Dopo essere passata
alla Camera è stata approvata anche dal
Senato la norma che, tra le altre cose, riforma le regole per
l'assegnazione dei
permessi per l'assistenza dei disabili, la cosiddetta legge 104.
Mercoledì scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno
di legge su "lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi,
aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego,
incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché
misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e
di
controversie di lavoro", derivante da un disegno di legge di iniziativa
del Governo poi modificato dalla Camera.
Su Saperi Pa trovi approfondimenti e
commenti sulla
Legge
104/92
In particolare il nuovo testo è interessante perchè,
all'articolo 24, disciplina definitivamente le norme di riforma della
legge 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle
persone handicappate". Data la fitta discussione che si è sviluppata
sul
nostro sito, con centinaia di commenti e decine di migliaia di letture
per gli
articoli che hanno seguito, passo passo, le iniziative del Ministro
Brunetta su
questo tema, presentiamo a tutti i nostri lettori una breve sintesi di
quale
sarà da oggi in poi l'assetto che regolerà i permessi dei dipendenti
pubblici
per l'assistenza a portatori di handicap.
argomento
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Come
era prima
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come è
adesso
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Chi ne
beneficia
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I tre
giorni di permesso possono essere riconosciuti al malato, oppure a un qualunque
parente entro il terzo grado (legge 104/92).
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I tre
giorni di permesso si riconoscono anche ai parenti entro il terzo grado
solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona
malata abbia più di 65 anni, oppure sia anch’egli affetto da handicap,
oppure siano deceduti.
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Quanti
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Vuoto
interpretativo. La norma non specifica se più di un parente può godere
dei privilegi concessi per assistere un malato. Alcune amministrazioni
riconoscono i privilegi a più di un parente, altre no (legge 104/92).
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I tre
giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una
persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si
tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono
usufruirne alternativamente.
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Scelta
della sede di lavoro
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Il
genitore può scegliere di essere trasferito presso una sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio (legge 104/92).
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Qualunque
soggetto che gode dei benefici della norma può scegliere di essere
trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere.
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Revoca
in caso di mancati requisiti
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NON
PRESENTE.
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I
benefici della legge 104 possono essere revocati in caso di mancanza
dei "requisiti" accertata dal datore di lavoro o dall'INPS.
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Assistenza
ad un figlio maggiorenne
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I
genitori possono usufruire dei permessi per assistere un figlio
maggiorenne solo se convivente o in condizioni di assistenza
“continuativa ed esclusiva”. (legge 151/01)
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Questo
limite viene cancellato.
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Assistenza
di parenti non conviventi
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La
legge 104 concedeva i benefici per l’assistenza solo ai genitori o
parenti conviventi; la legge 53/2000 li concedeva anche ai parenti e
affini non conviventi.
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Questa
ambiguità viene cancella. E per quanto riguarda i tre giorni di
permesso mensili non si fa più alcun riferimento alla convivenza.
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Inoltre:
·
Entro
il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche dovranno
comunicare al
Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei lavoratori che
godono dei
diritti della legge 104, specificando per "chi" essi godono dei
permessi, il grado di parentela (lavoratore, figlio, genitore etc), e
il comune
di residenza.
·
Le
amministrazioni pubbliche devono, inoltre, comunicare il numero
complessivo di
giorni e di ore fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno
precedente e
per ciascun mese.
·
Il
Dipartimento della Funzione pubblica provvederà a realizzare una banca
dati
(nel pieno rispetto delle norme sulla privacy) in cui confluiranno
tutte queste
informazioni custodite per massimo 24 mesi. Tutte le informazioni
saranno
soggette al trattamento informatico, per rilevare irregolarità e
potranno
essere comunicate e pubblicate in forma aggregata, cioè senza citare i
singoli.