Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola
secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed
accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di
arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire
loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore
universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del
lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e
riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2.
La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due
anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e
l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita
la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di
indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative
didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta.
4. Nel corso del
secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate
attività complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro
tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A
conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3
dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso
didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre
anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o
all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre
promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza
positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o
modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi
all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente,
la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per
l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della
scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla
legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo.
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Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
d) il sistema educativo di istruzione
e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è
finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio
della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche
curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i
diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in
due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per
l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei
predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le
università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e
ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la
possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento
del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con
periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
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