Mercato del lavoro. Contratti di solidarietà difensivi ampliata la platea
Data: Martedì, 10 novembre 2009 ore 00:00:00 CET
Argomento: Comunicati


Si tratta di una novità dell’ultima ora. E’ possibile, quindi, che le imprese con meno di 15 dipendenti possano, anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi di cui all’ art. 5 comma 5. del decreto legge n.148/93, convertito con legge n. 236/93, così come modificato dall’art. 7 –ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33/2009.

Lo ha chiarito in via definitiva il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con una nota del 3/11/2009 in risposta ad un quesito sollevato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena del 3 novembre u.s.

Con questa ultima disposizione - in applicazione di quanto contenuto nell’art. 7-ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33./2009 - viene estesa la platea dei possibili fruitori di questo strumento di ammortizzatore sociale che prevede la possibilità di stipulare contratti di solidarietà difensivi per massimo 24 mesi al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/91° e al fine appunto di evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. In tale circostanza, infatti, viene corrisposto alle imprese e ai lavoratori interessati un contributo pari alla metà del monte ore retribuito non dovuto a seguito della riduzione d’orario.

Come è noto il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi di cui alle norme sopra richiamate è stato recepito, in caso di crisi aziendale accertata, da tutti e tre i CCNL della scuola non statale (Agidae, Fism e Aninsei). L’estensione della platea dei fruitori consente di intervenire, a tutela dell’occupazione e del reddito, anche in quelle realtà precedentemente escluse perché con un numero di dipendenti inferiore a 15 unità. Ne consegue che il ricorso a questo specifico ammortizzatore sociale si applica anche a tutto il comparto della scuola non statale indipendentemente dal CCNL di riferimento e dal numero dei dipendenti occupati.

Ovviamente per quest’ultime la disposizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali individua un percorso specifico non potendo queste far ricorso all’art. 24 della legge n. 223/91 sui licenziamenti collettivi.

Roma, 5 novembre 2009

da www.flccgil.it







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