A.T.A. ex EE.LL, ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE.
Data: Lunedì, 17 gennaio 2005 ore 10:07:20 CET
Argomento: Normativa Utile


A.T.A. ex EE.LL, ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE.

Dopo oltre quattro anni dal passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ATA si va completando il complesso puzzle costituito dall’applicazione delle norme attuative della Legge n.124/99.Superata, infatti, la fase della formalizzazione dei decreti di inquadramento così come statuita dal D.I.184., è stato necessario attivare la fase del contenzioso in sede giurisdizionale per quanti potessero vantare una lesione obiettiva in termini economici comparando le risultanze dell’inquadramento con l’applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera, in analogia a quanto operato per il personale che è “da sempre” alle dipendenze dello Stato.

La fase del contenzioso dinanzi al giudice unico ha fornito, tranne casi sporadici, un accoglimento pressoché totale delle istanze dei dipendenti che hanno chiesto l’applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera in luogo della “temporizzazione”, sia in primo che in secondo grado. Allo stato, pertanto, si attende la trattazione di merito dinanzi ai tribunali degli appelli proposti, in modo diffuso, dall’Amministrazione scolastica avverso i pronunciamenti di primo grado. L’esito di un numero rilevante di sentenze era atteso per gli ultimi giorni del 2004. Resta, tuttavia, da attendere il pronunciamento della Cassazione che, con il “terzo grado di giudizio”, è stata chiamata a decidere sulla legittimità dell’intera questione di cui stiamo trattando.

A tale proposito, il nostro Ufficio legale è impegnato a seguire la vicenda giudiziaria anche in Cassazione. Un iter lungo e complesso che si avvia a conclusione!

Sarà bene, però, invitare quanti non si sono ancora attivati a porre in essere gli atti necessari ad interrompere la prescrizione che, nello specifico, è quinquennale.

I termini decorrono dalla notifica del decreto di inquadramento da parte delle istituzione scolastiche, sedi di titolarità all’epoca del transito. E’ necessario proporre quanto meno una richiesta di riconoscimento integrale “…dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza” diretta al dirigente scolastico oppure attivare direttamente la richiesta di “tentativo obbligatorio di conciliazione” presso l’ufficio di conciliazione del C.S.A. o l’Ufficio del Lavoro della provincia sede di servizio.

Un po’ più a rilento procede la fase di inquadramento degli ex VI e VII livelli per i quali, stiamo, purtroppo, avviando il relativo contenzioso.

In questo caso, non siamo in presenza di pronunciamenti da parte del giudice unico che recepiscano le richieste di applicazione della sequenza contrattuale del 15.03.2001.Ribadendo la nostra posizione, riteniamo che tale tipologia di personale deve essere inquadrato “ope legis” nell’ area C, quella dei coordinatori tecnici e amministrativi.

Anche in tale fattispecie il personale interessato deve porre in essere le opportune iniziative per evitare di incorrere nella “prescrizione”.

Grande attenzione, quindi, da parte delle segreterie provinciali nell’assicurare un’attenta opera di informazione nei riguardi di quanti avessero esitato a proporre le iniziative necessarie. Attraverso un’azione mirata, sia pur lenta e complessa, sarà possibile archiviare, almeno speriamo, con soddisfazione un’operazione che aveva suscitato critiche e perplessità nella fase iniziale. “A conti fatti”, se “i conti” sono quelli da noi auspicati e in forza anche delle iniziative giurisdizionali, il giudizio sull’intera manovra di passaggio del personale A.T.A. potrebbe assumere una diversa e migliore connotazione.

(da Uil scuola)







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