Se manca la nota, si puo' sospendere un alunno?
Data: Venerd́, 09 ottobre 2009 ore 04:00:00 CEST
Argomento: Redazione


Domanda

L’organo regionale di garanzia ha annullato la sospensione comminata a un allievo della mia scuola, in quanto (cito il senso a memoria) non risulterebbe da nessun verbale che sia stato fatto quanto sopra e che di conseguenza l’allievo sia divenuto consapevole di quello che rischiava. Naturalmente è semplicemente impossibile che ciò non sia avvenuto, ma in genere gli insegnanti non verbalizzano quello che dicono agli allievi. Tuttavia, constatando che si cerca in ogni modo di vanificare cavillosamente l’azione educativa della scuola, quale potrebbe essere la procedura meno burocratica possibile per soddisfare questa condizione? Ci è stato detto che bisognerebbe convocare i genitori e in loro presenza far parlare l’allievo. Ma se i genitori sono indisponibili o alla ricerca di mezzi ostruzionistici per impedire la sanzione?

Risposta

L’organo regionale di garanzia ha agito correttamente. Da quanto rappresentato risulterebbe, infatti, che il dirigente scolastico abbia dato esecuzione alla sanzione in assenza della previa acquisizione della essenziale documentazione, dalla quale sarebbe dovuta risultare l’avvenuta esecuzione del prescritto contraddittorio. Tale comportamento omissivo, peraltro, potrebbe costituire presupposto per la responsabilità di cui all’articolo 323 del codice penale atteso che, stante la gravità di tale inadempimento, esso potrebbe valere quale presupposto del dolo intenzionale che, in uno al danno ingiusto (la sanzione disciplinare) e alla violazione di legge ( la violazione dell’articolo 4 del D.P.R. 249/98), costituiscono i 3 elementi che devono coesistere ai fini del reato di abuso d’ufficio contemplato dal citato articolo 323 del codice penale. Milita in favore di questa tesi il fatto che i genitori dell’interessato abbiano dovuto ricorrere all’organo regionale di garanzia regionale, che è organo di II grado rispetto all’organo di garanzia presso l’Istituzione scolastica preliminarmente adito dagli interessati. E’ ragionevole ritenere, dunque, che l’assenza di contraddittorio sia stata evidenziata già in I grado e in quella sede il Dirigente scolastico, anziché annullare la sanzione in autotutela provvedendo alle integrazioni di rito, abbia resistitito, determinando così il dolo intenzionale diretto e cioè la sussistenza del fatto che il danno ingiusto sia stato voluto dall’agente come obiettivo del suo operato (cfr Cassazione, Sez IV 34066/2006). Ciò non di meno, l’annullamento della sanzione non implica la impossibilità di reiterare la procedura prevista dalla legge, fermo restando la necessità di evitare di commettere errori che potrebbero vanificarne nuovamente l’esito. L’annullamento, infatti, è una sanzione di legittimità che non entra nel merito e non ha efficacia preclusiva ai fini della reiterazione dell’intera procedura.

da www.treccani.it







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-18086.html