L’art. 88 del CCNL (Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) stabilisce alla lettera “c” che per corsi di recupero si intendono quelli rivolti agli alunni con debito formativo. Poiché il debito formativo esiste solo nella secondaria superiore, ne consegue che il compenso di 50 euro spetta solo in tale ordine di scuola. Le attività di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento nelle scuole medie di 1° grado sono considerate “attività aggiuntive di insegnamento” e vengono retribuite con il compenso orario di 35 euro stabilito nella tabella 5.
da www.uilscuola.it