UFFICIO STUDI E CONSULENZA ANQUAP SULLA PREVIDENZA Vademecum per la pratica “pensione”
Data: Martedì, 12 gennaio 2010 ore 15:55:54 CET
Argomento: Normativa Utile


UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA
Vademecum per  la pratica “pensione”
Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze di collocamento a riposo per il personale del comparto scuola, A DECORRERE DAL 1.9.2010, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni normative ed operative proponendo delle domande e fornendo le relative risposte.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER:
COMPIUTO 40^ ANNO DI SERVIZIO
• DIMISSIONI VOLONTARIE
• TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA’
• TRASFORMAZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME CON CONTESTUALE ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

16 gennaio 2009. Entro tale data possono essere revocate le domande presentate in precedenza. Per i soli Dirigenti Scolastici, in caso di recesso, il termine ultimo è stabilito  dal C.C.N.L. area V dirigenza del  11.4.2006 -   art 32    ed è in base all’anzianità di servizio (arco temporale dal 31 maggio al 30 giugno).  Viene suggerito anche per i DS di rispettare comunque il termine del 16 gennaio. La stessa data vale anche per chi  chieda di anticipare l’uscita dal servizio dopo aver ottenuto in precedenza il trattenimento in servizio.
→ART 1 D.M. 95 del 15.12.2009
→PUNTO A) PUNTO B) C.M. 96 del 15.12.2009

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO O DI DIMISSIONI

Tutti indipendentemente o meno dal diritto ad avere il trattamento di quiescenza.

A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO?

• Il personale docente, educativo ed ATA alla scuola di titolarità (eventualmente tramite la scuola di servizio)
• I Dirigenti Scolastici all’Ufficio Scolastico Regionale
→ART. 4 D.M. 95 del 15.12.2009
→PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009

QUANDO SI  MATURA IL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA?

●trattamento pensionistico di anzianità contributiva
Si deve maturare  “QUOTA 95” sommando l’età anagrafica (minimo 59 anni) e l’anzianità contributiva (minimo 35 anni ). Si avranno due sole possibilità’: 59+36 o 60+35. Pur non essendo prevista alcuna forma di arrotondamento si possono comunque far valere eventuali  sommatorie di piccole frazioni di età anagrafica e anzianità contributiva.  Il diritto si matura con i dati riferiti al 31 dicembre 2010.
→L. 24 dicembre 2007 n. 247
→C.M. 96 del 15.12.2009 e nota integrativa del 21.12.2009
→CIRC. INPDAP 7/2008
●trattamento pensionistico di vecchiaia
Con  una età anagrafica di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne (entro il 31.12.2010) il diritto si matura  con
una anzianità contributiva minima di 20 anni (AA19 MM 11 GG 16) da maturare entro il 31 agosto 2010.
L’anzianità contributiva minima è ridotta a 15 anni per chi, con ritenute entrata conto tesoro, era in servizio alla data del 31.12.1992.
→ ART.2 C. 3  del D.Lvo  503/92
→ ART. 22 ter della L. 102/2009

ESISTONO ALTRE POSSIBILITA’?

● Si per le donne con una età anagrafica di 57 anni e anzianità contributiva di anni 35 purché optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Questa soluzione risulta fortemente penalizzante sull’ammontare della pensione.
→ ART. 1 C. 9 L.243/2004
● Si per chi al 31.12.2007, avendo una età anagrafica di 57 anni ed una anzianità contributiva di 35 ann,i può far valere la clausola di salvaguardia che consente di essere collocati a riposo in qualsiasi momento successivo a quella data. Questo  indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente intendendosi acquisiti i diritti maturati al 31.12.2007. Inoltre la norma da la possibilità di richiedere all’INPDAP la certificazione di tale diritto.
→ ART. 1 C. 3-4-5 L. 243/2004

CHI DETERMINA IL DIRITTO A TRATTAMENTO DI QUIESCENZA?

