CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUI PRECARI: ECCO GLI EMENDAMENTI APPROVATI
Data: Marted́, 20 ottobre 2009 ore 13:09:39 CEST
Argomento: Comunicati


Conversione  in legge, con modificazioni, del Dl sui precari / Gli emendamenti  approvati in Commissione / Il  commento della Segreteria Nazionale CISL Scuola
 (20/10/09-12:00) 

Pubblichiamo  le modifiche al Dl sui precari con una nota di commento curata  dalla Segreteria Nazionale CISL Scuola.


2.Tenuto  conto di quanto previsto dal comma 1e al fine di assicurare la  qualità e la continuità del 
 servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico  2009-2010 ed in deroga alle disposizioni 
 contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti  attuativi relativi al conferimento 
 delle supplenze al personale docente e al personale  amministrativo, tecnico ed ausiliario, 
 l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza  temporanea dei titolari, con 
 precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle  graduatorie di istituto, al 
 personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste  dall’articolo1,comma 605 ,lettera 
 c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive  modificazioni, ai docenti  inseriti nelle 
graduatorie  ad esaurimento che, nell’anno scolastico 2008-2009, hanno  conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza  temporanea di almeno centottanta giorni 
ed  al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui  all’articolo 554 del testo unico 
 delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e 
 grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  nelle graduatorie provinciali ad 
 esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato,  annuale o fino al termine delle 
 attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non  abbia potuto stipulare per l’anno 
 scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza  di posti disponibili, non sia 
 destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti  collocato a riposo. 
 

Con  la modifica apportata al comma 2 è stata ampliata la platea dei  beneficiari del provvedimento,  estendendola,  oltre a quanti hanno lavorato nell’anno scolastico 2008/2009 con  supplenza 
 annuale o 30 giugno, a coloro che abbiano svolto almeno 180  giorni di servizio anche 
su  supplenze temporanee conferite dalle graduatorie di istituto. 
Resta  fermo il requisito dell’iscrizione a pieno titolo nelle  graduatorie provinciali ad esaurimento 
 per l’anno scolastico 2009/2010.

4-bis.  L’articolo 1, comma 605, lettera c),della legge 27 dicembre  2006, n. 296, si interpreta 
 nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento  delle graduatorie 
 permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile  2004, n. 97, convertito, 
 con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è  consentito ai docenti che ne fanno   esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in  occasione   dell’aggiornamento  delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e   2008-2009,  di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo  l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. 
 

Con  tale disposizione si fornisce una interpretazione autentica  all’art. 1 comma 605 lettera c) 
 della legge Finanziaria 2007, precisando che gli aspiranti  iscritti a pieno titolo nelle graduatorie 
 ad esaurimento per il biennio 2007/2009, qualora abbiano  richiesto, per il biennio 2009/11, 
 l’inserimento anche nelle graduatorie ad esaurimento di tre  province aggiuntive, sono iscritti in 
coda  alle  graduatorie stesse. 
 Il provvedimento mira a risolvere in via definitiva –  intervenendo “alla radice” con una interpretazione autentica  della norma - il ben noto contenzioso   derivante  dalla richiesta di inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento   delle  province aggiuntive.

4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di  aggiornamento delle graduatorie permanenti 
di  cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito, con modificazioni, 
 dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad  esaurimento dal citato 
 articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da  disporre con decorrenza 
 dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e  2010-2011, non è consentito 
 modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito  all’attribuzione del punteggio 
 per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche  graduatorie. 
 

In  sede di aggiornamento del punteggio per il biennio scolastico  2009/2010 e 2010/2011 non 
è  permesso variare la scelta precedentemente fatta rispetto alla  valutazione dei servizi prestati. 
 La norma intende impedire il trasferimento di punteggi da una  graduatoria all’altra, puntando 
 a favorire quanto più possibile la stabilità delle posizioni  occupate in graduatoria dagli aspiranti.

4-quater. A decorrere dall’anno scolastico  2010-2011, non è consentita la permanenza 
nelle  graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato  contratto a tempo  indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o  classi di concorso. 
Tutti  gli aspiranti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad  esaurimento e che sono titolari di 
 contratto a tempo indeterminato, dal 2010-2011 saranno cancellati  dalle graduatorie stesse, anche 
 per altro tipo di posto o cattedra. 
 

 La norma consente di “alleggerire” le graduatorie e di  favorire il loro esaurimento, riservando a 
 chi è effettivamente precario il diritto di esservi incluso.

4-quinquies.  Restano validi, secondo quanto già stabilito dall’articolo 36,  comma1-bis, del 
 decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 
 febbraio 2009, n. 14, l’abilitazione all’insegnamento e il  diploma di specializzazione 
 per il sostegno con seguiti dai docenti ammessi con riserva ai  corsi speciali indetti 
 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e  della ricerca n. 21 del 9 febbraio 
 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 7 aprile 2004,  n. 97, convertito, con 
 modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in  possesso dei prescritti requisiti 
 di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma1-bis,  del decreto-legge n. 207 
 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del  2009. I docenti di cui al periodo 
 precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad  esaurimento. 
 

La  norma riguarda l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad  esaurimento degli aspiranti 
 ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento  dell’abilitazione o idoneità 
 all’insegnamento, o ai corsi speciali di specializzazione per il  sostegno, indetti dal 
 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  con decreti 18 novembre 2005, n. 85 e 9 
 febbraio 2005 n. 21, che avevano maturato il requisito dei 360  giorni di servizio entro il 
 termine di presentazione delle domande e non, come prevedevano i  DD.MM., entro la data di 
 entrata in vigore della legge. 
 Si completa in sostanza una sanatoria in parte già avviata col DL  207/08, risolvendo così il lungo 
 contenzioso contro una norma che aveva fissato alla data di  entrata in vigore della legge il 
 termine per la maturazione del servizio e non, come costantemente  affermato dalla giurisprudenza, 
 alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente 
decreto,  l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con  contratto a tempo  indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con  riserva ai corsi   speciali  indetti con decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’università e della ricerca   n.  21 del 9 febbraio 2005, e con decreto del Ministro  dell’istruzione, dell’università e della   ricerca  n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell’articolo 2 del  decreto-legge 7 aprile   2004,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n. 143, è titolo valido   per  la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale  previste dalla 
 normativa vigente. 
 

Viene  sanata la situazione di quegli insegnanti che, nonostante il DM lo  escludesse, avevano 
 chiesto di partecipare ai corsi speciali abilitanti indetti dal  Ministero dell'istruzione dell'università 
 e della ricerca, pur essendo titolari di contratto a tempo  indeterminato; avendo impugnato il provvedimento di esclusione, vi  erano stati ammessi con riserva giungendo fino allo conclusione  dei corsi. Ora il conseguimento del titolo, gravato da riserva,  ottiene pieno riconoscimento e pertanto gli interessati se ne  potranno avvalere per il passaggio di ruolo o di cattedra.






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