CONCORSO DIRIGENTI SICILIA: PROPOSTA DI SANATORIA...NIENTE DI FATTO
Data: Sabato, 17 ottobre 2009 ore 14:59:34 CEST
Argomento: Redazione


 
 
INFORMATIVA DAGLI ATTI PARLAMENTARI:
Proposta di sanatoria per via legislativa degli effetti della sentenza del
cga avanzata da esponenti del PDL siciliano
 
 
CONCORSO ORDINARIO RECLUTAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO 22/112009 G.U. N. 94
DEL 26 NOVEMBRE 2004.
FATTO
Con le sentenze nn° 477 e 478 depositate il 25.05.2009 il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, ha annullato i verbali di
valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e
per gli istituti educativi pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie
speciale, n° 94 della gazzetta ufficiale.
L'annullamento dei provvedimenti di valutazione delle prove adottati dalle
commissioni è stato accolto in quanto in punto di fatto è contestato che le
due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati
con una Commissione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente
il Presidente, ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 8 del
bando di concorso, dell'art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.
Ha ritenuto il C.G.A., non essendo stato contestato che l'unico Presidente
si spostasse ora all'una ed ora all'altra delle commissioni e, in tal modo,
la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima,
che "tale comportamento appare in contrasto con il principio, fondamentale
dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno
un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale
composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura
di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in
grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare
quello degli altri".
A conclusione si legge, dunque nella Sentenza, che: "Per le suesposte
argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto
ininfluente ai fini della presente decisione, l'appello va accolto e vanno
annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi
aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione
".
Ciò assodato in punto di fatto, è necessario interrogarsi su quali siano gli
effetti del travolgimento della valutazione delle prove concorsuali e
dell'intera sequenza procedimentale che le commissioni hanno posto in
essere.
CONSIDERAZIONI
E' evidente ampiezza degli effetti giuridici di una sentenza di annullamento.
Ove fosse data esecuzione alle sentenze del C.G.A verrebbe a crearsi una
situazione di grande disagio per coloro che, non colpevoli delle
"leggerezze" messe in atto dall'Amministrazione, nella procedura concorsuale
annullata vedrebbero vanificate le loro legittime aspettative e, comunque
tale evento determinerebbe un complesso scenario di conflittualità
caratterizzato da elevati costi sia per l'Amministrazione soccombente sia
per coloro che sono stati dichiarati vincitori ed assunti in servizio con
regolare contratto di diritto privato a tempo indeterminato, sia per i
ricorrenti.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che l'annullamento di atti generali o
collettivi, fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti
delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene
rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei
ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed
inscindibile non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. per
tutte: Cons. di Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, n° 2; Consiglio di Stato,
sez. IV, 23.11.2002, n° 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989 n. 910).
CONCLUSIONI - PROPOSTA
Si propone, per definire il contenzioso in atto, una soluzione da adottare
con provvedimento legislativo come di seguito formulato:
"Resta valida la graduatoria definitiva, approvata dal Direttore Generale
dell'USR Sicilia, del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
pubblicato in data 26.11,2004 sulla 4' serie speciale, n° 94 della Gazzetta
Ufficiale.
A seguito delle sentenze nn° 477 e 478 depositate il 25.05.2009 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, le quali
annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al
corso-concorso pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4' serie speciale, n° 94
della Gazzetta Ufficiale, i candidati che abbiano partecipato alle prove
scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso
l'esclusione, al TAR e/o al CGA nei tempi previsti, potranno, a domanda,
partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi,
presupposto necessario a sostenere la prova orale con commissione
appositamente istituita. I candidati che supereranno la prova orale saranno
inseriti in coda alla graduatoria definitiva in ordine di punteggio".





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