BUONUSCITA (T.F.S.) E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) -
Data: Venerdì, 21 gennaio 2005 ore 06:25:00 CET
Argomento: Normativa Utile


BUONUSCITA (T.F.S.) E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) -

Riceviamo continue sollecitazioni in relazione alla tematica del passaggio da buonuscita a TFR e dell’eventuale successivo utilizzo dei contributi ad esso destinati presso Fondi Pensione. Al riguardo circolano, almeno in alcuni ambiti territoriali, modelli con cui si formalizzano opzioni o non meglio specificate “volontà preventive”, attualmente non previste, e si chiede di fruire di comunicazioni individuali al proprio domicilio su eventuali successive norme.

Riteniamo necessario precisare che la legge delega in materia previdenziale, n° 243/2004, prevede “il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari….” e “l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni ……. nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo,……ovvero entro sei mesi dall’assunzione”.

E’ evidente che la fattispecie riguarda solo coloro che sono assoggettati al trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e, quindi, non interessa la gran parte del personale della scuola. Per coloro che si trovano già in regime di TFR è evidente che l’opzione di adesione o meno decorre dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo che a tutt’oggi non è stato emanato, che non è detto che varrà anche per il pubblico impiego e che, comunque, non varrà sul maturato ma sul maturando da quel momento in poi, sempre che il lavoratore non si avvalga della facoltà di rifiutare il passaggio.

Per completezza di informazione si deve richiamare che l’adesione volontaria di un operatore scolastico, e in prospettiva di un lavoratore del pubblico impiego, al fondo di previdenza integrativa comporta l’automatico passaggio al trattamento di fine rapporto per i periodi successivi a tale data (non vi è retroattività ai periodi precedenti l’adesione!) con sottoscrizione, nel modulo di adesione al Fondo “Espero”, nel caso della scuola, di apposita dichiarazione esplicitamente richiesta nel stesso modulo di adesione. Questo, però, non comporta l’obbligo di trasferire tutte le quote future del TFR al fondo pensione.

Ovviamente non è questa la sede di una comparazione tra TFS e TFR e tra quest’ultimo e i fondi pensione, in cui bisogna tenere presente una serie di fattori obbligatoriamente incerti (inflazione, rendimenti del mercato finanziario ….), altri oggettivamente vantaggiosi (fruizione di contribuzione del datore di lavoro, benefici fiscali …..) e situazioni personali che vanno esaminate caso per caso.

Una considerazione è obbligata alla luce di quanto sopra: è inopportuno, per non dire inutile o dannoso, effettuare opzioni prima dei tempi previsti e senza sapere se riguardino o meno la propria situazione , tra l’altro senza conoscere i necessari elementi di valutazione! Vi è il rischio concreto che non siano legittimamente prese in considerazione perchè non formulate nei modi e nei tempi necessari , e che lo stesso soggetto, ritenendosi non più interessato, non effettui, invece, gli adempimenti che potrebbero rendersi necessari." 

Snals scuola







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