CONCORSO DIRIGENTI- INCOSTITUZIONALITA' EMENDAMENTO - PETIZIONE AI SENSI DELL'ART.50 DELLA COSTITUZIONE
Data: Marted́, 27 ottobre 2009 ore 15:05:16 CET
Argomento: Comunicati


Tutti coloro che credono ancora nella legalità e nella giustizia  sono invitati a inoltrare urgentemente la sottostante petizione (dopo averla completata con i dati anagrafici e la firma) al Presidente del Senato   Fax  0667062022     e-mail    segreteriagabinettopresidente@senato.it

Petizione ai sensi dell’art. 50 della Costituzione
Al sig. Presidente del Senato

Il sottoscritto …………….. nato          il                  res.   in         via                        nella qualità di concorrenti al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi nell’ambito della Regione Sicilia, pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie speciale, n° 94 della gazzetta ufficiale bandito in data 22.11.2004,  dichiarati non idonei dalla Commissione espongono in premessa quanto segue:

1. Il bando prevedeva all’articolo tre
1) Selezione per titoli
2) Concorso di ammissione
3) Periodo di formazione
4) Esame finale

Già  nella fase di ammissione sono sorte le prime problematiche in relazione alle graduatorie e ai titoli utili per acquisire i punti necessari per entrare nel numero dei posti messi a concorso.
Numerosi sono stati i ricorsi presentati da soggetti che non avevano i titoli indicati dal bando, ma che, tuttavia, avevano la pretesa di essere comunque ammessi al concorso. Fatto che è stato ottenuto attraverso il ricorso al TAR che, ovviamente, in via cautelare ha ammesso tutti i ricorrenti, pur sprovvisti dei titoli, alla partecipazione alle successive fasi concorsuali.

Con il Governo di centrosinistra, con l’allora Ministro Fioroni, sono state modificate le norme dell’iter  procedurale che erano state stabilite dal bando che era stato emanato in conformità al  d.lgs. 165/2001.
Tale modifica dell’iter procedurale del Concorso adottata nel corso del suo espletamento ne ha viziato già  gli atti e ha reso  nullo il concorso medesimo su base nazionale.

2. In Sicilia, la correzione degli elaborati è stata effettuata da una Commissione illegittimamente composta che ha in più corretto e valutato gli elaborati alla media di due minuti per singolo elaborato. 

3.Nonostante le denunce fatte dai candidati esclusi, anche nel corso di trasmissioni televisive (mimandarai3) dove è emersa in modo chiaro ed inequivocabile l’assoluta mancanza di correzione degli elaborati per l’impossibilità della loro valutazione nei tempi indicati nel verbale, - (nel corso della trasmissione televisiva citata era presente il direttore generale Giudo Di Stefano, il quale dichiarò in quella sede che effettivamente non era possibile leggere e valutare un elaborato nel tempo di due minuti in media dedicato alla correzione dalla Commissione), - la Direzione generale ed il Ministero, sempre retto dal Ministro Fioroni, nulla hanno disposto pur in presenza di una dettagliata relazione ispettiva che per completezza si riporta :

Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01744
Atto n. 4-01744
Pubblicato il 12 aprile 2007
Seduta n. 139
SODANO , CAPELLI - Al Ministro della pubblica istruzione. -
Premesso che:
in data 22 novembre 2004 veniva indetto, con decreto dirigenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, il bando relativo al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, nell'ambito della Regione Sicilia;
da quanto riportato dalla stampa locale e dalla denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo presentata da alcuni professori che avevano partecipato al concorso, risulta che:
i compiti sono stati controllati e corretti dalla Commissione giudicante in un tempo medio di circa tre minuti, con punte da 1'59" (un saggio e un progetto in media di sei pagine l'uno);
la Commissione giudicatrice, composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente, ed articolata in due sottocommissioni (di solo due componenti), nel procedere alla valutazione degli elaborati ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dallo stesso bando;
il Presidente non ha esplicitato in quale sottocommissione ha svolto il suo ruolo di terzo giudice poiché le correzioni degli elaborati avvengono in seduta unica, ma di converso ha firmato i verbali di avvenuta correzione di entrambe le sottocommissioni;
l'assenza della griglia e i tempi fulminei ed impossibili impiegati per la correzione degli elaborati hanno determinato il ricorso al TAR Sicilia di centinaia di candidati non ammessi alle prove orali;
il TAR, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando un danno grave, ha emesso ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;
la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente commissione (contravvenendo in questo modo a sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi regionali che, in casi simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova commissione);
a seguito di questa rivalutazione, ad alcuni candidati, cui era stato attribuito in uno dei due elaborati la votazione di 21/30, il voto è stato abbassato a 17/30, rendendoli di fatto non ammissibili alla prova orale;
da documentazione ottenuta, ai sensi della legge sulla trasparenza 7 agosto 1990, n. 241, da alcuni candidati che hanno proposto ricorso, è risultato che alcuni saggi di candidati che avevano superato la prova (con votazioni medio-alte) contenevano ripetuti gravissimi errori di sintassi e grammaticali;
la Commissione esaminatrice nel verbale n. 10 del 15 febbraio 2006 recita testualmente « la Commissione , pur tenendo presente la rilevanza complessiva dei criteri normativi, ritiene che il criterio relativo alla forma espressiva costituisca elemento da valutare con priorità sotto il profilo della correttezza sintattica e grammaticale»;
la Direzione scolastica generale a tutela del Ministero della pubblica istruzione ha impugnato la sentenza del TAR che dava pienamente ragione ad una ricorrente della provincia di Palermo, mediante l'Avvocatura dello Stato, di fronte al CGA di Palermo, il quale in data 19 ottobre 2006, con l'ordinanza n. 861 del 2006 rigetta l'appello dell'Avvocatura e conferma la sentenza del TAR,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di accertare la piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per la correzione degli elaborati;
se non si ritenga indispensabile, in ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la regola fondante in simili circostanze.

