Circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010. Iscrizioni alle superiori. Emanate le disposizioni Termine ultimo 26 marzo.
Data: Giovedì, 18 febbraio 2010 ore 15:35:52 CET Argomento: Comunicati
Come è noto, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha previsto che le
richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010-2011 debbano essere
effettuate nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 marzo 2010.
Nel confermare le disposizioni generaliper le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con circolare n. 4 del 15
gennaio 2010, si forniscono ulteriori indicazioni, funzionali agli
adempimenti e alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II
grado.
Tempi e organizzazione dell’iscrizione
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di
istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi
successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio,
salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra
scuola, secondo le disposizioni vigenti.
1. Adempimento dell’obbligo
1.1. Obbligo di istruzione
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito
positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della
norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono
iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo
grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto indicato nel
successivo paragrafo 1.2.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato alla
acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di II
grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il
diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il conseguimento
di qualifiche professionali
Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010-2011, in
attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
del decreto legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per
il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione.
1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire e
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a
sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Una
attenzione particolare va prestata ai territori più a rischio e alle
fasce di utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro
impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e
gli Enti locali, valutando l’opportunità di prevedere e programmare gli
interventi di prevenzione nei Piani territoriali.
Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui
al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I
grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di
impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno formalizzato,
il dirigente procederà nel prosieguo - di concerto e con la
collaborazione della famiglia interessata - all’accertamento
dell’assolvimento dell’obbligo.
2. Procedure
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini
della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del dirigente
della scuola del primo ciclo di appartenenza - all'istituto secondario
di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate agli istituti di
destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26
marzo 2010.
In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse
tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai
regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura
dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e
dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.
Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli
indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono
contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica
professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi
di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno
scolastico.
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario
acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti
Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla
fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo n. 226/05.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto
di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia
opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di
organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione
deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario
di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere
all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le
famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
3. Contrasto dell’evasione scolastica
Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si
rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 4/2010,
relativa alle iscrizioni nel primo ciclo.
In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto
dell’art.1-quater del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167,
concernente l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili
alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”.
4. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, successivamente
all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in
corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di
accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia, dopo
aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato
ed alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima anche tutti i
documenti dell’alunno.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla
osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale
condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle scuole
interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
5. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La
famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata
dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità
multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine
di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare
le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di
procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che
l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al
compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera
c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito
il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati
in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno
titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base
del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12;
art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2
dell’8 gennaio 2010.
7. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano
provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di
istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola
della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità
tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo
l’onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano
avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non
statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che
saranno diramate in materia di valutazione.
8. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di
apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha valore
per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di
diverse possibili attività:
• attività didattiche e formative,
• attività di studio e/o di ricerca individuali con
assistenza di personale docente,
• libera attività di studio e/o di ricerca
individuale senza assistenza di personale docente,
• non frequenza della scuola nelle ore di
insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante
l’allegato modello C all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell’alunno
minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga scelta l’opzione
“non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica”.
9. Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il
riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro
il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 25.10.2007, riguardanti:
• il conseguimento del livello di istruzione
corrispondente a quello conclusivo della scuola primaria e/o al titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
• il recupero delle competenze per la certificazione
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (Regolamento emanato con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);
• il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di II grado;
• la conoscenza della lingua italiana da parte degli
immigrati.
Il termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini
dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta
formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche,
nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro
degli adulti nel sistema formativo.
Resta inteso, comunque, che - attraverso l’adozione di formale e
motivato provvedimento per ogni studente accolto - è consentito
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2010-2011.
10. Funzionalità
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle
iniziative in tal senso attivate da uffici quale ad esempio quello
lombardo, a verificare d’intesa con l’Ente locale competente il
possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di
giungere progressivamente a una gestione più puntuale e tempestiva
delle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e ai CFP.
11. Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie
Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito
www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca delle scuole
superiori secondo i nuovi ordinamenti approvati con i recenti
regolamenti. La funzione consentirà di individuare le scuole e la loro
collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25
febbraio 2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle
tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione ha messo a punto un fascicolo
dettagliato e completo dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni previste, dei profili professionali e di
tutte le informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova
scuola secondaria superiore. È stata inoltre predisposta una brochure
più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie,
contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi licei,
istituti tecnici e professionali.
Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle scuole
secondarie di I e di II grado, sia agli Uffici Scolastici Regionali in
un numero di copie adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito
www.istruzione.it a partire dal 25 febbraio 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
Come
è noto, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha
previsto che le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010-2011
debbano essere effettuate nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il
26 marzo 2010.
Nel confermare le disposizioni generaliper le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si
forniscono ulteriori indicazioni, funzionali agli adempimenti e alle
procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.
Tempi e organizzazione dell’iscrizione
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di
istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi
successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio,
salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra
scuola, secondo le disposizioni vigenti.
1. Adempimento dell’obbligo
1.1. Obbligo di istruzione
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito
positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della
norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono
iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo
grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto indicato nel
successivo paragrafo 1.2.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato alla
acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di II
grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il
diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il
conseguimento di qualifiche professionali
Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010-2011, in
attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
del decreto legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per
il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione.
1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire e
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a
sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Una
attenzione particolare va prestata ai territori più a rischio e alle
fasce di utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro
impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e
gli Enti locali, valutando l’opportunità di prevedere e programmare gli
interventi di prevenzione nei Piani territoriali.
Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui
al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I
grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di
impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno formalizzato,
il dirigente procederà nel prosieguo - di concerto e con la
collaborazione della famiglia interessata - all’accertamento
dell’assolvimento dell’obbligo.
2. Procedure
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini
della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del dirigente
della scuola del primo ciclo di appartenenza - all'istituto secondario
di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate agli istituti di
destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26
marzo 2010.
In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse
tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai
regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura
dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e
dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.
Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli
indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono
contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica
professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi
di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno
scolastico.
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario
acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti
Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla
fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo n. 226/05.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto
di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia
opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di
organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione
deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario
di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere
all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le
famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
3. Contrasto dell’evasione scolastica
Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si
rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 4/2010,
relativa alle iscrizioni nel primo ciclo.
In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto
dell’art.1-quater del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167,
concernente l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili
alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”.
4. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, successivamente
all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in
corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di
accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia, dopo
aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato
ed alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima anche tutti i
documenti dell’alunno.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla
osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale
condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle scuole
interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
5. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La
famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata
dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità
multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine
di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare
le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di
procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che
l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al
compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera
c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito
il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati
in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno
titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base
del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12;
art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2
dell’8 gennaio 2010.
7. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano
provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di
istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola
della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità
tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo
l’onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano
avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non
statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che
saranno diramate in materia di valutazione.
8. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di
apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui
sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di
diverse possibili attività:
- attività
didattiche e formative,
- attività
di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale
docente,
- libera
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di
personale docente,
- non
frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica.
La
scelta specifica di attività alternative è operata mediante l’allegato
modello C all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell’alunno
minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga scelta l’opzione
“non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica”.
9. Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il
riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro
il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 25.10.2007, riguardanti:
- il
conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello
conclusivo della scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione;
- il
recupero delle competenze per la certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione (Regolamento emanato con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);
- il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado;
- la
conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Il
termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini
dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta
formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche,
nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro
degli adulti nel sistema formativo.
Resta inteso, comunque, che - attraverso l’adozione di formale e
motivato provvedimento per ogni studente accolto - è consentito
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2010-2011.
10. Funzionalità
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle
iniziative in tal senso attivate da uffici quale ad esempio quello
lombardo, a verificare d’intesa con l’Ente locale competente il
possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di
giungere progressivamente a una gestione più puntuale e tempestiva
delle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e ai CFP.
11. Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie
Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito
www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca delle scuole
superiori secondo i nuovi ordinamenti approvati con i recenti
regolamenti. La funzione consentirà di individuare le scuole e la loro
collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25
febbraio 2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle
tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione ha messo a punto un fascicolo
dettagliato e completo dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni previste, dei profili professionali e di
tutte le informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova
scuola secondaria superiore. È stata inoltre predisposta una brochure
più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie,
contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi licei,
istituti tecnici e professionali.
Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle scuole
secondarie di I e di II grado, sia agli Uffici Scolastici Regionali in
un numero di copie adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito www.istruzione.it
a partire dal 25 febbraio 2010.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
|
Come
è noto, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha
previsto che le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010-2011
debbano essere effettuate nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il
26 marzo 2010.
Nel confermare le disposizioni generaliper le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si
forniscono ulteriori indicazioni, funzionali agli adempimenti e alle
procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.
Tempi e organizzazione dell’iscrizione
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di
istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi
successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio,
salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra
scuola, secondo le disposizioni vigenti.
1. Adempimento dell’obbligo
1.1. Obbligo di istruzione
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito
positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della
norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono
iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo
grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto indicato nel
successivo paragrafo 1.2.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato alla
acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di II
grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il
diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il
conseguimento di qualifiche professionali
Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010-2011, in
attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
del decreto legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per
il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione.
1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire e
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a
sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Una
attenzione particolare va prestata ai territori più a rischio e alle
fasce di utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro
impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e
gli Enti locali, valutando l’opportunità di prevedere e programmare gli
interventi di prevenzione nei Piani territoriali.
Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui
al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I
grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di
impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno formalizzato,
il dirigente procederà nel prosieguo - di concerto e con la
collaborazione della famiglia interessata - all’accertamento
dell’assolvimento dell’obbligo.
2. Procedure
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini
della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del dirigente
della scuola del primo ciclo di appartenenza - all'istituto secondario
di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate agli istituti di
destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26
marzo 2010.
In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse
tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai
regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura
dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e
dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.
Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli
indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono
contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica
professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi
di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno
scolastico.
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario
acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti
Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla
fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo n. 226/05.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto
di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia
opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di
organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione
deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario
di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere
all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le
famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
3. Contrasto dell’evasione scolastica
Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si
rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 4/2010,
relativa alle iscrizioni nel primo ciclo.
In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto
dell’art.1-quater del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167,
concernente l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili
alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”.
4. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, successivamente
all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in
corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di
accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia, dopo
aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato
ed alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima anche tutti i
documenti dell’alunno.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla
osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale
condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle scuole
interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
5. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La
famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata
dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità
multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine
di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare
le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di
procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che
l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al
compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera
c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito
il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati
in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno
titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base
del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12;
art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2
dell’8 gennaio 2010.
7. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano
provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di
istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola
della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità
tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo
l’onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano
avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non
statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che
saranno diramate in materia di valutazione.
8. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di
apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui
sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di
diverse possibili attività:
- attività
didattiche e formative,
- attività
di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale
docente,
- libera
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di
personale docente,
- non
frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica.
La
scelta specifica di attività alternative è operata mediante l’allegato
modello C all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell’alunno
minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga scelta l’opzione
“non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica”.
9. Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il
riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro
il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 25.10.2007, riguardanti:
- il
conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello
conclusivo della scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione;
- il
recupero delle competenze per la certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione (Regolamento emanato con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);
- il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado;
- la
conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Il
termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini
dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta
formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche,
nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro
degli adulti nel sistema formativo.
Resta inteso, comunque, che - attraverso l’adozione di formale e
motivato provvedimento per ogni studente accolto - è consentito
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2010-2011.
10. Funzionalità
Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle
iniziative in tal senso attivate da uffici quale ad esempio quello
lombardo, a verificare d’intesa con l’Ente locale competente il
possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di
giungere progressivamente a una gestione più puntuale e tempestiva
delle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e ai CFP.
11. Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie
Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito
www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca delle scuole
superiori secondo i nuovi ordinamenti approvati con i recenti
regolamenti. La funzione consentirà di individuare le scuole e la loro
collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25
febbraio 2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle
tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.
La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione ha messo a punto un fascicolo
dettagliato e completo dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni previste, dei profili professionali e di
tutte le informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova
scuola secondaria superiore. È stata inoltre predisposta una brochure
più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie,
contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi licei,
istituti tecnici e professionali.
Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle scuole
secondarie di I e di II grado, sia agli Uffici Scolastici Regionali in
un numero di copie adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito www.istruzione.it
a partire dal 25 febbraio 2010.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
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