PENSIONAMENTI "COATTI'': ECCO LA CIRCOLARE BRUNETTA SUI 40 ANNI
Data: Venerd́, 18 settembre 2009 ore 14:43:57 CEST
Argomento: Comunicati


Pensionamenti:  la circolare Brunetta sui 40 anni (18/09/09-12:00) 

Con la circolare n. 4 del 16 settembre 2009 il Ministro  Brunetta ha dettato alle Pubbliche amministrazioni alcune  istruzioni applicative delle disposizioni contenute  nell’articolo 17, commi 35 novies e decise, del  decreto-legge 78/2009, come convertito dalla legge 102/2009. 
 Le disposizioni in questione riguardano le ulteriori modifiche  apportate all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 112/2008,  riguardante la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni nei confronti dei dipendenti che  maturino 40 anni di anzianità ai fini contributivi. 
 Come si ricorderà, l’originario testo del comma 11, che  prevedeva la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro in  relazione, appunto, all’anzianità contributiva, era stato  modificato dall’articolo 6, comma 3, della legge 15/2009, nel  senso di prendere in considerazione «l’anzianità massima di  servizio effettivo di 40 anni». Il Governo aveva poi tentato di  apportare una rapida nuova modifica che riconducesse la norma alla  sua versione originaria: un primo tentativo di introdurre la  modifica nell’ambito del decreto “milleproroghe” era stato  frustrato dal giudizio di inammissibilità pronunciato dal  Presidente della Camera dei deputati. Con il maxiemendamento  approvato in sede di conversione del decreto-legge 87/2009  l’operazione è andata in porto e la nuova formulazione del  comma 11 è divenuta operativa dal 5 agosto 2009, giorno  successivo alla pubblicazione della legge di conversione del  decreto. 
 Nel maxiemendamento sono stati regolamentati gli effetti nel  periodo tra il 20 marzo 2009 (data di entrata in vigore della  legge 15) e il 5 agosto 2009, considerando quindi valide le  cessazioni dal servizio avvenute in applicazione del comma 11  nella versione originaria, nonché i preavvisi disposti prima del  20 marzo 2009. 
 La circolare 4/2009, nell’illustrare il nuovo testo del comma  11, ha  evidenziato che: 
Il  periodo di applicazione della nuova disciplina è limitato ad un  triennio (2009 – 2011). 
 Le amministrazioni possono esercitare la facoltà di risoluzione  (previo preavviso di sei mesi) fin dal giorno successivo alla  maturazione del requisito contributivo. Non è più necessario, precisa la circolare 4, che il requisito sia stato maturato per  avviare la procedura: in sostanza il preavviso può essere dato  fin dai sei mesi precedenti la data di maturazione del requisito,  con decorrenza della risoluzione dal giorno successivo.  Naturalmente le amministrazioni dovranno sempre fare in modo che  tale decorrenza coincida con la finestra di accesso al trattamento  di quiescenza, onde evitare una soluzione di continuità tra  retribuzione e pensione. 
 Devono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in  applicazione del comma 11 nel testo vigente prima dell’entrata  in vigore della legge 15, anche se il termine di preavviso sia caduto successivamente al 20 marzo 2009, salvo il caso in cui  l’amministrazione interessata abbia proceduto esplicitamente  alla revoca del preavviso in considerazione dell’entrata in vigore della legge 15/2009 ovvero abbia mantenuto in servizio il  dipendente dopo la scadenza del termine semestrale, accettando la  sua prestazione e quindi revocando implicitamente il preavviso.

In  allegato il testo della circolare 4/2009.

DIPARTIMENTO  DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE 
 DFP-0038975-16F89." 2099-1.2.3. 3

Alle pubbliche  amministrazioni di cui all'art. 1,  comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE  N. 4.

Oggetto:  risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - legge 3 agosto  2009, n.102 , "Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti  anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione  italiana a missioni internazionali" - art. 17, commi 35  novies e decies, del decreto legge come modificato in sede di  conversione.

