Ora di approfondimento nella secondaria di I grado e valutazione: il parere del Miur
Data: Lunedì, 22 febbraio 2010 ore 08:04:17 CET
Argomento: Istituzioni Scolastiche


Come è noto il Regolamento sul primo ciclo, all’art. 5 comma 5, definisce il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado. In particolare, prevede la presenza di un’ora settimanale di attività di approfondimento in materie letterarie che, riguardo alle modalità di valutazione e di organizzazione, presenta aspetti assai problematici.

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Come è noto il Regolamento sul primo ciclo, all’art. 5 comma 5, definisce il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado. In particolare, prevede la presenza di un’ora settimanale di attività di approfondimento in materie letterarie che, riguardo alle modalità di valutazione e di organizzazione, presenta aspetti assai problematici.
Il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica del MIUR, ha recentemente espresso il suo orientamento sulla questione, rispondendo ad un quesito posto da un Dirigente Scolastico della Toscana.
Pur con tutte le cautele determinate dalla competenza delle istituzioni scolastiche riguardo alle modalità e ai tempi per la valutazione, il ministero ritiene che, poiché l’attività di approfondimento non costituisce disciplina a se stante, “il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.
La vicenda è sintomatica di una decretazione, prevista dall’art. 64 della Legge 133/08 e che sta investendo tutti i settori dell’istruzione, attenta esclusivamente alla realizzazione di tagli di spesa e di personale e completamente indifferente alle ricadute, in termini di difficoltà organizzative e didattiche, che si sono riversate sulle istituzioni scolastiche.
A parere della FLC, anche in questa specifica vicenda, è opportuno che le scelte delle scuole siano effettuate su solide basi pedagogiche ed organizzative ed orientate a dare pari dignità a tutti gli insegnamenti previsti dall’ordinamento e a tutelare la dignità professione di tutti i docenti di materie letterarie. In nessun caso un docente dovrebbe essere considerato il “tappa buchi” utile solo a completare l’orario obbligatorio settimanale di una classe.
Roma, 19 febbraio 2010







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