427 dirigenti scolastici abbandonati dai partiti e dai politici che erano al Governo nel dicembre 2006
Data: Domenica, 24 gennaio 2010 ore 13:00:29 CET
Argomento: Opinioni


427 dirigenti scolastici abbandonati dai partiti e dai politici che erano al Governo nel dicembre 2006

Lettera aperta

Ai partiti e ai politici che nel dicembre 2006 erano al Governo
Al  Presidente della Repubblica poiché eletto dai partiti di cui sopra

Come al solito, i partiti che erano al Governo nel dicembre 2006 perdono un’occasione importante, almeno in Sicilia, lasciando nelle mani di altri l’onere di cavalcare l’onda dell’effetto “dirompente”, per tutta la scuola siciliana, della sentenza CGA 25/05/2009, n. 478 (e 477), che annullerebbe il concorso per dirigenti scolastici. Ma così non sembrerebbe.
Per essere brevi, dopo la sentenza CGA 478/09 e la promulgazione della legge art. 1, c. 2-bis, 21 dicembre 2009, n. 190, nelle scuole di Sicilia circola la seguente diceria: “Il Presidente della Repubblica e i partiti che erano al Governo nel dicembre 2006 non vogliono difendere i diritti dei 427 presidi”, lasciando così in mano ad altri, politicamente, la scuola siciliana.
Questi partiti (del dicembre 2006) hanno abbandonato, lasciandoli nello sconforto, quei dirigenti scolastici che, non avendo nessuna colpa se non quella di aver vinto il Concorso D.D.G. 22/11/2004 con le loro forze, temono che possa essere forte la tentazione da parte di chi ne ha il potere un rimescolamento delle carte proprio a danno di coloro che “non hanno santi in paradiso”.
Ostinandosi a seguire una astratta idea di giustizia e non guardando alla situazione concreta, per pigrizia forse, (sempre quelli del dicembre 2006) si trincerano dietro delle frasi alla Homer Simpson o alle miss italia di Zelig, del tipo: “la giustizia va rispettata … C’è una sentenza …”; rischiano di trovarsi col naso all’insù a guardare il vuoto pur di seguire ideologicamente il dettato del primo “ipse dixit” di turno che in astratto potrebbe anche sentenziare: “gli asini volano”.
Se abbandonare la concreta e quotidiana scuola siciliana nelle mani di chi concreto lo è sembra poco … si faccia pure; se si pensa che il detto “tanto peggio, tanto meglio”, politicamente, produca risultati … si faccia pure; al contrario sembra più consono il vecchio detto: “di questi non si troveranno nemmeno le insegne”. Tant’è.
Questi partiti (che governavano nel dicembre 2006) dovrebbero tirare fuori gli attributi e pretendere:
I.            che le sentenze siano chiare, univoche, con una sola interpretazione, per il bene comune e dei singoli, per es. 477 (e 478) 25/05/2009 del CGA (vedi sotto: allegato A, punto III. “Stralcio delle sentenza 478/09”;  allegato B “sentenza CGA 478/09 a confronto con altre sentenze”; allegato C “interrogativi che pone la sentenza CGA 478/09”) .
II.         Che sia rispettata la Legge 27.12.2006 n° 296 , G.U. 27.12.2006 (Finanziaria 2007) Art. 1, comma 619 (vedi sotto, allegato A, punto II.)
III.      Che siano abrogate le leggi ingiuste art. 1, c. 2-bis, della Legge 21 dicembre 2009, n. 190 (vedi sotto, allegato A, punto IV.)
IV.      Che si faccia il bene dello Stato (vedi sotto, allegato D, n. 7 risposta di Mariangela Bastico) con:
-         chiarimenti sugli effetti della sentenza (478/09) e sui destinatari, nonché, eventualmente, revoca o sospensione o modifica della stessa;
-         proposta di legge, del tipo:
Art. ….

  1. È abrogato l’art. 1, comma 2-bis, della Legge 21 dicembre 2009, n. 190.
  2. In applicazione dell’art. 1, comma 619, Legge 27/12/2006 n. 296, G.U. 27/12/2006, sono validi e legittimi i contratti individuali di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente scolastico stipulati tra i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali del Ministero della Pubblica Istruzione e coloro che hanno partecipato alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso di cui alla legge 296/2006 citata.
  3. Altresì, restano valide/legittime le posizioni acquisite a stipulare un contratto di coloro che hanno partecipato alla fase di formazione, di cui al comma precedente, hanno prodotto la relazione finale e hanno ottenuto il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso.
  4. Allo stesso modo restano valide/legittime le posizioni giuridiche acquisite di coloro che hanno portato a termine con esiti positivi altre procedure concorsuali a cui siano stati ammessi perché hanno superato con esito positivo le prove scritte del concorso D.D.G. 22/11/2004.
  5. Coloro che hanno ricorsi giurisdizionali o amministrativi di cui al D.D.G. 22/11/2004 rinnoveranno le procedure concorsuali con modalità che saranno in seguito comunicate dal MIUR.

