Miur: pensionamento coatto con 40 anni di contributi
Data: Venerdì, 29 gennaio 2010 ore 19:45:12 CET Argomento: Normativa Utile
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
1. Premessa
Come è noto, il comma 11 dell’articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha
dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato sostituito dall’art. 17,
comma 35 novies del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione
dalla legge n. 102 del 2009.
Con direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma
nella previgente formulazione che richiedono, alla luce del nuovo intervento del
legislatore, alcune integrazioni e precisazioni, essendo mutate le condizioni per
l’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione, che hanno riguardato:
- l’ambito soggettivo di applicazione: la nuova disciplina si applica in maniera
esplicita anche ai dirigenti;
- il carattere eccezionale della norma: l’ambito temporale di applicazione è ora
limitato al triennio 2009/2011;
- il requisito per l’esercizio della facoltà di recesso: l’anzianità contributiva e non
quella effettiva di servizio;
- il momento a partire dal quale può essere esercitata la risoluzione del rapporto di
lavoro attivando l’esercizio della facoltà nell’ambito dei poteri datoriali.
2. Applicazione del comma 11, dell’art. 72
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 102 del 2009, il comma 11 dell’articolo 72 era
stato già oggetto di modifica normativa per effetto dell’art. 6, comma 3 della legge n.
15 del 2009, che aveva sostituito il requisito dell’anzianità massima contributiva di
quaranta anni con quello dell’anzianità di servizio effettivo, sempre di quaranta anni.
Disciplina che è stata in vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009.
Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del
decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio
2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale
dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente.
Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso che la legge prevede la risoluzione
unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello
del piano programmatico di riordino del sistema d’istruzione anche in vista degli
obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008. La suddetta facoltà,
pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano
l’anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma.
Dalla data di compimento dell’anzianità massima contributiva da parte del dipendente,
l’Amministrazione può esercitare la risoluzione. E’ lasciata all’Amministrazione stessa la
determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno di
personale.
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2.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA
Ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, l’Amministrazione assume come
prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere di esubero e di favorirne massimamente il
riassorbimento. In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa, le riforme
ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall’art. 64 della
più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare applicazione senza gravi
ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.
A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al
sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di
ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali
desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di
anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto
2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si
verifichi l’esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di
risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel
periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un
ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita
la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il
conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei
suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge. La
risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72 è altresì applicata nei confronti
del personale che allo stato non presti servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es.
personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione
dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell’ultima scuola di titolarità sulla base
della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali.
2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici
La circolare n. 4 del 16 settembre 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica
ribadisce quanto già precisato con la circolare n. 10/08 circa l’esigenza che, per gli
incarichi dirigenziali conferiti dopo l’entrata in vigore della disposizione in esame, la
riserva di avvalersi della facoltà di recesso va esplicitata nell’ambito del provvedimento
di conferimento dell’incarico.
In sede di prima applicazione, con riferimento agli incarichi in essere, in presenza di
situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con
particolare riguardo al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia
valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la
qualità del servizio prestato, l’Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione
del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti
dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia
previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V.
Negli altri casi il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata
risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i
quaranta anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti
nell’ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle
particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli
attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della
mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.
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3. Applicazione del comma 7 dell’art. 72.
Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti degli interventi di
razionalizzazione della rete scolastica ed alla duplice esigenza di evitare il determinarsi
di situazioni di esubero riguardanti il personale della scuola e di favorire il
riassorbimento dei soprannumerari, si accompagna la considerazione che il personale di
cui trattasi, che ha già maturato i 65 anni di età, non si trova nella condizione di poter
assicurare una continuità lavorativa compatibile con un’attività di formazione e
riqualificazione professionale necessarie in dipendenza delle modifiche ordinamentali in
corso di realizzazione.
Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età
potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del
2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si
tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
In relazione ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione
dell’istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare
precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici
regionali, pur facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno
ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l’autonomia del relativo
contratto di lavoro:- la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente
l’efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n.
10/2008; l’insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello
regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità
del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase
transitoria dei processi di innovazione avviati. Sempre ai fini di una migliore
qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento
del 67° anno di età, si terrà in debito conto sia il numero delle presidenze che si
renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire, sia
l’eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento
dell’incarico di dirigente scolastico.
4. Adozione dei provvedimenti
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell’ambito
delle rispettive competenze i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa
sopraccitata e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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