ECCO LE ORDINANZE SOSPENSIVE DEL TAR
Data: Lunedì, 01 novembre 2004 ore 21:27:41 CET
Argomento: Normativa Utile


ECCO LE ORDINANZE SOSPENSIVE DEL TAR

 

Leggiamo, dunque, le ordinanze del TAR che sospendono le graduatorie permanenti. Il motivo dell’ordine perentorio? Il CSA non ha fatto le opportune verifiche riguardo le sedi di montagna…by Silvana La Porta

 

 

Eccole qui le ordinanze del TAR che sospendono le graduatorie permanenti catanesi. In evidenza le parti più significative…

 

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL MOLISE

CAMPOBASSO

 

SEZIONE  UNICA

 

Registro Ordinanze:257 / 04

                                                                         Registro Generale:            486/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

 

CALOGERO PISCITELLO Presidente  

ALBERTO TRAMAGLINI Cons.

RITA TRICARICO Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2004

 

Visto il ricorso 486/2004  proposto da:

MESSINA ANNUNZIATA

 

rappresentato e difeso da:

RUTA AVV. GIUSEPPE

ROSSI AVV. FABIO

con domicilio eletto in CAMPOBASSO

C/SO VITT. EMANUELE, 23

presso

RUTA AVV. GIUSEPPE  

 

contro

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA   

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO 

con domicilio eletto in CAMPOBASSO

VIA GARIBALDI, 124

presso la sua sede

 

 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE -  DIR. GEN. PERS. SCUOLA  

 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA  

 

e nei confronti di

PRESTIANNI RITA BIAGIA

 

per l'annullamento, previa sospensione della graduatoria permanente per il pesonale docente di III fascia – classe di concorso A043 (“Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola Media”) pubblicata dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell’art. 2 della legge dell’1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno della ricorrente;

di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

 

Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO  e uditi altresì per la ricorrente l’Avv. G. Ruta e per l’Amministrazione intimata l’Avv. dello Stato G. Albano;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito;

 

P.Q.M.

 

            accoglie  la suindicata domanda incidentale cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004

 

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL MOLISE

CAMPOBASSO

 

SEZIONE  UNICA

 

Registro Ordinanze:258 / 04

                                                                         Registro Generale:            487/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

 

CALOGERO PISCITELLO Presidente  

ALBERTO TRAMAGLINI Cons.

RITA TRICARICO Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2004

 

Visto il ricorso 487/2004  proposto da:

AIELLO FRANCESCO + 21

 

rappresentato e difeso da:

RUTA AVV. GIUSEPPE

ROSSI AVV. FABIO

con domicilio eletto in CAMPOBASSO

C/SO VITT. EMANUELE, 23

presso

RUTA AVV. GIUSEPPE  

 

contro

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO 

con domicilio eletto in CAMPOBASSO

VIA GARIBALDI, 124

presso la sua sede

 

 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA  

 

e nei confronti di

PRESTIANNI RITA BIAGIA

 

per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie permanenti per il personale docente di III fascia – classi concorso a043 – A050 – A059 – A060 – A245 – A246 – A042 – A019, pubblicate dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell’art. 2 della legge dell’1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno dei ricorrenti;

di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

 

Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e uditi altresì per i ricorrenti l’Avv. G. Ruta e per l’Amministrazione intimata l’Avv. dello Stato G. Albano;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito;

 

P.Q.M.

 

            accoglie  la suindicata domanda incidentale cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004

 

Insomma, a quanto pare, bisognava stare più attenti. Se infatti un docente abita a Randazzo…perché deve avere un doppio punteggio se insegna nel suo paese di residenza?!

Resta un problema a monte: come mai di queste, se così vogliamo chiamarle, discrasie…ci si accorge sempre dopo?!

 

                                                    Silvana La Porta

 

 







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