L'INPDAP di Catania tempestato da richieste di sospensione dei contributi previdenziali
Data: Mercoledì, 19 gennaio 2005 ore 19:13:53 CET
Argomento: Istituzioni


Com’è noto, con la  nota operativa n.15 del 5 luglio 2004, in materia di  sospensione dei contributi previdenziali  a causa dei noti eventi eruttivi e sismici del 2002, sono stati fornite più dettagliate direttive in merito all’ambito applicativo della prevista procedura dei rimborsi (cfr. informativa  n.66 del 27 gennaio 2004 ).

In particolare, per quanto attiene la provincia di Catania, si è indicata la data del 31 marzo 2005 come termine del periodo di sospensione e si è fornito un elenco dei comuni interessati dalle agevolazioni in questione, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – n. CG/007287 del 14 febbraio 2003.

Su tali questioni è tornato nuovamente ad esprimersi  lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota del 24 novembre 2004, i  cui rilievi  impongono necessariamente una riconsiderazione della problematica in esame e conseguentemente una rettifica delle indicazioni precedentemente  fornite.

Con riferimento ai territori individuati, si fa presente che l’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza n.3254 del 29 novembre 2002, successivamente prorogata, individua come beneficiari della sospensione contributiva  tutti i soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio della  provincia di Catania, area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002. E’ da ritenersi, quindi, più ampio, rispetto alla previsione iniziale dell’elenco di cui alla nota operativa n.15, l’ambito territoriale interessato alla sospensione contributiva, in quanti il beneficio riguarda tutti i soggetti residenti o in servizio nell’intera provincia di Catania.      

Per quanto attiene il termine di sospensione, si comunica che esso è fissato al 31 marzo 2004, come prorogato dall’articolo 14, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3282 del 18 aprile 2003.

A tal proposito si fa osservare che  con il Decreto del P.C.M. del 12 marzo 2004 è stato prorogato “fino al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002”. Stante il collegamento normativo tra sospensione e stato d’emergenza operato dall’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza P.C.M. n. 32196 del 12.4.2002 con riferimento ai soli soggetti danneggiati individuati dall’articolo 2 dell’ordinanza P.C.M. n.3145 del 25.7.2001 (cfr. a seguito dei fenomeni eruttivi del luglio 2001), ne consegue che i soggetti contemplati dalla citata ordinanza n.3254 del 29 novembre 2002 beneficiano della proroga dell’emergenza al 31 marzo 2005 ma non della proroga della sospensione contributiva, il cui termine finale rimane quello fissato dall’ordinanza n.3282 del 18 aprile 2003, cioè il 31 marzo 2004.

Con riguardo al recupero dei contributi sospesi, considerato che l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza n.3254/2002 prevede un numero di rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione, si precisa che il numero delle rate , rapportato al previsto periodo di sospensione  che è pari a  sedici mesi (cfr. dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004), è di 128, di cui la prima con scadenza 15 maggio 2004. Si partecipa che la mancata osservanza di una scadenza non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante la singola rata che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 116 della legge 23.12.2000 n.388.

Considerato che la sospensione è cessata lo scorso 31 marzo 2004, le rate già scadute alla data dell’emanazione della presente nota operativa  dovranno essere pagate cumulativamente entro il primo termine utile dopo l'emanazione della  nota stessa.    

 

                                                                                                         IL  DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                           (Dott.ssa Rosalba AMATO)   

                                                                                                                      F.to AMATO          

                                                                                             

 







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