Com’è noto, con la nota
operativa n.15 del 5 luglio 2004, in materia di sospensione dei contributi
previdenziali a causa dei noti eventi eruttivi e sismici del 2002, sono stati
fornite più dettagliate direttive in merito all’ambito applicativo della
prevista procedura dei rimborsi (cfr. informativa n.66 del 27 gennaio 2004
).
In particolare, per quanto
attiene la provincia di Catania, si è indicata la data del 31 marzo 2005 come
termine del periodo di sospensione e si è fornito un elenco dei comuni
interessati dalle agevolazioni in questione, come da nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – n. CG/007287 del
14 febbraio 2003.
Su tali questioni è tornato
nuovamente ad esprimersi lo stesso Dipartimento della protezione civile con
nota del 24 novembre 2004, i cui rilievi impongono necessariamente una
riconsiderazione della problematica in esame e conseguentemente una rettifica
delle indicazioni precedentemente fornite.
Con riferimento ai territori
individuati, si fa presente che l’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza n.3254 del
29 novembre 2002, successivamente prorogata, individua come beneficiari della
sospensione contributiva tutti i soggetti residenti, aventi sede legale od
operativa nel territorio della provincia di Catania, area per la
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002. E’ da ritenersi, quindi, più ampio,
rispetto alla previsione iniziale dell’elenco di cui alla nota operativa n.15,
l’ambito territoriale interessato alla sospensione contributiva, in quanti il
beneficio riguarda tutti i soggetti residenti o in servizio nell’intera
provincia di Catania.
Per quanto attiene il termine
di sospensione, si comunica che esso è fissato al 31 marzo 2004, come
prorogato dall’articolo 14, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.3282 del 18 aprile 2003.
A tal proposito si fa
osservare che con il Decreto del P.C.M. del 12 marzo 2004 è stato prorogato “fino
al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di
Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed
agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di
ottobre 2002”. Stante il collegamento normativo
tra sospensione e stato d’emergenza operato dall’articolo 8, comma 1,
dell’ordinanza P.C.M. n. 32196 del 12.4.2002 con riferimento ai soli soggetti
danneggiati individuati dall’articolo 2 dell’ordinanza P.C.M. n.3145 del
25.7.2001 (cfr. a seguito dei fenomeni eruttivi del luglio 2001), ne
consegue che i soggetti contemplati dalla citata ordinanza n.3254 del 29
novembre 2002 beneficiano della proroga dell’emergenza al 31 marzo 2005 ma non
della proroga della sospensione contributiva, il cui termine finale rimane
quello fissato dall’ordinanza n.3282 del 18 aprile 2003, cioè il 31 marzo 2004.
Con riguardo al recupero dei
contributi sospesi, considerato che l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza n.3254/2002
prevede un numero di rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata
della sospensione, si precisa che il numero delle rate , rapportato al previsto
periodo di sospensione che è pari a sedici mesi (cfr. dal 5 novembre 2002
al 31 marzo 2004), è di 128, di cui la prima con scadenza 15 maggio 2004. Si
partecipa che la mancata osservanza di una scadenza non provoca la decadenza dal
beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante
la singola rata che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 116 della legge 23.12.2000 n.388.
Considerato che la sospensione
è cessata lo scorso 31 marzo 2004, le rate già scadute alla data dell’emanazione
della presente nota operativa dovranno essere pagate cumulativamente entro il
primo termine utile dopo l'emanazione della nota stessa.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)
F.to AMATO