AUMENTA IL LIMITE MASSIMO DI ALUNNI PER CLASSI
Data: Marted́, 02 marzo 2010 ore 07:18:00 CET
Argomento: Rassegna stampa


 Aumenta il limite massimo di alunni per classe e la qualita' diminuisce. A segnalarlo il mensile ''Tuttoscuola'' ricordando che il regolamento per la razionalizzazione della rete scolastica (DPR 81/2009) ha previsto anche l'innalzamento dei limiti minimi e massimi per la formazione delle classi. In prima applicazione, per il 2009-10 e' stato applicato soltanto l'innalzamento dei minimi, mentre il numero massimo verra' applicato dal prossimo anno scolastico(ASCA).

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L'imminente disposizione ministeriale sugli organici, spiega ancora Tuttoscuola, ''terra' conto certamente di questa norma, con l'effetto di ridurre il numero delle classi del primo anno di corso e, conseguentemente, di risparmiare sugli organici del personale docente. Mentre l'elevamento del numero minimo di alunni non incide sulla qualita' del servizio, quello del numero massimo si', e negativamente, dal momento che nelle stesse aule ci saranno piu' alunni, e ogni insegnante dovra' quindi seguire piu' ragazzi''.
Nelle sezioni di scuola dell'infanzia statale il numero minimo era gia' passato lo scorso anno da 15 a 18 bambini; il numero massimo passera' dal prossimo settembre da 25 a 26 bambini. In caso di piu' sezioni nella stessa scuola il numero massimo, gia' fissato a 28, passera' a 29 bambini.

ella scuola primaria il numero minimo per costituire una classe era gia' passato l'anno scorso da 10 a 15 alunni. Dal prossimo settembre il numero massimo passera' da 25 a 26, elevabile a 27. Nei comuni montani, piccole isole e territori con minoranze linguistiche il minimo e' confermato a 10. Le pluriclassi, gia' costituite da non meno di 8 alunni (prima erano 6), da settembre potranno avere non piu' di 18 alunni (prima il limite massimo era fissato a 12).

Nelle prime classi della secondaria di I grado, dove il numero minimo l'anno scorso era salito da 15 a 18 alunni, il numero massimo passera' da 25 a 26, elevabili fino a 27 alunni. Le prime classi delle superiori saranno costituite, di norma, da almeno 27 studenti (prima erano 25).

''L'innalzamento del numero massimo di alunni superiore ai 25 per classe - conclude Tuttoscuola - oltre ad incidere sull'efficacia dell'azione didattica soprattutto ai livelli scolastici inferiori, pone un problema di rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dalle norme antincendio''.
Classi con più di 25 alunni e indici di sfollamento da rispettare
Il ministero dell'interno, nel definire con proprio decreto le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (d.m. 26 agosto 1992), ha fissato, tra l'altro, la densità massima di affollamento dei locali scolastici per assicurare sicurezza delle persone nel caso di sfollamento di emergenza.
Le aule possono contenere al massimo 26 persone (cioè 25 alunni e l'insegnante). Non sono le dimensioni dell'aula a determinare l'indice, bensì la quantità massima di persone che possono defluire rapidamente all'esterno, passando, come capita normalmente, da una porta unica.
Probabilmente dove le porte sono due, come capita a volte ad aule a pianterreno con uscita verso l'area cortiliva, l'indice di deflusso cambia.
Ma se, come avviene nella generalità dei casi, la porta è una sola e gli alunni, come d'ora in poi potrà capitare più frequentemente, sono più di 25 (a cui c'è da aggiungere l'insegnante e, a volte anche il docente di sostegno), quali condizioni di sicurezza ci saranno?
La responsabilità, in questi casi, non è del ministero dell'istruzione ma del dirigente scolastico, il quale, come prevede il decreto del ministero dell'interno, deve mettere per iscritto il numero delle persone in situazioni fuori regola. Sotto la propria personale responsabilità...
"Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività" (decreto ministero interno 26.8.1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).





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