COME RICHIEDERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Data: Lunedì, 10 gennaio 2005 ore 10:58:30 CET
Argomento: Normativa Utile


 
COME RICHIEDERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE



Al personale docente ed Ata incaricato a tempo determinato che resta disoccupato al termine dei periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro stipulato con i Dirigenti Scolastici spetta, a domanda, l’indennità di disoccupazione che viene corrisposta dall’INPS.


I requisiti che gli interessati devono possedere sono definiti “Ordinari” o “Ridotti”.


Ai fini della fruizione del diritto all’indennità di disoccupazione con i “Requisiti ordinari”, gli interessati debbono possedere:


- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, una contribuzione di almeno 52 settimane.


Per l’indennità di disoccupazione con i “Requisiti ridotti”, gli interessati debbono possedere:


- almeno una settimana contributiva versata all’INPS prima degli ultimi due anni;
- almeno 78 giornate lavorative, anche in settori diversi, nel periodo 1 gennaio / 31 dicembre dell’anno precedente la

presentazione della domanda. Sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate come malattia, maternità,


Si evidenzia che in entrambi i casi, per il disposto dell’art. 34, comma 5, della Legge n. 448 del 23/12/98, il diritto potrà

essere esercitato purché il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni.


I termini per la presentazione delle domande sono:
· indennità di disoccupazione con “Requisiti ordinari”: dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro

per l’impiego, entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la domanda venga presentata entro

l’ottavo giorno dalla cessazione dal lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno, mentre nel caso di presentazione tra il

nono e il sessantottesimo giorno, la decorrenza dell’indennità è spostata di cinque giorni dalla presentazione.
Alla domanda deve essere allegata una autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione e l’iscrizione alle liste di disoccupazione.
· indennità di disoccupazione con “Requisiti ridotti”: entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti per la disoccupazione.


L’indennità di disoccupazione con “Requisiti ridotti” spetta in base ai giorni lavorati effettivamente e fino al massimo di 156 giornate.
L’indennità di disoccupazione con “Requisiti ordinari” è corrisposta per massimo 180 giorni. Il periodo è stato elevato a nove mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i beneficiari di età superiore a 50 anni. Tanto ai sensi del comma 19, dell’art. 78, della Legge n. 388 del 23/12/2000.
La misura dell’indennità con “requisiti ordinari” di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del lavoro nei limiti massimi previsti dalla legge.
Per i periodi indennizzati vengono accreditati contributi figurativi.
La misura dell’indennità per la disoccupazione con “Requisiti ridotti” non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera.


L’indennità con “Requisiti ordinari” o “ridotti” è pagata dall’INPS con assegno.


I moduli e la certificazione occorrente per la presentazione delle domande in argomento sono:
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON “REQUISITI ORDINARI”     
MODELLO DS 21 “domanda di prestazione di disoccupazione”, da compilare a cura dell’interessato    
MODELLO DS 22 “dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell’indennità di disoccupazione”, da compilare a cura delle istituzioni scolastiche o datori di lavoro in cui si è prestato servizio     
MODELLO ANF/PREST. (domanda assegni per nucleo familiare) corredato da stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da presentare solo nel caso di avente titolo al trattamento di famiglia, da compilare in parte dall’interessato     
MODELLO 56 BIS certificato di iscrizione alla liste dei disoccupati o autocertificazione da compilare a cura dell’interessato     
MODELLO DETRAZIONI IRPEF richiesta attribuzione detrazioni di imposta da compilare a cura dell’interessato   

CERTIFICATO DI SERVIZIO e 01M/SOST ovvero in copia autenticata 01M, attestanti i requisiti dell’anzianità assicurativa, rilasciata dalle scuole o datori di lavoro ove è stato prestato il servizio 

    
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON “REQUISITI RIDOTTI”     
MODELLO DS 21 “domanda di prestazione di disoccupazione”, da compilare a cura dell’interessato     
MODELLO D.L. 86/88 bis “dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell’indennità di disoccupazione”, da compilare a cura delle istituzioni scolastiche o datori di lavoro in cui si è prestato servizio     
MODELLO ANF./PREST.
(domanda assegni per nucleo familiare) corredato da stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da presentare solo nel caso di avente titolo al trattamento di famiglia, da compilare in parte dall’interessato     
CERTIFICATO DI SERVIZIO relativi all’anno solare in cui è stato maturato il requisito delle almeno 78 giornale lavorative 

    
01M/SOST. o 01M IN COPIA autenticata, attestante almeno la settimana contributiva prima degli ultimi due anni (es. per il 2004 ai fini dell’individuazione dell’anzianità assicurativa è necessario allegare copia autenticata del mod. 01M anno 2002 o precedente)     
MODELLO DETRAZIONI IRPEF richiesta attribuzione detrazioni di imposta da compilare a cura dell’interessato   

  
L’INPS, con la circolare n. 273 del 31/12/98, ha modificato il proprio precedente orientamento, indicato nella circolare n.

139/98, e riconosce il diritto a beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei

lavoratori che possono far valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente

prestante, anche quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità, di

malattia e di situazioni ammissibili, purché retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria e, in ogni caso, relative a

un periodo complessivamente considerato come lavorativo.
Il nuovo criterio è applicato ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il

numero delle giornate da indennizzare. Gli interessati hanno diritto a essere indennizzati per un numero di giornate pari a

quelle effettivamente lavorate.
Si evidenzia che qualora la domanda venga respinta dall’INPS, l’interessato, entro 90 giorni dal ricevimento della

comunicazione con la quale viene notificato il rifiuto, può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale

dell’INPS consegnandolo all’Ufficio INPS di pertinenza o inviandolo per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure

tramite le sedi locali del nostro Patronato INPAS alle quali gli interessati possono rivolgersi anche ai fini dell’assistenza

per la produzione delle domande.
E’ in corso di stampa un numero di Scuola SNALS con la modulistica, il quadro sinottico delle disposizioni di riferimento ed esempi di disoccupazione con “Requisiti ridotti” e “Requisiti ordinari”.

                                        (Fonte SNALS SCUOLA)    







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-1939.html