Le scuole hanno l’obbligo di organizzare i corsi di recupero e, in caso di indisponibilità dei propri docenti, possono utilizzare altro personale individuato dal dirigente con i criteri di qualità stabiliti dal Collegio dei docenti e precisamente:
- docenti in servizio in altri istituti (art. 35 del CCNL) retribuiti con il compenso orario di 50 euro a carico del fondo;
- soggetti esterni al comparto, con cui la scuola sottoscrive un contratto di prestazione d’opera (Art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1-2-2001) che vengono retribuiti
dcon risorse diverse dal fondo di istituto.
Un supplente può essere retribuito con il fondo solo se svolge i corsi nell’ambito della durata del rapporto di lavoro.