Vinto il ricorso sulle reiterazioni dei contratti senza assunzione in ruolo
Data: Sabato, 06 febbraio 2010 ore 12:38:55 CET
Argomento: Rassegna stampa


Destinatari: • docenti in possesso di abilitazione ed inclusi in graduatoria provinciale ad esaurimento con almeno tre anni di incarico, compreso quello in corso; • personale ATA incluso in Prima fascia provinciale ( quella dei 24 mesi) con almeno tre anni di incarico, compreso quello in corso Da 10.000,00 a 45.000,00 euro … … 15 mensilità calcolate sul lordo della retribuzione oltre agli interessi di Legge le somme riconosciute ai precari docenti e ATA che hanno prodotto ricorso attraverso i legali di Agorà Scuola per vedersi riconoscere il diritto all’accesso al ruolo dopo anni e anni di servizio quali incaricati sino al 30 giugno o sino al 31 agosto ed il risarcimento “non simbolico” dei danni da mancata assunzione, come del resto sancito da varie sentenze della Corte di Giustizia Europea. Agorà ha ritenuto già dal 2007 di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione, dopo il disastroso naufragio delle norme volute dalla finanziaria 2007 (legge 296/06) in materia di piani triennali di assunzioni del personale, nonché di quelli in materia di stabilizzazione dei “triennalisti”(personale destinatario di incarico da almeno tre anni). I Governi cambiano e... mentre Agorà scuola, si organizzava per la tutela legale dei “triennalisti”, appunto, altre Organizzazioni ritenevano di “temporeggiare”, forse in attesa di tempi migliori o forse nel rispetto delle disposizioni della maggioranza del momento. Nel 2009, dunque, si è avuto il primo esito, primo - in ordine di tempo e di importanza - in tutta Italia, in Umbria. Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto - infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati, con risarcimento da 10 mila a 45 mila euro. I ricorrenti - docenti ed ATA - rivendicavano l’illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine (supplenze sino al 31 agosto o 30 giugno) - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell’Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001. Il 13 gennaio 2010 anche il Tribunale di Terni si è pronunziato per l’accoglimento dei ricorsi, dando ragione, ancora una volta, ai legali di Agorà e riconoscendo ai ricorrenti un risarcimento pari a 15 mensilità calcolate sulla retribuzione lorda Le due sentenze risultano particolarmente significative, in quanto: • si tratta di un risarcimento non simbolico e comunque tale da far prevedere l’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti alternativi all’esborso di cospicue somme a favore di ciascun aspirante, non esclusa l’ipotesi dell’assunzione, in un momento di tagli voluti dai vari governi succedutisi dal 2006 ad oggi; • similari ricorsi di altro ufficio legale hanno prodotto risarcimento pari a sole tre o quattro mensilità; • si conferma pertanto una linea ben marcata di tendenza da parte dei Giudici del Lavoro a tutela del personale della scuola contro gli abusi corrispondenti ad un utilizzo massiccio e numericamente rilevante di contratti a scadenza in luogo di assunzioni. Numero dedicato ai ricorsi 389 0940619 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18





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