Premessa

L'art.  17, comma 35 novies, del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in  sede di conversione n. 102 del  2009. ha  sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112 del  2008 relativo alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro  dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Su tale  norma erano già stati forniti indirizzi applicativi con  la Circolare  n. 2008 (reperibile sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica). 
 Si ritiene opportuno segnalare la novità legislativa  all'attenzione delle amministrazioni poichè a causa dell'evoluzione normativa sono mutate le condizioni per  l'esercizio del recesso dell'amministrazione. 
 Il comma 11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede: 
 «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal  compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni  del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto  individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di  sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente  in mataria di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con  appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione previa delibera del Consiglio dei ministri,  su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e  dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti  gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi  della disposizione di cui al presente comma relativamente al  personale dei  comparti  sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive  peculiarita' ordinamentali, Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano  beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003. n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui  al presente comma non si applicano ai magistrate, ai  professori universitari e ai dirigenti medici responsabili  di struttura complessa». 
 Il  successivo comma 35  decies del medesimo art. 17 contiene poi una disposizione  transitoria, stabilendo: 
 "Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto  della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del  compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,  decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma  11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo  vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo  2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno  disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita'  massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal servizio che ne derivano. ". 
 La nuova disciplina è entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno  successivo alla pubblicazione della legge di conversione del  decreto in Gazzetta ufficiale (G.u. 4 agosto 2009 n. 179,  Supplemento ordinario n. 140). 
 Prima dell'intervento operato dalla citata legge n.  102, l  'art. 72, comma 11, del dl n. 112 del 2008 era stato già oggetto  di modifica normativa ad opera dell'art. 6, comma 3, della legge  n. 15 del 2009  (pubblicata  sulla G.u. del 5 marzo 2009, n. 53), il quale aveva sostituito il  requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni  con quello dell'anzianità di servizio effettivo di quaranta   anni. Tale disposizione infatti stabiliva: 
 "Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno  2008, n. 112, convertiti, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008. n. 133, le parole: <<dell'anzianità massima  contributiva di 40 anni>> sono sostituite dalle seguenti:  <<dell'anzianità massima di servizio effettiva di 40  anni.>>.". 
 Questa disciplina è rimasta in vigore durante il periodo 20 marzo  — 4 agosto 2009.

1.  Le modifiche normative apportate dalla I. n. 102 del 2009

Le  modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti  aspetti: 
 a. l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti  interessati; 
 b. il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un  triennio; 
 c. il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà; 
 d. il momento in cui la facoltà può essere esercitata; 
 e. la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà  di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali.

a.  Ambito soggettivo di applicazione.

Nel  nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la  disciplina si applica anche nei   confronti del personale dirigenziale, circostanza  sussistente anche nella vigenza dell'originale art. 72 comma 11 (Circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente  riferimento al "personale dipendente". La novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo. 
 Analogo discorso vale per la parte della disposizione che riguarda  i dipendenti che hanno beneficiato dell'art. 3. comma 57, della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,   trattandosi anche in questa ipotesi di dipendenti  dell'amministrazione, benché il loro rapporto di   lavoro sia stato ricostituito o prolungato per effetto di  una norma speciale. In particolare, si tratta di   coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino  del rapporto con l'amministrazione di   appartenenza in virtù della norma in questione essendo  stati in precedenza "sospesi dal servizio o dalla funzione e,  comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere collocati  anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il  fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto  non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato  ovvero con decreto di archiviazione per   infondatezza della notizia di reato". 
 La disposizione esclude dal campo di applicazione, oltre che i  magistrati ed i professori universitari, come già previsto dal  previgente testo, anche i dirigenti medici responsabili di  struttura complessa, in precedenza non menzionati. Da quest'ultimo  punto di vista, la norma ha chiaramente carattere innovativo ed ha  la finalità di rendere omogenea la disciplina relativa ai  dirigenti preposti alle strutture complesse assimilando il trattamento dei medici a quello dei professori universitari, che  già erano esclusi dall'ambito di operatività dell'originario  art. 72 comma  11. L  'efficacia degli atti già adottati in applicazione di tale  disposizione è regolata dall'art. 17, comma 35 decies, della L n.  102 in  esame (sul quale par. 3). 
 La determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione  dell'istituto nei confronti del personale dei comparti difesa,  sicurezza ed esteri è demandata ad appositi decreti del  Presididente del  Consiglio  dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la  pubblica amministrazione e  l'innovazione.  di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  dell'interno, della difesa e degli affari esteri (con una  procedura che, richiedendo il concerto anziché il parere dei  ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, risulta modificata rispetto al precedente testo).

