PUO' UN DIRIGENTE VIETARE VERIFICHE SCRITTE PER ALCUNE DISCIPLINE?
Data: Luned́, 28 dicembre 2009 ore 00:00:00 CET
Argomento: Redazione


Divieto di effettuare verifiche scritte

Domanda

Il Dirigente della mia scuola attraverso una circolare rivolta ad alunni "porta a conoscenza che, a partire dal corrente mese di dicembre, a norma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 297/94 e del Decreto Legislativo 249/98, ogni classe di questo liceo deve svolgere esclusivamente prove scritte di verifica in classe per le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Inglese. Per tutte le rimanenti materie, ogni classe è obbligata a rifiutare di svolgere qualsiasi verifica scritta in classe. Diversamente se gli alunni accetteranno per pigrizia o per timori o imposizioni, a vario titolo, il Dirigente scolastico annoterà sul registro di classe l’aver accettato tali imposizioni dei docenti e ne trarrà le dovute conseguenze per il voto quadrimestrale di condotta e di profitto. I docenti interessati sono pregati di non rivolgersi al Dirigente scolastico per nessuna spiegazione o deroga a tali adempimenti". Chiedo può un dirigente entrare con questa procedura in questioni didattiche?

Risposta

In primo luogo va chiarito che le fonti citate a supporto dell’ordine impartito dal dirigente sono assolutamente inconferenti. L’art.1 del decreto legislativo 297/94, peraltro, dà attuazione all’art. 33 della Costituzione, garantendo la libertà di insegnamento “intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. Quanto alla citazione del decreto legislativo 249/98, probabilmente si tratta di un errore, atteso che la disposizione citata è inesistente. Probabilmente il dirigente voleva fare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che risulta rubricato con lo stesso numero e la stessa data, ma è un decreto del Presidente della Repubblica. Non di meno, quand’anche avesse voluto fare riferimento a quest’ultima fonte, si sarebbe trattato comunque un riferimento inconferente. Giova ricordare, peraltro, che la libertà di insegnamento è un bene costituzionalmente tutelato, nei confronti del quale è assolutamente inibito qualsivoglia intervento gestionale volto a comprimere il diritto del singolo docente di fruire pienamente di detto bene. E’ opportuno dunque che i docenti interessati presentino un atto di rimostranza di cui al combinato disposto degli articoli 17 del decreto del Presidente della Repubblica e 146 del vigente contratto di lavoro, salvo ulteriori azioni.







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