Gli U.S.P. che hanno tempo, per la verifica, fino al 31 marzo 2010. In caso di mancato conseguimento al diritto  alla pensione, l’U.S.P. invia apposita comunicazione all’interessato che ha poi 5 giorni di tempo per confermare o meno la domanda di dimissioni.
→ART 2 D.M. 95 del 15.12.2009
→ C.M. 96 del 15.12.2009 gestione istanze

CHI EMETTE PROVVEDIMENTO FORMALE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO?

La domanda di collocamento a riposo si intende accettata, senza l’emissione di alcun provvedimento formale.
Il provvedimento formale è richiesto invece nel caso  in cui chi ha presentato domanda di dimissioni sia sottoposto a procedimento disciplinare che possa comportare un rifiuto o un ritardo nell’accoglimento della domanda. Comunicazione che l’USP deve fare  entro il 15.02.2010.
→ ART. 3 D.M 95 del 15.12.2009
→ PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009
Provvedimento formale dovrà essere emesso anche per il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti 40 anni di contribuzione.
Per il personale docente educativo ed ATA dovrà provvedere il Dirigente Scolastico e per i DS dovrà provvedere l’USR.  Si rimanda a quanto indicato successivamente nei casi di risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro.

PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE LE FRAZIONI INFERIORI ALL’ANNO SI ARROTONDANO AD ANNO INTERO SE +/- 6 MESI?

No. Si calcola ad anni e mesi interi. L’unico arrotondamento è previsto per i giorni. 16 giorni equivalgono ad un mese.
→ L. 449/97

PENSIONE E PART-TIME

Il personale con età anagrafica inferiore ai 65 anni, e con diritto al trattamento pensionistico di anzianità,   ha la facoltà di richiedere, con un'unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico.  L’interessato deve indicare nella domanda  se intende o meno confermare le dimissioni anche in caso di non accoglimento della domanda di part-time (superamento del limite  percentuale stabilito o per situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso).
 →D.M. 331/97 FUNZIONE PUBBLICA
→ PUNTO A)  C.M. 96 del 15.12.2009

RISOLUZIONE  D’UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

• PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ è’ disposta  nei confronti del personale Dirigente, docente, educativo ed ATA che raggiunga i 65 anni di età entro il 31.08.2010 (nati tra il 1.09.1944 e il 31.08.1945) salvo richiesta di proroga.
• PER CHI RAGGIUNGA I 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILE (AA. 39 MM 11 GG 16) entro il 31.08.2010. Questa risoluzione d’ufficio è operante per gli anni 2010 e 2011.
Entro il 31 gennaio 2010 l’USR deve fornire alle II.SS. i dati  dai quali desumere il possesso da parte degli interessati del requisito dei 40 anni di contribuzione.
E’ DISPOSTA dal Dirigente Scolastico, entro il 28.02.2010 (termine ultimo per i 6 mesi di preavviso), per il personale docente, educativo ed ATA. Al personale che  maturi il passaggio al successivo gradone di stipendio entro il 31.12.2011 potrà essere differita, entro tale data, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Anche per questo caso resta fermo l’obbligo del preavviso.
SE Il provvedimento formale è  emesso dopo il 28.02.2010 ha valore per l’a.s. 2010/11.
→ C. 35 novies ART. 17 L.102/2009
→ PUNTO 2.1. DIRETTIVA MIUR 94 del 4.1.2.2009
Nel conteggio di detta anzianità devono essere considerati e quindi aggiunti 30 giorni per gli assunti prima del 1.9.1977 o 9 giorni per gli assunti fino al 27.8.1986. Gli interessati devono essere stati iscritti, a tali date, al fondo pensioni dello stato.
→L. 517/77
→ L. 467/86
Per i Dirigenti Scolastici la cessazione d’ufficio è disposta  dall’U.S.R., pur con incarico in essere, quando ci sia  situazione di esubero nonché nei confronti di chi abbia avuto una valutazione  negativa per  il servizio prestato,
→ PUNTO  2.2. DIRETTIVA MIUR  94 del 4.12.2009
→ PUNTO B) C.M. 96 del 15.12.2009

