Ricorsi nominali contro la cancellazione dei docenti iscritti nelle GaE
Data: Martedì, 23 marzo 2010 ore 14:17:05 CET Argomento: Comunicati
La
cancellazione del personale docente, inserito nelle graduatorie ad
esaurimento e d’istituto, previsto dal D.d.G. 11 marzo 2010, come
trasmesso dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 2692, in applicazione del
comma 4-quinquies dell’articolo 1 della legge 167/2009, è illegittima
per violazione degli articoli 3, 94 e 97 della Costituzione (parità di
trattamento, ragionevolezza, imparzialità della P.A.), di diverse leggi
dello Stato e della giurisprudenza vigente.
Redazione
Per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’11 marzo
2010 e della nota Prot. n. AOODGPER 2692, laddove prevede la
cancellazione del personale di ruolo dalle Graduatorie. Scadenza 16
aprile 2010.
La cancellazione del personale docente, inserito nelle graduatorie ad
esaurimento e d’istituto, previsto dal D.d.G. 11 marzo 2010, come
trasmesso dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 2692, in applicazione del
comma 4-quinquies dell’articolo 1 della legge 167/2009, è illegittima
per violazione degli articoli 3, 94 e 97 della Costituzione (parità di
trattamento, ragionevolezza, imparzialità della P.A.), di diverse leggi
dello Stato e della giurisprudenza vigente.
Preliminarmente, si rileva come la norma rappresenti l’ennesima truffa
per i precari perché toglie loro soltanto posti di lavoro, visto che
non interviene nella quota del 50% dei posti riservata alla mobilità o
delle illimitate assegnazioni provvisorie, che limitano annualmente la
disponibilità delle immissioni in ruolo e delle supplenze. Se la
cattedra lasciata dal docente di ruolo, infatti, per il passaggio in
un’altra cattedra dalle GaE - secondo lo scorrimento delle stesse -
fino a ieri veniva subito assegnata - in surroga - in ruolo a un altro
precario, oggi, con l’impedimento di questo passaggio si cancella un
posto disponibile, mentre l’attuale mobilità e le assegnazioni
provvisorie continuano a bloccare una considerevole quota di posti che
potrebbero essere assegnati in ruolo. Ma alcune OO. SS., invece di
chiedere al MIUR di ridurre le (proprie) quote riservate alla mobilità
(gelosamente custodite visto il mercato delle 200.000 domande annuali),
hanno chiesto al Parlamento di cancellare i docenti dalle graduatorie,
mandanti di una finta rivoluzione copernicana che ha colpito il buon
andamento della P.A. e sfregiato la tutela sindacale di tutto il
personale docente. In sintesi, se si cancella il docente di ruolo da
una graduatoria non si ottiene niente per i precari perché avrebbe
liberato un altro posto, mentre quando un docente ottiene
un’assegnazione provvisoria blocca le immissioni perché occupa per
quell’anno due posti, quello di cui è titolate che non può essere
assegnato in ruolo, e quello dove presterà servizio che sarebbe stato
messo a disposizione per il ruolo se non fosse stato assegnato
provvisoriamente al richiedente.
In diritto, si osserva come la Legge e il Decreto:
- intervengano sulle graduatorie ad esaurimento ma non sulle
graduatorie di merito, con una palese disparità di trattamento tra
personale abilitato,
- escludano i docenti di religione dalla cancellazione, allorquando lo
stesso personale è interessato alle operazioni di mobilità se revocato
dall’autorità diocesana, ai sensi del comma 3, articolo 4 della legge
186/2003, contrariamente a quanto premesso nell’atto amministrativo,
- giustifichino illogicamente l’adozione del provvedimento in base
all’applicazione del CCNL del 26 novembre 2007, siglato proprio con il
fine dichiarato di garantire quella stabilità dell’organico e quella
continuità didattica perseguiti dalla legge,
- contraddicano la giurisprudenza esistente (sentenze della Corte
Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, dei
Tribunali Amministrativi Regionali) improntata al riconoscimento del
diritto di ciascun individuo a conseguire più
abilitazioni-specializzazioni, ad essere assunto nei ruoli
dell’Amministrazione secondo il merito e senza alcuna discriminazione.
Infine, si sottolinea come tale norma continui a perseguire -
coerentemente purtroppo all’impianto complessivo della legge 167/2009 -
il tentativo ultimo di annullare i diritti e le aspettative maturate
dal personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e
d’istituto, dopo l’invenzione delle graduatorie distrettuali (sub
iudice per i ricorsi ANIEF), e dopo aver tentato di impedire la
trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
(tentativo fallito per l’intervento dell’ANIEF in XI Commissione della
Camera), e di intervenire nei giudizi pendenti in corso, sfavorevoli
all’Amministrazione (rimessi grazie all’ANIEF alla Corte
costituzionale). E’ chiaro che, se si possono cancellare i docenti di
ruolo dalle graduatorie pur con una nobile quanto mai inutile
giustificazione, si potrà domani imporre ai docenti precari di
scegliere una sola classe concorsuale tra le tante possedute come gli
si era imposto di scegliere una sola provincia (con l’ingannevole fine
di esaurire subito le graduatorie, senza ancora una volta intervenire
sulla mobilità), o ancora di migrare in un albo regionale/condominiale
con doppi punteggi legati non più alla montagna ma a certificati
anagrafici o albi genealogici. Pertanto, appare evidente come tale
battaglia giuridica diventi l’ennesima iniziativa improntata alla
salvaguardia delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto e del
diritto di tutti i docenti all’assunzione secondo il punteggio
spettante. In conclusione, se passa oggi il principio che per un
qualsiasi motivo si possono cancellare dei docenti dalle graduatorie,
chi potrà impedire domani la cancellazione delle stesse graduatorie ad
esaurimento? Il caso dell’invenzione delle graduatorie distrettuali e
del pensionamento delle graduatorie d’istituto dovrebbe far riflettere
bene.
I docenti di ruolo che vogliono aderire ai ricorsi nominali promossi,
iscritti all’ANIEF o che intendono iscriversi all’ANIEF per l’occasione
(in questo caso devono allegare alla documentazione richiesta il modulo
di iscrizione in triplice copia debitamente firmato), interessati a
impedire la propria cancellazione della graduatorie ad esaurimento e
conseguentemente dalle graduatorie d’istituto, previa remissione alla
Corte Costituzionale del comma 4-quinquies dell’art. 1 della L.
167/2009, devono inviare entro il 16 aprile 2010 alla Segreteria
amministrativa dell’ANIEF, in Via Valdemone n. 57, 90144, Palermo, un
plico contenente quanto previsto nelle istruzioni operative.
Contestualmente all’invio cartaceo, onde non incorrere in spiacevoli
disguidi postali, devono inviare anche una mail all’indirizzo
gae_ruolo@anief.net Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo. recante cognome, nome, codice fiscale,
USP di permanenza (dove si è consegnata la domanda), classi concorsuali
(es. Rossi, Mario, RSNMLR67Y87H987U, Palermo, A043, A051).
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