“Risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro. Inviati gli elenchi ai presidi
Data: Lunedì, 08 febbraio 2010 ore 19:51:01 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio Scolastico Provinciale di Catania Via N. Coviello, 15 A - 95128 Catania - Tel. 095 7161133- Fax 0957161102 Uff. Pensioni Prot. 1136 Catania, 04/02/2010 Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole di ogni Ordine e Grado di CATANIA E PROVINCIA OGGETTO: Direttiva n. 94 del 04/12/2009, reg.ta alla Corte dei Conti il 14/01/2010,reg. 1, fgl.59, concernente l’applicazione dell’art. 72 della legge 133/2008, come sostituito dall’art. 17 co. 35 novies del decreto legge 78/2009, convertito con modificazioni in legge 102/2009. Ai fini dell’applicazione dell’art. 72 comma 11 Legge 133/2008, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su una scrupolosa verifica, in capo al personale in servizio nella propria Istituzione scolastica, del raggiungimento dell’anzianità contributiva di anni 40 al 31/08/2010. Qualora dagli accertamenti attivati, si verifichi l’esistenza di tale condizione, le SS.LL. adotteranno nei confronti degli stessi, previo preavviso entro il 28/02/2010, il provvedimento individuale di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dall’01/09/2010. Al fine di agevolare l’individuazione dei destinatari della direttiva in oggetto, si trasmettono gli elenchi del personale per il quale, in base agli atti in possesso di questo Ufficio, è stata accertata la sussistenza del predetto requisito di anzianità contributiva di anni 40. Si fa presente che il punto 2.1 della Direttiva in oggetto dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro non avvenga qualora l’interessato maturi, nel periodo di vigenza della normativa in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale (riscontrabile dal cedolino o dalla ricostruzione della carriera). Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal primo gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del terzo anno di vigenza della norma cade nel corso dell’anno scol. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 01/01/2012. In tale fattispecie, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la risoluzione unilaterale al conseguimento del miglioramento retributivo. Per l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra, lo scrivente Ufficio assicura la propria disponibilità per ulteriori chiarimenti o attività di supporto che si rendano necessari e ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. IL DIRIGENTE Raffaele Zanoli f.to Beniamino Rametta REFERENTI : Personale Doc. Istruz. Sec. 1 e 2 grado : Sig.ra Tricomi M. Luisa e Sig.ra Saetta Maria Tel. 095/7161114 Pers. Doc. Istruz. Infanzia e Primaria : Sig. Marchese Alberto Tel. 095/7161116 Pers. ATA : Sig. Di Fazio Marcello Tel. 095/7161109





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