PERMANENZA IN SERVIZIO AL RAGGIUGIMENTO DELL’ETA’ ANAGRAFICA O DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

• Al raggiungimento dei 65 anni di età (uomo e donna) si può chiedere di permanere in servizio per conseguire l’anzianità minima  o massima per la  pensione. La richiesta è condizionata dall’ essere stato in servizio alla data del 1.10.1974 in qualità di personale di ruolo o con incarico a tempo indeterminato. Si può rimanere fino al 70° anno di età.
 → C 2-3. Art. 509 D. Lvo 297/94
• Al raggiungimento dei 65 anni di età (uomo e donna) si può richiedere di permanere in servizio per ulteriori 2 anni e cioè fino al 67° anno di età. La richiesta va presentata entro i 12 mesi prima del compimento dei 65 anni di età e l’accettazione è  condizionata dal fatto che il richiedente non sia in una classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero. L’interessato inoltre non deve  raggiungere l’anzianità contributiva di anni 40 nel biennio interessato (per l’a,s, 2009/10 entro il 31.8.2010). E’ quindi facoltà dell’amministrazione accogliere o meno tale richiesta di proroga.
→ C. 5 ART. 509 D. Lvo 297/94
→ C. 7 ART. 72 L. 133/2008
→ DIRETTIVA MIUR 94 del 4.12.2009  cfr.. 3

INSERIMENTO DELLE DOMANDE A SIDI

 

QUANDO

 

COSA SI DEVE INSERIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far riferimento al manuale per la gestione delle cessazioni versione 2007  rinvenibile  a SIDI al percorso →HOME-procedimenti amministrativi-personale scuola-guide operative-gestione cessazioni

Entro il 15 febbraio 2010. Dopo tale data l’USP valuta il caso ed eventualmente provvede all’inserimento

Seguendo il percorso di attivazione:
Personale comparto scuola→gestione cessazioni→acquisire
Occorre individuare e trovare il nominativo interessato.
CODICE DI CESSAZIONE  Ne sono presenti 26. I principali:
CS01 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ da inserire per uomini e donne al 65° anno di età da compiere entro il 31.12.2010.
CS10 PER COMPIMENTO 40° ANNO DI SERVIZIO  da inserire per chi raggiunge tale limite sommando i servizi e i periodi contributivi  (studi universitari riscattati, servizi ricongiunti L. 29/79 e L. 45/90, servizio militare, supervalutazione del servizio, contributi figurativi, servizi non di ruolo riscattati)
CS11 DIMISSIONI VOLONTARIE da inserire per tutti coloro che avranno diritto al trattamento pensionistico per anzianità di servizio. Attenzione va utilizzato anche per le donne che non raggiungano i 65 anni di età entro il 31.12.2010
CS12 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA’  va utilizzato per chi usufruisce dei commi 2-3-5 dell’art. 509  L. 297/94.
• DECORRENZA va indicata la data 01.09.2010. Il personale scolastico ha solo una finestra di uscita dal lavoro.
Occorre verificare che a sistema non sia inserita (con data coincidente) una eventuale posizione di stato incompatibile con la cessazione dal servizio vedasi aspettativa
DATA RITENUTE ENTRATE C/TESORO la data è verificabile con i certificati di servizio e di norma, ma non sempre, corrisponde al primo giorno indicato come utile ex-se nei decreti di riscatto e computo L. 1092/73
N. ISCRIZIONE DPT dato rinvenibile dal cedolino dello stipendio
DATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA va iscritta la data indicata nella domanda
DATA ACCETTAZIONE DOMANDA va indicato il numero di assunzione al protocollo della scuola. E’ buona norma protocollare lo stesso giorno della presentazione della domanda.
→ C.M. 96 del 15.12.2009 gestione istanze
►Attenzione per i  Dirigenti Scolastici il compito di inserimento dei dati è affidato alla competenza degli U.S.R.
►Non vanno altresì inseriti dati per il personale che produca domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time con contestuale trattamento pensionistico.

