ASPETTATIVA RETRIBUITA PER DOTTORATO DI RICERCA
Data: Giovedì, 13 gennaio 2005 ore 17:58:47 CET
Argomento: Normativa Utile


ASPETTATIVA RETRIBUITA PER DOTTORATO DI RICERCA

Normativa di riferimento.

D.P.R. 11.7.1980 n. 382, Legge 13.8.1984 n. 476, Legge 28.12.2001 n. 448, art. 52 comma 57; C.M. n. 376 del 4.12.1984; nota INPDAP prot. N. 1181 del 22.10.1999; C.M. n. 120 del 4.11.2002 prot. 4510, C.M. n. 120 del 4.11.2002-prot. N. 4510, CNNL 2002/2005 art. 18 comma 2.

Il DPR 11.7.1980 n. 382 e la legge di modifica 13.8.1984, n. 476 stabiliscono che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La successiva legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 comma 57, ha in parte integrato la legge 476/84, aggiungendo, all’art. 2 comma 1, il seguente periodo:

“in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota prot. N. 1181 del 22.10.1999 diramata dal Ministero dell’istruzione con circolare n. 265 dell’8.11.1999.

Il docente vincitore di un concorso a cattedra che non possa perfezionare il rapporto d’impiego con l’assunzione del servizio perché già impegnato nella frequenza del dottorato di ricerca deve essere collocato in congedo, in tal caso, ai sensi della C.M. n. 376 del 4.12.1984, per il perfezionamento del rapporto d’impiego è ritenuta sufficiente la semplice accettazione della nomina.

E’ utile precisare quanto segue:

l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico;
la concessione non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova o di formazione;
la richiesta non è commisurata ad anno, ma all’intera durata del dottorato;
il docente che cessa, rinuncia o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere servizio presso la sede di titolarità;
il docente durante lo svolgimento del dottorato di ricerca non può svolgere una contestuale attività professionale lavorativa.
Per usufruire dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca gli interessati devono presentare al dirigente scolastico apposita domanda corredata con certificato rilasciato dal Rettore dell’Università sede del dottorato di ricerca comprovante l’avvenuta ammissione e frequenza del corso. Una copia della domanda deve essere inviata dall’interessato alla Direzione Scolastica Regionale. CSA della provincia di appartenenza.

Il giudice del lavoro di Caltagirone con un’ ordinanza ( registro generale n. 103/2004) ha recentemente stabilito che l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea, in quanto la normativa vigente, art. 52 comma 57 Legge 448/2001, non prevede alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari." 







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