Gentile Prof.ssa La Porta, ho letto l'intervento della Prof.ssa Paola
Capone su Aetnanet dal titolo: UN MATRIMONIO SI PUO' ANNULLARE...MA NON I
FIGLI GENERATI, ed altri successivi.
Senza polemica e solo per continuare a partecipare ad un dibattito che
sembra come l'impasto, mal riuscito, di una torta. Qualunque cosa fai
rischi di sbagliare: se tenti di aggiungere farina liberi le mani ma
indurisci l'impasto; se aggiungi acqua liberi le mani ma diluisci
l'impasto.
In questi casi o sei stato attento o rischi di non fare la torta!!!
Un tempo si parlava di "bassa macelleria" per identificare i sacrifici
richiesti ai più deboli, mi pare che si possa parlare, in questo caso, di
"bassa arte culinaria".
A parte la metafora credo che elementi di diritto amministrativo possano
esserci d'aiuto: .......... l'annullamento di questi atti determina
"l'illegittimità derivata" del provvedimento consequenziale,
eccezionalmente la sua inesistenza. [...] ... per esempio nei procedimenti
concorsuali: l'annullamento del bando determina la caducazione, cioè
l'efficacia, degli atti successivi, l'annullamento della graduatoria la
caducazione dell'atto di nomina.
I figli nascono da un atto d'amore ed hanno diritti,
alcune volte anche prima della nascita; non mi pare che si possa chiamare
"atto d'amore" lo svolgimento del concorso; e per i diritti, la lettura
della norma è chiara.
Appare solo pretestuoso, anche se comprensibile, vantare diritti acquisiti
"nel tempo e sul campo".
Appare offensivo, e meno comprensibile, tacciare i non vincitori come
"incapaci di superare un concorso", se il concorso è stato gestito come le
sentenze, inappellabili, affermano.
MASSIMO SOTTILE