Non avendo altro mezzo che scrivere,
distinti saluti

Paola Capone
paola_capone66@libero.it

 

 A.   NORME ALLEGATE
 I.                   Bando per il Concorso a dirigenti scolastici D.D. del MIUR, 22/11/2004 (in G.U. – 4^ serie speciale - n. 94 del 26/11/ 2004) art. 3 (Articolazione della procedura concorsuale) prevedeva: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; c) periodo di formazione; d) esame finale.

II.                  Legge 27.12.2006 n° 296 , G.U. 27.12.2006 (Finanziaria 2007) Art. 1, comma 619:
619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.”

 III.              Sentenza 477 (e 478) 25/05/2009 del CGA (stralcio):
“…Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.
Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
     Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
Non è condivisibile l’affermazione del TAR che fosse infondata la anzidetta censura relativa alla composizione della Commissione e che la sottocommissione nella seduta del 24 ottobre 2006 fosse correttamente composta dal Presidente e da due componenti.
Al riguardo non è contestato che l’unico Presidente si spostasse ora dall’una ed ora dall’altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima.
Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.
     Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione….”

IV.                art. 1, c. 2-bis, della Legge 21 dicembre 2009, n. 190.
“ Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.”

 B.    SENTENZA CGA 478/09 A CONFRONTO CON ALTRE SENTENZE

 Precedenti sentenze in contrasto con la 478/09:

a)      “…collegio perfetto è costituito dalla previsione, in aggiunta ai componenti effettivi, di componenti supplenti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1997, n.1100), potendosi agevolmente trarre, solo in questa ipotesi, il convincimento circa l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri del collegio…” (CdS, sez. V, 01/10/2002, n. 5139)

b)        “ la necessità della funzione Presidenziale non sia riferita alla sua presenza alle adunanze delle varie sottocommissioni, bensì alla attribuzione ad esso di compiti indefettibili di coordinamento dei lavori delle sottocommissioni. … diversamente opinando, infatti, le operazioni concorsuali sarebbero invece gravate senza, peraltro, alcun beneficio in termini di uniformità di giudizio, …” (ex pluribus, C.G.A., 5 dicembre 2002, n. 660)

c)      “ la unicità della presidenza in altre parole non impone la costante presenza del presidente a tutte le sedute della commissione e delle sottocommisioni, ma corrisponde ad una esigenza di indirizzo unitario che può prescindere dalla costante partecipazione del presidente a tutte le operazioni d’esame; …” (C.G.A., 21/05/2003, n. 202)

d)     “ … L’unicità della funzione di Presidente della commissione, quindi, diversamente da quanto opina l’interessata, non si ricollega necessariamente alla presenza del presidente alle adunanze delle sottocommissione, … : al contrario l’unicità di tale figura si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni (vedi, ex pluribus, C.G.A., 5 dicembre 2002, n. 660 e 21 maggio 2003, n. 202)…”. CdS, 05/08/2005 n. 4165

e)      “… In proposito deve aggiungersi che un simile modo di procedere risulta, del resto, pienamente coerente anche con l’orientamento giurisprudenziale che ammette, pure per gli organi collegiali costituenti “collegio perfetto”, l’espletamento da parte di singoli componenti delle attività meramente strumentali ed istruttorie, essendo sempre demandate al “plenum” dell’organo soltanto le scelte finali per la definizione delle questioni sulle quali l’organo stesso sia chiamato a pronunciarsi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 13/04/1991, n. 182; 26/02/2002 - N° Sezione 1723/2001 – 2048/2001)

f)       “ … la previsione di istituzione di sottocommissioni, mira a snellire e a velocizzare le operazioni di correzione della commissione esaminatrice; sì che deve ritenersi che l'unicità della figura presidenziale, …, al di là di una interpretazione meramente letterale della disposizione, più che nell’affidamento della presidenza delle varie sottocommissioni al Presidente della commissione, nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori della commissione principale e delle sottocommissioni, allo stesso affidata ( Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165 )….”  CdS, sez IV, 22/12/2009, n. 8625

