Sanzioni disciplinari e “attività sociali utili per la scuola”.
Data: Giovedì, 18 marzo 2010 ore 10:00:00 CET
Argomento: Opinioni


Un’affermazione simile lasciata nella sua genericità può infatti dare adito ad interpretazioni errate ed arbitrarie che a volte possono costituirsi anche in modi lesivi dei diritti soggettivi allo studio ed al decoro della persona. Non è esagerato pensare che adibire eventualmente uno studente sanzionato a mansioni come le “pulizie” della scuola, o cose del genere, sia illegittimo perché intacca la specificità giuridica del ruolo del minore che all’interno della scuola è quello di essere studente e non inserviente.
Tecla Squillaci   ( IC  Biscari- Martoglio, Catania)

Da qualche tempo sta prendendo piede in molte scuole l’abitudine di convertire le eventuali sanzioni disciplinari attribuite agli alunni con attività sociali utili per la scuola.
Nonostante tale riferimento, del tutto generico ed imprecisato, sia presente nello Statuto degli studenti e delle studentesse, poniamo molta attenzione quando, in sede di consiglio di classe, si opta in solido per una decisione simile.
Sotto il profilo semantico-logico tale affermazione, infatti, equivale ad un’asserzione  generica, non circostanziata, che può voler dire tutto o nulla, in pratica, una “scatola vuota”.Le parole  sono enti logici, come le cifre in matematica hanno un valore e devono esserne corrispondenti ; così come nessuno si sognerebbe di scambiare il numeratore per il denominatore, allo stesso modo, ogni parola ha una propria funzione nonché deve  avere un significato che sia precisato e circoscritto.
Stabilire che uno studente possa essere sanzionato con attività socialmente utili per la scuola è una proposizione che necessita di una precisazione logica e lessicale, aderente al ruolo educativo e formativo dell’istituzione scolastica.
Un’affermazione simile lasciata nella sua genericità può infatti dare adito ad interpretazioni errate ed arbitrarie che a volte possono costituirsi anche in modi lesivi dei diritti soggettivi allo studio ed al decoro della persona. Non è esagerato pensare che adibire eventualmente uno studente sanzionato a mansioni come le “pulizie” della scuola, o cose del genere, sia illegittimo perché intacca la specificità giuridica del ruolo del minore che all’interno della scuola è quello di essere studente e non inserviente.
Probabilmente qualcuno non ci vedrà nulla di sbagliato in un’azione del genere, forse da parte di chi è avvezzo ad usare metodi draconiani da collegio gesuitico di vecchio stampo, ma è appena il caso di ribadire che in sede di contenzioso non è affatto detto che un giudice la interpreti in questo modo. Anzi, molto più probabile che tale azione per così dire “educativa” sia vista come borderline ad abuso di metodi correttivi.
Inoltre, al di là dei risvolti giuridici, tali attività, per mia personale considerazione, sono anche peggiori di uno schiaffo: agli occhi dei compagni il ragazzo punito in questo modo potrebbe essere visto come “quello che pulisce i cessi” con grave pregiudizio permanente della sua persona.
In ultima analisi, l’ideale sarebbe quello di impegnare i ragazzi eventualmente sospesi in attività finalizzate al recupero didattico e formativo, con rapporto uno ad uno con gli insegnanti ( il più proficuo),per tutta la durata del provvedimento sospensivo. Tuttavia, non so se qualcuno abbia riflettuto bene sul fatto che tutto ciò, allo stato attuale, non sia più fattibile per il semplice motivo che sono state tagliate le ore a disposizione dei docenti. Qualunque cosidetta “attività sociale”pur lecita e consona alle attività didattiche,al posto della classica sospensione, non è  realizzabile allo stato concreto. Infatti, a chi si dovrebbero affidare i ragazzi sospesi ed obbligati tuttavia alla frequenza scolastica visto che non ci sono più le ore di disponibilità dei docenti? Ai bidelli? Oppure si dovrebbero organizzare in autogestione?
Rebus sic stantibus….è molto meglio attenersi dunque a quanto stabilito nel Testo Unico (dgls 297/94) al capo VI, disciplina degli alunni, art.328, che è comunque il riferimento normativo sempre valido piuttosto che seguire aleatori statuti che offrono spunto a trovate bizzarre e dai risvolti imprevedibili.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it





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