LA TECNICA DELLA SCUOLA 25 OTTOBRE 2009 N. 4
Dopo l'annullamento del concorso, nominato un commissario ad acta
Concorso dirigenti scolastici
in Sicilia: un rebus da risolvere
A seguito delle sentenze del Cga, che censurando l'operato della commissione avevano accolto il ricorso degli interessati, I'Usr ha tentato una soluzione di compromesso per tutelare anche i vincitori già nominati
di Dino Caudullo
Due importanti sentenze (n.477/2009 e n.478/2009) del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (Cga) hanno disposto l'annullamento dell'intera procedura del concorso ordinario per dirigente scolastico svoltosi in Sicilia ai sensi del decreto dirigenziale del 22/11/2004 (vedi articolo pubblicato sul n.20 del 10 giugno scorso).
In particolare, il Cga ha censurato l'operato delle due commissioni esaminatrici che, nel valutare gli elaborati scritti dei ricorrenti, aveva impiegato tempi oltremodo brevi ed aveva proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta, in quanto nell'una o nell'altra era assente il presidente.
Nel dichiarare illegittimo l'operato dell'Amministrazione, il giudice amministrativo ha accolto integralmente i motivi di ricorso proposti dai docenti interessati, ivi compreso quello con cui si chiedeva l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.
Già all'indomani del deposito delle sentenze, si è sviluppato un acceso dibattito sul come le stesse dovessero essere eseguite da parte dell'Amministrazione.
Da una parte si è sostenuto che, dovendosi intendere annullata l'intera procedura, l'unica conseguenza possibile era il travolgimento di tutti gli atti della stessa, ivi comprese le nomine dei vincitori che nel-le more sono stati inquadrati nel profilo di dirigente scolastico ed attualmente gestiscono già diverse istituzioni scolastiche siciliane, dall'altra, con una lettura più restrittiva del dispositivo delle sentenze del Cga, si è detto che l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi al riesame degli elaborati dei ricorrenti, facendo salvo tut-to il resto della procedura; ovviamente quest'ultima tesi è quella sposata da coloro i quali, legittimamente, hanno superato il concorso e, pertanto, oggi, raggiunto il tanto agognato obiettivo, temono di vedere vanificati i loro sforzi.
Per tentare di dirimere la questione, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge con una soluzione di compromesso; resterebbe infatti valida la graduatoria definitiva del concorso, consentendo ai candidati che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, di partecipare a un corso di formazione propedeutico ad una prova orale da svolgersi innanzi ad una commissione appositamente istituita, con la collocazione in coda alla graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei.
Alla luce delle decisioni del Cga, permanendo l'inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti interessati hanno, quindi, chiesto allo stesso organo che ha emesso le sentenze la nomina di un commissario ad acta che, sostituendosi all'Amministrazione, le ponesse in esecuzione.
A fronte di ciò, I'Usr Sicilia dopo mesi di inquietante silenzio, ed in vista dell'udienza fissata innanzi al Cga per lo scorso 15 ottobre per la nomina del commissario ad acta, con decreto del direttore generale del 12 ottobre ha, a suo modo, dato esecuzione alle sentenze, disponendo la costituzione di una nuova commissione per procedere alla rivalutazione degli elaborati scritti dei soli due candidati interessati dalle sentenze.
Per i legali dei ricorrenti la decisione del direttore generale dell'Usr Sicilia di nominare una nuova commissione per il riesame degli elaborati dei due ricorrenti non solo non può ritenersi soddisfacente per gli stessi interessati, i quali vedrebbero per la terza volta valutati i propri compiti per poi, in caso di giudizio favorevole, dovere ancora proseguire nell'iter concorsuale, ma non può nemmeno considerarsi un modo corretto per dare esecuzione alle sentenze.
L'annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale, disposto dal Cga, in effetti non lascia molto spazio di scelta all'Amministrazione, la quale non potrebbe fare altro che annullare in toto il con-corso, considerato peraltro che secondo la giurisprudenza amministrativa l'annullamento di atti generali o collettivi, fonda-to su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene ri-
masti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile non può esistere per taluni e non per altri.
Quest'ultima sembra essere anche l'opinione del Cga; si è appreso infatti, sebbene in forma ancora non ufficiale, che all'udienza del 15 ottobre il giudice amministrativo non abbia ritenuto soddisfacente la soluzione prospettata dall'Usr ed abbia quindi proceduto alla nomina del commissario ad acta per provvedere all'annullamento del concorso.
Risulta, inoltre, di contro, che l'Amministrazione probabilmente anticiperà l'insediamento del commissario, disponendo direttamente l'annullamento del concorso.
Se è questo il destino che ormai sembra attendere questa travagliata procedura concorsuale, i vincitori del concorso, che si erano opposti in giudizio alla nomina del commissario ad acta, non dormiranno certamente sonni tranquilli, fin quando il Ministero, che fino ad oggi a dire il vero si è pilatescamente lavato le mani della spino-sa questione lasciando la patata bollente al direttore generale dell'Usr Sicilia, non troverà una soluzione di compromesso, che in qualche modo li tuteli.
Una considerazione finale è però d'obbligo. Alla luce delle gravissime censure mosse dal Cga alla procedura concorsuale, come condotta dalla commissione no-minata dal direttore generale dell'Usr Sicilia, e dell'ormai inevitabile azzeramento della stessa, certamente occorrerà individuare i responsabili.
Se si pensa, infatti, ai costi che sono stati affrontati dall'Amministrazione per l'organizzazione e la gestione di un concorso del genere, al danno all'immagine della P.A. che deriverebbe dall'annullamento dello stesso, nonché alle probabili azioni per risarcimento danni che potrebbero avviare i vincitori del concorso privati della qualifica dirigenziale, appare doveroso l'intervento della Procura regionale della Corte dei conti per chiamare a rispondere per il danno causato all'erario quanti, in via diretta o indiretta, abbiano contribuito a causarlo.