 

 
C.   INTERROGATIVI CHE PONE LA SENTENZA CGA 478/2009

1)     Se le Commissioni giudicatrici del Concorso sono state costituite allo stesso modo in tutte le regioni d’Italia (DDG 22.11.2004, D.P.C.M. 30.05.2001, n. 341; Dir. Minist., Nota n. 1160 del 19/09/2005), perché vengono annullate solo in Sicilia?
2)     Perché la sentenza 478/09 è discordante da quelle precedenti?
3)     Gli Atti annullati con la sentenza 478/09 (Commissione giudicatrice e suo operato) non erano stati già annullati dalla Legge 27.12.2006 n° 296, G.U. 27.12.2006 (Finanziaria 2007) art. 1, c. 619 (almeno per i 427)?
4)     Perché l'Avvocatura dello Stato non si è costituita per difendere la sentenza di I grado del TAR impugnata davanti al CGA Sicilia?
5)     Perché alcuni candidati non vengono ammessi al processo in cui sono licenziati (i ricorrenti possono affermare che la commissione non è un collegio perfetto mentre altri candidati non possono sostenere che la commissione è un collegio perfetto)?
6)     E' giusto e corretto restituire in astratto il bene della vita a una persona, che neanche l'aveva (giudicata negativamente per tre volte alle prime prove scritte),  togliendolo a 427 persone più tutte le loro famiglie, oltre le scuole e la società coinvolta?
7)     Perché la sentenza di ottemperanza (CGA_200901064_se_1) insiste sullo restituire il bene della vita alla ricorrente quando la stessa precisa di avere contestato all’Amministrazione la natura dilatoria del comportamento in questione e cioè che si sarebbe provveduto di conseguenza, previo accantonamento di un posto in favore dell’interessata …? Si può accettare che il suo bene della vita (secondo la ricorrente) non sia quello di diventare dirigente scolastico, ma di far licenziare 427 persone?
8)     Perché si insiste a voler fare il male dello Stato con l’annullamento (esso porterà a un dissesto sociale ed economico: risarcimento per tutti i partecipanti, almeno 1500, più danni rilevati dalla Corte dei Conti)? 
9)     Che tipo di giustizia sarebbe mai quella che arriva quasi al rinnovo del contratto, dopo tre anni?
10)  O forse che i dirigenti scolastici che hanno già stipulato contratto a T.I. sono esclusi da questa sentenza (per via della L. 296/2006)?

 

D.    Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il MIUR
Tralasciando che la Magistratura penale ha archiviato l’indagine relativa al comportamento presunto doloso, da alcuni, della commissione con buona pace del “concorso truffa”, ci si chiede:
1)      Non si è in contraddizioni con se stessi quando si afferma che il Parlamento non deve stravolgere o sanare le sentenze dei giudici (v. legge 24 novembre 2009, n. 167), mentre con la Legge 21 dicembre 2009, n. 190 (che tra l’atro contraddice la L. 27/12/2006 n° 296 art. 1, c. 619) si entra a “gambatesa” nel pieno di un procedimento giudiziario ancora in corso?
2)      Si può dare per certo l’annullamento definitivo delle procedure concorsuali se ancora vi sono in atto ricorsi per opposizione di terzo (C.P.C. art. 323 e ss.)? O forse si dà già per scontato l’esito finale del giudizio dei giudici riguardo all’opposizione di terzo?
3)      Qual è il ruolo effettivo del Presidente della Repubblica, in siffatta questione, in quanto garante della Costituzione (Art. 1 – 3 – 97 - …) e quindi sia degli Atti Parlamentari (Legge 21 dicembre 2009, n. 190), sia di quelli di giustizia (478/2009)?
4)      Che ne sarà dei dirigenti scolastici del concorso D.M. 03/10/2006, G.U. – 4^ S.s. – n. 76 del 6/10/2006 (riservato) in quanto alcuni candidati sono stati ammessi alle prove successive senza averne svolto le prove scritte poiché avevano superato gli scritti dell’ordinario (D.D.G. 22/11/2004)?
5)      Perché l’Amministrazione (MIUR) non segue “ … il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite … non costituisce, per l'Amministrazione, adempimento di uno specifico obbligo …” scegliendo un provvedimento eccessivamente penalizzante per i vincitori?
6)      Il bando D.D.G. 22/11/2004 non è stato superato dalla L. Legge 27.12.2006 n° 296 , (Finanziaria 2007) Art. 1, comma 619 (almeno per i ricorrenti)?
7)      Perché nelle altre regioni (Puglia …) i candidati che erano stati “bocciati” alle prove scritte o orali sono stati regolarmente immessi in ruolo nella qualifica di dirigenti scolastici con la motivazione che segue e ciò non deve valere per la Sicilia?
(vedi: Atto Camera - Risposta scritta pubblicata lunedì 21 gennaio 2008 - nell'allegato B della seduta n. 270 - All'Interrogazione 4-05425 presentata da SASSO.  Stralcio: “ … I candidati medesimi, successivamente, in esecuzione di ordinanze cautelari adottate dalla sezione VI del Consiglio di Stato, sono stati ammessi a partecipare con riserva alla successiva fase concorsuale del corso di formazione e lo hanno portato a termine.  A seguito di ricorsi promossi dagli stessi candidati, con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell'articolo 1, comma 619 della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che «il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia - dopo i candidati pleno iure) con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione». L'amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza. Si fa presente, infine, che alcuni candidati controinteressati hanno prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con istanza di sospensiva, respinta con Ordinanza n. 786 del 2007.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.”
8)      Perché alcuni giornalisti, alcuni politici, e altri …, che hanno/non hanno affini che hanno partecipato alle prove scritte, sono contro il concorso? Perché tanto accanimento da una piccola parte politico - sociale contro i dirigenti vincitori e contro un concorso regolare?