Pur in presenza della chiarezza dei rilievi sopra riportati emersi dalla relazione ispettiva il Governo, l’allora Ministro Fioroni, continuò a tacere sulla vicenda.

4. Il silenzio ostinato dell’Amministrazione ha indotto i concorrenti esclusi a proporre ricorso che è sfociato nel disposto delle due sentenze del CGA (sezione del Consiglio di Stato) nn° 477 e 478 depositate il 25.05.2009, con le quali l’organo giurisdizionale ha annullato i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al Corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie speciale, n° 94 della gazzetta ufficiale.

L'annullamento dei provvedimenti di valutazione delle prove adottati dalle commissioni è stato accolto in quanto in punto di fatto è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente il Presidente, ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 8 del bando di concorso, dell'art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.

Ha ritenuto il C.G.A., non essendo stato contestato che l'unico Presidente si spostasse ora all'una ed ora all'altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima, che "tale comportamento appare in contrasto con il principio, fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri".

A conclusione si legge, dunque nella Sentenza, che: " Per le sue esposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l'appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione ".
Invero, è pacifico in giurisprudenza che l'annullamento di atti generali o collettivi, fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. per tutte: Cons. di Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, n° 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 23.11.2002, n° 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989 n. 910).

Le sentenze sono state regolarmente notificate all’Amministrazione, che finora ha taciuto.
I ricorrenti hanno chiesto al TAR la nomina di un Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza.

5. Essendo  palese la nullità del concorso e l’obbligo per l’amministrazione di annullare tutti gli atti ed i contratti con i dirigenti illegittimamente dichiarati vincitori,(come peraltro sembrerebbe confermato dal parere reso dall’Avvocatura dello Stato) alcuni deputati e senatori hanno ritenuto di  rendere inefficace il disposto della magistratura, predisponendo un disegno di legge volto a sanare la situazione dei dirigenti c.d. “vincitori”, in palese violazione dei principi costituzionali  che vietano al Parlamento di legiferare su questioni definite dalla magistratura con sentenza definitiva poiché tale fatto determinerebbe una inammissibile ingerenza del potere legislativo nelle prerogative e competenze affidate all’organo giudiziario, 

6. Infatti, con  l’emendamento, indicato con il n. 1. 308, che è stato approvato nella seduta n. 236 di mercoledì 21 ottobre 2009 dalla Camera dei deputati, nel corso della discussione del disegno di legge: conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (a.c. 2724-a), e presentato a firma dei deputati Fallica, Grimaldi, Terranova, Stagno D'Alcontres, Minardo, Misuraca, Garofalo, Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Torrisi, Boccia, Pagano, Lo Monte, Di Biagio e Antonino Foti, è stata accolta la sanatoria aggiungendo il comma che si riporta :
“ Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio. 4-octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 “

E’ appena il caso di precisare che non è assolutamente vero che l’annullamento del concorso avrebbe comportato gravi danni all’amministrazione. Infatti, i dirigenti c.d. “vincitori” non hanno subito alcun danno poiché per l’attività svolta sono stati regolarmente retribuiti. Se poi, si dovessero sentire danneggiati (anche gli ammessi con gravi errori  negli elaborati e quanti erano sprovvisti dei titoli stabiliti dal bando) allora si potrebbero rivalere nei confronti dei componenti della Commissione che  “avrebbe” operato in violazione delle norme concorsuali o nei confronti del Direttore generale che “avrebbe” omesso di esercitare il necessario ed opportuno controllo sugli atti della Commissione.
 
La scelta  proposta è certamente la peggiore perché squalifica lo Stato e legittima i comportamenti scorretti ed illegittimi, facendo perdere senso al dettato normativo, ma questo, ai deputati e senatori siciliani, di destra e di sinistra (una casta oligarchica, noiosa e lontana dai bisogni della gente), poco importa perché, sempre come direbbe Totò, sono solo “quisquiglie”.
 Il concorso è nullo per i motivi sopra esposti che sono stati dichiarati dal Giudice in due sentenze inappellabili.
L’Amministrazione di uno Stato che rispetta le sue stesse leggi ed i suoi principi deve dare corso all’annullamento e il Parlamento non deve impedire  con una legge (palesemente incostituzionale) l’applicazione del dettato di una sentenza.

Ciò premesso i sottoscritti
chiedono
che il sig. Presidente del Senato trasmetta la presente petizione a tutti i senatori al fine di chiarire la palese illegittimità del provvedimento proposto  sia per la palese violazione dei principi costituzionali di non ingerenza fra poteri dello Stato impedendo  con una legge l’applicazione del dettato di una sentenza, sia per un fatto di  un elementare principio di dignità poiché lo Stato non può permettere che vengano dichiarati vincitori soggetti i cui elaborati non sono stati corretti, soggetti che hanno avuto valutazioni altissime pur in presenza di gravissimi errori grammaticali e di sintassi, e che vengano mantenuti in servizio pur in presenza di due sentenze definitive che hanno annullato la procedura e gli atti su cui si fonda la loro nomina.
Tali soggetti non hanno vinto nulla e non hanno acquisito alcun diritto.
Non si comprende perché debba essere tutelato il loro interesse solo perché sono stata avviati a ricoprire il ruolo di dirigente anche  se illegittimamente e non si pensa di valutare il diritto di quanti allo stesso modo sono stati dichiarati inidonei sulla base della totale assenza o insufficiente correzione ed esame dell’elaborato.
Catania,  ……






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