Il dirigente può delegare un suo collaboratore alla contrattazione di istituto?
Data: Martedì, 13 ottobre 2009 ore 00:00:00 CEST
Argomento: Redazione


Durante la contrattazione il dirigente spesso si fa sostituire da uno dei suoi collaboratori,
affermando che lui ha solo l’obbligo di firmare il contratto. E’ vero?
Se il dirigente si assenta per un lungo periodo, chi lo sostituisce nella contrattazione?

 


 L’art. 34 del CCNL in vigore stabilisce che il dirigente può delegare a docenti da lui individuati specifici compiti “di carattere organizzativo e amministrativo”, tra i quali non rientra la contrattazione, che costituisce una mansione esclusiva del dirigente. Tant’ è vero che le RSU e la contrattazione a livello di singola scuola sono state istituite solo dopo l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto. Se il dirigente si assenta per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.
 
Le risposte sono state fornite avendo a riferimento i seguenti testi contrattuali:
CCNL per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto il 29-11-07
CCNL per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-09
Sequenza relativa agli art. 85 e 90 (Fondo di istituto) sottoscritta il 8-4-08
Sequenza relativa all’art. 62 (Personale ATA) sottoscritta il 28-7-08
da uilscuola.it






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