Fasce orario di reperibilità: parere del Dipartimento Funzione Pubblica
Data: Domenica, 21 marzo 2010 ore 20:08:20 CET Argomento: Sindacati
Le amministrazioni
pubbliche, pur avendone comunque l’obbligo ai sensi
dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non devono disporre la visita medica
di controllo quando hanno acquisito dal dipendente la documentazione
idonea a comprovare che lo stesso si trova in una delle situazioni che
l’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica amministrazione n.
206 del 18 dicembre 2009 – che ha regolamentato le nuove fasce
di reperibilità in caso di malattia – ha
previsto come condizioni di esonero dall’obbligo di rispettare le
predette fasce.
Redazione
Le amministrazioni pubbliche, pur avendone comunque l’obbligo ai sensi
dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non devono disporre la visita medica di controllo quando hanno
acquisito dal dipendente la documentazione idonea a comprovare che lo
stesso si trova in una delle situazioni che l’articolo 2 del decreto
del Ministro della pubblica amministrazione n. 206 del 18 dicembre 2009
– che ha regolamentato le nuove fasce di reperibilità in caso di
malattia – ha previsto come condizioni di esonero dall’obbligo di
rispettare le predette fasce. Ciò in quanto la visita potrebbe essere
inviata inutilmente, in considerazione, appunto dell’esonero del
dipendente da tale obbligo.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola, nel ricordarlo, rileva che quanto
sopra è stato opportunamente precisato il Dipartimento della Funzione
Pubblica con il parere U.P.P.A. n. DPF 0012694 del 15/03/2010
rilasciato al Ministero dell’Interno.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola ricorda che il decreto Brunetta
prevede che l’esonero opera nel caso in cui il dipendente sia affetto:
- da patologie gravi che richiedono
farmaci salvavita
- da malattie per le quali è stata
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
- da stati patologici sottesi o
connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
ovvero abbia subito un infortunio sul
lavoro. L’esonero opera anche dopo che il dipendente, per il periodo di
prognosi indicato dalla certificazione medica, abbia già subito la
visita di controllo.
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