CESSAZIONI DAL SERVIZIO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DAL 1° SETTEMBRE 2010
Data: Domenica, 10 gennaio 2010 ore 11:45:39 CET
Argomento: Redazione


Sempre entro il termine del 16 gennaio devono essere prodotte le eventuali istanze intese a:
    * revocare le domande presentate in precedenza;
    * richiedere la cessazione anticipata rispetto a quanto previsto in precedenti provvedimenti di trattenimento in servizio;
    * chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico (Decreto 331/97, Ministro per la Funzione Pubblica).
Non è prevista, nei provvedimenti emanati dal MIUR, la possibilità, per le donne, di lasciare il servizio con diritto a percepire la pensione di vecchiaia al compimento dei 61 anni di età; ovviamente tale diritto sussiste, così come quello di accedere alla pensione di anzianità qualora la "quota 95" derivi dalla somma fra 60 anni di età e 35 anni di contributi (e non solo in presenza del requisito dei 59 anni di età congiunto con un'anzianità contributiva di 36 anni. Tutti i lavoratori della scuola, come tutti i cosiddetti statali, che riusciranno a raggiungere la fatidica quota 95: un punteggio che si compone di due “paletti”, almeno 59 anni di età e 36 anni di contribuzione. Poi, dal 2012, i tetti si alzeranno ancora.  
Chi lascia il lavoro nel 2010 avrà una pensione più leggera se ha versato meno di 18 anni di contributi entro il 1995. Da gennaio entrano infatti in funzione i nuovi coefficienti per il calcolo dei trattamenti quantificati con il sistema misto o interamente contributivo.
La revisione dei parametri iniziali, messa in programma dalla riforma Dini (legge 335/95), doveva scattare ogni dieci anni. L'obiettivo era stare al passo con l'andamento della vita media. Il principio era: se si vive più a lungo diventa di conseguenza più ampio il periodo in cui si beneficierà dell'assegno. Saltata la scadenza del 2006, la legge 247/07 ha stabilito di fare partire i nuovi coefficienti dal 2010 e di aggiornarli ogni tre anni
Rispetto ai valori in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno, si registra una riduzione che va dal 6,38% per chi può mettersi in pensione a 57 anni all'8,41% per chi si ritira a 65 anni. La decurtazione sale con il crescere dell'età perché, dal punto di vista statistico, è provato che con il passare degli anni aumentano le possibilità di una lunga vita. Dai nuovi coefficienti sono esclusi coloro che avendo 18 anni di contributi al 31 dicembre '95 restano agganciati anche per gli anni a venire al calcolo retributivo. Invece, sono interessati ai nuovi coefficienti coloro che hanno diritto a una pensione di vecchiaia (o tutta contributiva per opzione o calcolata con il sistema misto). La pensione anzianità (che richiede 35 anni di contributi) con una quota contributiva, invece, scatterà solo dal 2014-2015.  
La scadenza  abbraccia anche altre tipologie di domande, che hanno sempre a che fare con il pensionamento: ad iniziare da quella di trattenimento in servizio oltre i 65 anni "ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima" (a patto però che non si detengano 40 anni tra servizio e periodi riscattati). Il termine riguarda poi la richesta per il collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio e di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Anche quest’anno,  la scadenza per la presentazione dei moduli varrà anche come "eventuale revoca di tali domande".
 
AggiornamentoNota del 21 dicembre 2009 prot. n. 19313 . Precisazioni da parte del MIUR  in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010
 

Il Miur ha pubblicato la Direttiva 94 del 4 dicembre 2009 (in corso di registrazione) con la quale si forniscono indicazioni per il mantenimento in servizio del personale docente/educatore ed ATA dopo il 65° anno di età e sul pensionamento forzato con 40 anni di contributi.

Come si ricorderà la legge 133/08 aveva introdotto norme più restrittive sul mantenimento in servizio dopo i 65 anni (art. 72 comma 7) e per il pensionamento forzoso al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (art. 72 comma 11). La legge n. 15/09 (art. 6, comma 3) aveva sostituito il requisito dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell’anzianità di servizio effettivo. La legge 102/09 (art. 17, comma 35 novies) ha ulteriormente modificato la norma reintroducendo il requisito dei 40 anni di contributi, anche se la stessa avrà durata temporale solo per il 2009, 2010 e 2011.

 

A seguito di tale modifica il Ministero ha predisposto una nuova Direttiva che sostituisce quella dello scorso anno (direttiva 13/09).

 

Nella direttiva sono indicati i criteri da seguire sia per il mantenimento in servizio che per il pensionamento forzato del personale docente/educatore ed ATA.

 

Mantenimento in servizio

 

Il mantenimento in servizio al compimento del 65° anno di età anagrafica sarà possibile per 2 anni solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.

 

Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 59 commi 2 e 3) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).

 

Collocamento a riposo "forzato"

 

Il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia raggiunto i 40 di contribuzione sarà disposto per tutto il personale che risulti in tale situazione entro il 31/8/2010.

 

Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2010: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2011. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.

 

Qualora, nel periodo di vigenza della legge (2009/2011), l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto potrà essere differita dopo il conseguimento del miglioramento retributivo.

 

Ricordiamo che il 15 dicembre il Miur aveva pubblicato il DM 95 e la CM 96  con le quali si fissa al 16 gennaio 2010 la data per la presentazione delle domande di pensionamento (con eventuale opzione per il part-time) o di mantenimento in servizio.

 

Presso tutte le sedi della FLC Cgil e dell'INCA Cgil (in Italia e all'estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.

 

da FLC CGIL

 

 







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