CONTRATTI DI DISPONIBILITA' PER I PRECARI: MODALITA' APPLICATIVE
Data: Giovedì, 03 dicembre 2009 ore 12:29:45 CET
Argomento: Comunicati


Contratti di disponibilità per i precari:
 modalità applicative

dalla   Gilda degli insegnanti, 2.12.2009
Nel pomeriggio di ieri c'è stato l'incontro per l'informativa sulla conversione in legge del DL 134/09 e per l' applicazione della normativa INPS. Si sono esaminate le problematiche correlate alle modifiche introdotte in sede di conversione e si è illustrato l' accordo stipulato fra l' INPS ed il MIUR per il riconoscimento dello stipendio e/o della disoccupazione ai precari destinatari di tale provvedimento e del DM 82/09.
Poichè il punto cardine delle modifiche di cui sopra è rappresentato dall' estensione dei benefici di cui al cit. DM 82/09 ai destinatari di un unico contratto presso la stessa Istituzione Scolastica, purchè di almeno 180 gg., proroghe comprese, la nostra delegazione ha chiesto ed ottenuto dall' Amministrazione, qualora non dovesse essere proprio possibile cumulare più contratti anche in più istituzioni scolastiche, per raggiungere il numero minimo dei giorni previsti, che vengano ricompresi anche:
1) i beneficiari di contratti soggetti a conferma di nomina sullo stesso titolare assente, a causa di una o più sospensioni delle attività didattiche per festività, ecc.;
2) i titolari di contratti ininterrotti con decorrenza dal 1 febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi, ai sensi della L. 124/99, art. 11, co. 14.


 La nostra delegazione, inoltre, ha rappresentato - ottenendo la condivisione dell'Amministrazione che si è impegnata ad intervenire presso gli UU.SS.PP. per la soluzione dei casi che saranno eventualmente segnalati - il buon diritto all'inserimento negli elenchi prioritari di quei docenti a tempo determinato che, pur avendo accettato una nomina e stipulato il relativo contratto, avevano fruito nel decorso anno scolastico dell' aspettativa per motivi di studio (dottorato di ricerca, ecc.) ai sensi dell' art. 18, co. 1 e 2 del CCNL del 29/11/07.
Dalla lettura della bozza di DM, in merito all' accordo stipulato dal MIUR con l' INPS, è stato possibile rilevare con grande soddisfazione che la proposta sostenuta con determinazione dalla nostra delegazione di consentire ai docenti beneficiari dell' indennità di disoccupazione di poter rinunciare agli spezzoni che avrebbero comportato una retribuzione inferiore alla suddetta indennità, se corrisposta per posto intero o cattedra (fino a 10 ore nella secondaria e fino a 14 nella scuola dell' infanzia e nella primaria), fatta propria dall' Amministrazione è stata condivisa dall' INPS.
Non sono stati accolti, purtroppo, gli inviti a:
1) non penalizzare con l' esclusione dai suddetti elenchi i rinunciatari ai contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, prima dell'emanazione del cit. DM 82/09, in quanto tale discrimine è stato adottato con valore retroattivo;
2) corrispondere l'integrazione dell'indennità di disoccupazione a quei docenti che, in assenza di cattedre, avevano accettato spezzoni esigui per consistenza. In questo caso, secondo l'Amministrazione, c' è stata l'opposizione dell' INPS;
3) non limitare la validità del corrente anno scolastico, qualora il servizio prestato risulti insufficiente, ai soli fini del punteggio nelle GE, riconoscendolo anche nella ricostruzione di carriera, ma non c'è da meravigliarsi per tale diniego, in quanto sarebbero state necessarie risorse che lo Stato non ha voluto investire in tale provvedimento a costo zero.
La nota di imminente emanazione, contestualmente al DM integrativo del precedente DM 82/09 ed all' apposita modulistica, prevede la riapertura dei termini (certamente una decina di giorni) per la presentazione delle domande per:
1) i destinatari di un contratto di 180 giorni non previsti dal cit. DM 82/09;
2) il personale educativo alle medesime condizioni ex DM 82 e DM attuale;
3) chi intende dare la propria disponibilità a stipulare i contratti con le Regioni che possono essere integrativi dell' indennità/stipendio attualmente percepito, tenendo presente che la rinuncia successiva a tali proposte senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la decurtazione in proporzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato.
 
Roma, 2 dicembre 2009
 
 Gilda degli Insegnanti







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