamento dell’esame al termine del tirocinio) da
parte di soggetti non inclusi nelle graduatorie ad esaurimento,
consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non mutando,
per il resto, la posizione giuridica (aspettativa di fatto) attualmente
rivestita dal personale interessato.
La Sezione ha comunque ritenuto che la questione riguarda valutazioni
che attengono al responsabile esercizio della discrezionalità
spettante all’Amministrazione in sede regolamentare, e quindi, pur con
le considerazioni critiche espresse, ha preso atto della scelta
effettuata con l’attuale testo dell’art. 15.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola si riserva di svolgere una più
puntuale analisi del provvedimento non appena in possesso del testo
integrato sulla base dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato.
Nuovo parere del Consiglio di Stato su
formazione iniziale degli insegnanti (Orizzontescuola)
Il parere si concentra in particolar modo sulla possibilità, per i
docenti laureati che hanno già svolto del servizio, di accedere al
Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
La bozza di Regolamento garantisce l’ammissione in soprannumero (previo
superamento di una prova di accesso) al tirocinio formativo attivo a
tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno
maturato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso di
riferimento, escludendo la proposta dell' accesso automatico.
Il Consiglio di Stato propende per confermare a questi docenti la
posizione giuridica attualmente rivestita, ossia aspettativa di fatto,
poichè essi non possono rientrare nelle graduatorie ad esaurimento,
attualmente utilizzate per le immissioni in ruolo.
Pubblichiamo le considerazioni del Ministero:
a) l’ammissione alle Ssis era subordinata al superamento di apposita
prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un
periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento
con chi ha conseguito in questi anni l’abilitazione attraverso il
percorso delle SSIS;
b) un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con l’intento del
legislatore delegante (espresso dall’art. 1, comma 416, della legge n.
244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento
del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e
ora ad esaurimento) da utilizzare per l’immissione in ruolo, giacché
l’automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo
di coloro che già vantano un’esperienza di servizio, determinerebbe un
notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore
rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione
del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle
assunzioni e dell’eliminazione delle cause di formazione del precariato;
c) l’ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che
possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di
rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto
dalla norma di delega;
d) costituendo il tirocinio solo l’ultima fase di un percorso formativo
tendente all’accrescimento della qualificazione professionale (la quale
presuppone necessariamente l’acquisizione di una solida base teorica,
non conseguibile soltanto con l’attività di insegnamento), l’ammissione
allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa verifica della
sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai
tirocinanti (come del resto già avvenuto per le SSIS).
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