COMPITI DELLE II.SS. DOPO IL 16 GENNAIO 2010

 

Subito dopo il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, le segreterie delle II.SS. dovranno inviare una copia della domanda
• all’USP normalmente corredata da una dichiarazione dei servizi (ruolo e non ruolo, computato, riscatto, ricongiunto ecc) con cui lo stesso ufficio  determinerà il diritto o meno al trattamento pensionistico. Gli U.S.P. possono richiedere eventuale altra documentazione.
• alla sede provinciale dell’INPDAP
→ PUNTO A) C.M. 96 del 15.12.2009

 ALTRI ADEMPIMENTI DELLE II.SS.

 

Le II.SS. avranno cura inoltre  a SIDI
• di inserire le ASSENZE con retribuzione parziale (per determinare il TFS) o senza retribuzione (per determinate la pensione)
• di provvedere ad emettere i decreti di inquadramento stipendiale  a seguito dell’applicazione dei C.C.N.L.

TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

I tempi di invio vengono decisi dagli USP.
La documentazione serve per la determinazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio o rapporto.
Ogni USP stabilisce la documentazione di cui necessità per determinare il trattamento pensionistico oltre al TFS  o TFR.
Normalmente viene  richiesta documentazione atta a certificare
• godimento di altra pensione
• posizione debitoria nei confronti dello stato
• diritto al godimento dell’assegno per il nucleo familiare
• diritto alle detrazioni fiscali
• di avere o non aver prestato altra attività lavorativa in contemporanea  con il servizio statale
• di avere o non avere prestato servizio part- time
• modalità di riscossione della pensione
• emolumenti accessori percepiti dal 01.01.1996
•  assenze con parziale o nessuna retribuzione
• certificati di servizio per il periodo con ritenute entrate c/tesoro
• certificati di servizio per eventuali periodi da supervalutare
Inoltre vengono richieste copie dei decreti emessi ai sensi del DPR  1092/73 (riscatto e/o computo servizi statali), della L. 29/79 (ricongiunzione periodi privati)  L. 45/90   151
All’INPDAP va invece inviata la documentazione rinvenibile sul sito www.inpdap.gov.it al percorso HOME-modulistica-richiesta prestazioni-iscritto-previdenza-pensione-pensione subito
corredata dalla documentazione per le detrazioni fiscali, per la richiesta di assegno per il nucleo familiare, per la modalità di pagamento.
Successivamente la sede INPDAP potrebbe richiedere anche
• fotocopia documento di identità
• autocertificazione godimento altra pensione
• prospetto assenze non coperte da contributi
• prospetto emolumenti accessori
• mod. PA04

Considerazioni finali:
Non avendo, ancora,  le II.SS. in carico la responsabilità della determinazione o meno del diritto a trattamento pensionistico devono provvedere a queste incombenze:

  1. Ricezione delle domande degli interessati e loro protocollazione entro il 16 gennaio
  2. Ricezione delle eventuali revoche e loro protocollazione entro il 16 gennaio
  3. Subito dopo il 16 gennaio invio delle domande di dimissioni, non revocate,  all’USP corredate da una dichiarazione dei servizi e da altra documentazione utile a determinare l’anzianità contributiva, nonché  alla sede provinciale dell’INPDAP
  4. Successivamente, e comunque entro il 15 febbraio,  si dovrà provvedere all’Inserimento a SIDI delle domande di dimissioni e di trattenimento in servizio
  5. Infine, entro la data stabilita dall’USP si dovrà inviare  la documentazione richiesta all’USP e all’INPDAP per la determinazione del trattamento pensionistico e del TFS

Risulta quindi di responsabilità delle II.SS. il rispetto dei tempi imposti dal Decreto Ministeriale e delle eventuali circolari degli USP.
E’ di responsabilità delle II.SS. inoltre la  compilazione in modo corretto e l’invio di tutta la  documentazione richiesta.

Lì, 09.01.2010
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Stefano Giorgini







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-19597.html