E.     CRONOLOGIA sintetica dei FATTI

2006
-        Gennaio 2006, oltre 1500 persone partecipano ad un concorso per dirigenti scolastici, solo 500 circa superano gli scritti. Alcuni non ammessi si rivolgono al TAR (Tribunale amministrativo).
-        Giugno e luglio 2006 si svolgono le due prove orali e vengono pubblicate le graduatorie di merito.
-        31 luglio 2006 comincia il corso di formazione per i vincitori, che terminerà il 31 maggio 2007 con produzione di relazione finale e rilascio di attestato positivo del direttore del corso.
-        24 ottobre 2006, per ordine del TAR, la commissione corregge per la seconda volta i compiti ai ricorrenti che si erano rivolti al TAR e li valuta nuovamente in modo negativo.
2007
-        Con sentenza n. 1829/2007 del 20 luglio il TAR dichiarava un nuovo ricorso proposto dai ricorrenti inammissibile,
-        I ricorrenti si rivolgono al CGA
-        1 settembre 2007, i vincitori e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico siciliano stipulano regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato come dirigenti scolastici
-        31 agosto 2007, i nuovi incaricati terminano l’anno di prova con esito positivo.
2008
-        Non succede nulla di rilevante (continuano le immissioni in ruolo dei dirigenti vincitori).
2009
-        25 maggio 2009 è pubblicata la sentenza n. 478 del 25/05/2009 del CGA (Consiglio  di Giustizia Amministrativa – organo solo in Sicilia: ha lo stesso compito che il Consiglio di Stato ha per l’Italia), che  annullerebbe il concorso per dirigenti scolastici del 2004 puntando sulla carenza di “collegio perfetto” nell’operato delle Commissioni giudicatrici. Da una buona parte del mondo politico, sociale, giuridico, però, tale sentenza è criticata per mancanza di equità.  
-        Novembre 2009, una nuova commissione corregge per la terza volta i compiti scritti dei ricorrenti, i compiti vengono valutati “significativamente negativi”
-        Novembre 2009, il Parlamento approva una legge che sana tutto (poi abrogata dalla Legge 21 dicembre 2009, n. 190, la quale introduce/dà per scontato degli effetti dirompenti per i vincitori)
-        Il CGA su richiesta dei ricorrenti emette un giudizio di ottemperanza della sentenza 478 del 25 maggio 2009.
-        23 dicembre 2009, il Direttore Generale comunica a coloro che hanno consegnato le prove scritte nel gennaio 2006 che si devono rifare gli scritti
-        Dicembre 2009, i vincitori presentano opposizione di terzo al CGA (chiedono la sospensione o revoca della sentenza 478/2009 del CGA per vari motivi
2010
-        8 gennaio 2010, viene pubblicata la nuova commissione giudicatrice.
-        Si è in attesa dell’opposizione di terzo presso il CGA Sicilia







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