MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Data: Sabato, 19 settembre 2009 ore 12:54:20 CEST
Argomento: Redazione


IPOTESI DI DELIBERA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA

 IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA………...

 VISTO

 l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

  VISTO

  il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

 VISTO

 l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

 VISTO

 il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare gli allegati A, B, C e D;

  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

 VISTO

 il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante “Indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Indicazioni per il curricolo “

 CONSIDERATA

 la deliberazione della Corte dei Conti n.12 del 2 luglio 2009 secondo cui

 “(…) dal Piano programmatico emerge che va privilegiata, ai sensi del decreto-legge n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008, l’attivazione di classi affidate ad un unico docente con orario di 24 ore settimanali, ferma restando la possibilità di una più ampia articolazione del tempo-scuola, tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica. Il riferimento al DPR n. 275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica), pur richiamato in premessa, di fatto sembrerebbe ignorato e/o contraddetto. Il Ministero non si limita ad assegnare alle scuole un organico di docenti sulla base del tempo scuola che si intende effettuare, ma indica anche il modello didattico organizzativo da adottare (il maestro unico). Al contrario il Regolamento sull’autonomia scolastica, prevede la competenza esclusiva delle scuole nello stabilire le modalità di impiego dei docenti (organizzazione didattica, suddivisione degli insegnamenti e degli ambiti disciplinari, ecc.)”

 “… l’Amministrazione sottolinea che il modello del docente unico - di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - viene sì indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre “tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica”. In sostanza, l’indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione.”

 VISTO

l'ATTO DI INDIRIZZO emanato dal Miur l'8 settembre 2009

 la premessa, al comma 1, secondo cui

 “1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche: un quadro di riferimento irrinunciabile. L’autonomia scolastica è ormai una realtà da tempo consolidata. Può e deve quindi costituire un supporto efficace all’attuale fase di rinnovamento della scuola italiana. Correttamente intesa, infatti, l’autonomia delle scuole – un principio ormai dichiarato a chiare lettere nella nostra Costituzione - si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario di ogni sistema educativo: il successo scolastico delle giovani generazioni.

 (…) L’autonomia organizzativa consente a sua volta di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative. Con l’autonomia organizzativa si creano le condizioni per “il superamento dei vincoli in materia di unità oraria di lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e di impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche su base di apposita programmazione plurisettimanale”

 

 

 E in particolare  il punto 3.2.3 Le modalità organizzative 

 “Le diverse articolazioni dell’orario (24, 27, 30 e 40 ore) richiedono un disegno progettuale coerente, rigoroso e organico. Spetta ad ogni istituzione scolastica, nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto dei bisogni e delle vocazioni degli alunni e sulla base delle scelte pedagogiche dei docenti, adottare le soluzioni organizzative più idonee al raggiungimento dei traguardi attesi. 

 I modelli organizzativi. Tutti i modelli orario (24, 27, 30, 40 ore) confluiscono in un progetto pedagogico in cui la diversa consistenza oraria si integra in un piano formativo unitario con comuni traguardi di competenze da raggiungere. Il modello del docente unico/prevalente – di cui al D.L. n. 137/2008, convertito nella legge n. 169/2008 - viene indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo scuola “tenuto conto delle richieste delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica”. In sostanza, l’indicazione del modello lascia autonomia alle scuole per strutturare orari e assetti didattico-organizzativi, nell’ambito dell’organico assegnato, secondo la propria programmazione e valutazione. Dall’anno scolastico 2009-2010 le classi successive alla prima continueranno a funzionare, fino a conclusione del loro percorso, secondo i modelli orario in atto nell’anno scolastico 2008-2009 (incluso quello a tempo pieno). Resta prerogativa della scuola articolare l’orario delle lezioni su sei o su cinque giorni settimanali in un quadro di riferimento più ampio secondo quanto stabilito dalle norme sull’autonomia didattica e organizzativa. Il passaggio, ancorché graduale, dal modulo al docente unico/prevalente, a partire dalle classi prime, richiede da parte dei collegi dei docenti e dei dirigenti scolastici l’esame approfondito e la progettazione di nuove articolazioni orarie e didattiche, nella salvaguardia della qualità del servizio.

 L’insegnante unico/prevalente è “figura di riferimento” che – nell’esercizio di una responsabilità condivisa – assume un ruolo di coordinamento della relazione educativa nei riguardi del singolo alunno e della classe nel suo insieme, nei rapporti con le famiglie, nell’assunzione dell’impegno di istruzione ed educazione.” 

 DELIBERA QUANTO SEGUE

  •  i modelli di organizzazione didattica sono finalizzati al raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni e si ispirano a criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza, efficacia e integrazione;  
  • sulla base dell’analisi del contesto socio-culturale, dei bisogni degli alunni, delle competenze professionali degli insegnanti e tenendo delle richieste delle famiglie e dell’organico assegnato alla scuola, saranno definiti modelli organizzativi e di utilizzo del personale docente che valorizzano la corresponsabilità del gruppo docente, la specializzazione nelle aree disciplinari, l’unitarietà dell’insegnamento;  
  • l’esigenza dell’unitarietà di riferimento educativo, confermata anche dalla legge 169/2008, è garantita dalla programmazione didattica settimanale del gruppo docente, dall’assunzione di obiettivi educativi e metodologie didattiche coerenti e coordinate e dall’individuazione di una figura di coordinamento del gruppo docente.

     







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