Fasce orario di reperibilità: parere del Dipartimento Funzione Pubblica
Data: Domenica, 21 marzo 2010 ore 20:08:20 CET
Argomento: Sindacati


Le amministrazioni pubbliche, pur avendone comunque l’obbligo ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non devono disporre la visita medica di controllo quando hanno acquisito dal dipendente la documentazione idonea a comprovare che lo stesso si trova in una delle situazioni che l’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica amministrazione n. 206 del 18 dicembre 2009 – che ha regolamentato le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia – ha previsto come condizioni di esonero dall’obbligo di rispettare le predette fasce.

Redazione

Le amministrazioni pubbliche, pur avendone comunque l’obbligo ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non devono disporre la visita medica di controllo quando hanno acquisito dal dipendente la documentazione idonea a comprovare che lo stesso si trova in una delle situazioni che l’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica amministrazione n. 206 del 18 dicembre 2009 – che ha regolamentato le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia – ha previsto come condizioni di esonero dall’obbligo di rispettare le predette fasce. Ciò in quanto la visita potrebbe essere inviata inutilmente, in considerazione, appunto dell’esonero del dipendente da tale obbligo.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola, nel ricordarlo, rileva che quanto sopra è stato opportunamente precisato il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere U.P.P.A. n. DPF 0012694 del 15/03/2010 rilasciato al Ministero dell’Interno.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola ricorda che il decreto Brunetta prevede che l’esonero opera nel caso in cui il dipendente sia affetto:
- da patologie gravi che richiedono farmaci salvavita
- da malattie per le quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
- da stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
ovvero abbia subito un infortunio sul lavoro. L’esonero opera anche dopo che il dipendente, per il periodo di prognosi indicato dalla certificazione medica, abbia già subito la visita di controllo.







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