E' OBBLIGATORIA LA FREQUENZA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO?
Data: Giovedì, 03 dicembre 2009 ore 00:00:00 CET
Argomento: Redazione


Corsi aggiornamento : Rosa Impellizzeri

Domanda

In una risposta precedente sull'obbligatotietà dei corsi di aggiornamento Lei dichiara:" l'obbligo di frequenza a qualsivoglia corso di formazione o aggiornamento sussiste solo nella misura in cui l'interessato abbia contribuito, con il proprio voto favorevole, a formare la delibera che ne dispone la frequenza. In caso contrario non sussiste. Come è noto gli obblighi dei lavoratori della scuola sono tassativamente indicati nel contratto di lavoro. Giova ricordare, peraltro, che in riferimento all'aggiornamento e alla formazione, il contratto di lavoro qualifica tali situazioni giuridiche alla stregua di diritto e non di dovere". Ma se il docente in questione al Collegio non era ancora stato nominato oppure era assente, non avendo potuto manifestare il suo dissenso è tenuto a partecipare? E' previsto un rimborso spese? Può il Preside chiedere al Docente assente di giustificare l'assenza? Quali riferimenti normativi tutelano il docente?

Risposta

Il docente interessato, in ottemperanza all'obbligo di buona fede e correttezza cui sono tenute le parti nell'esecuzione del contratto, deve comunicare al dirigente con congruo anticipo che non intende avvalersi del diritto alla formazione e aggiornamento nei modi indicati dall’amministrazione, indicando le modalità alternative con le quali provvede al suo aggiornamento professionale (studio personale eventuale aprtecipazione ad altre attività). Tale manifestazione di volontà assolve l’obbligo di buona fede e correttezza e libera l’interessato da qualsivoglia obbligo in riferimento ai corsi deliberati dal collegio. Giova ricordare che l’articolo 64 del vigente contratto di lavoro qualifica la fattispecie espressamente alla stregua di diritto.







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