b.  Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.

A  differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la  possibilità di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo  la legge vigente la risoluzione unilaterale può essere operata  limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. La facoltà può essere  quindi esercitata sino  al  31 dicembre 2011 e nei  confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito  entro tale data. 
La delimitazione  dell'applicazione dell'istituto all'ambito temporale del triennio  lo accomuna a quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal  medesimo art. 72, evidenziandosi in tal modo il carattere sperimentale delle norme e strumentale rispetto all'obiettivo  della riduzione del personale in servizio e degli interventi di  razionalizzazione dell'organizzazione.

c.  Il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà.

Come  risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato ora  dalla legge per poter risolvere unilateralmente il contratto è  quello dell'anzianità contributiva. In base al testo vigente, il  recesso può essere esercitato dall'amministrazione nei confronti  di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto. 
 Per effetto della novella, viene reintrodotta la condizione  dell'anzianità contributiva prevista dall'originaria disposizione  di cui all'art. 72, comma 11. Viene con ciò modificato il regime  precedente di cui alla menzionata L. n. 15, che aveva cambiato sul  punto il comma 11 citato sostituendo il requisito dell'anzianità contributiva con quello del servizio effettivo.

d.  Il momento in cui la facoltà può essere esercitata.

L'art.  72, comma 11, come modificato, stabilisce ora che la facoltà di  risoluzione può essere esercitata "a decorrere dal  compimento dell'anzianita` massima contributiva di quaranta anni  del personale dipendente". In base alla norma, il verificarsi  della condizione, ossia il compimento dei quaranta anni di  anzianità contributiva, rappresenta il momento iniziale a partire  dal quale la risoluzione può intervenire e pertanto la sua  efficacia può decorrere dal giorno successivo a quello del  compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando  che l'amministrazion deve aver comunicato il preavviso al  dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo. 
 Stante la novella legislativa, deve quindi intendersi superata  l'interpretazione fornita con la circolare n. 10 del 2008, legata  alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la  facoltà in questione poteva esercitarsi solo in occasione del  compimento del requisito contributivo. La nuova disciplina  permette all'amministrazione di scegliere il momento in cui far  cessare il rapporto, in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di  adeguamento al fabbisogno professionale reale sia la necessità di  evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento  retributivo e di quello previdenziale per effetto della scelta  datoriale. In proposito, anche secondo la nuova disposizione  rimane fermo "quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici". Come già  chiarito nella Circolare n.  10 a  proposito della vecchia disciplina, ciò significa che la  risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione. 
 Resta fermo in ogni caso il limite temporale del 2011 oltre il  quale la risoluzione unilaterale non può operare.

e.  L'esercizio della facoltà di recesso nell'ambito dei poteri  datoriali.

Come  chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita la  facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere  datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico  il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di  lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto  alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto  piuttosto ai principi  tipici  dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si raccomanda  alle amministrazioni di fare particolare attenzione onde evitare  comportamenti contraddittori o contrari alla buona fede e  correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di contenzioso, secondo quanto già detto nella  circolare n. 10 del 2008, alla quale comunque si rinvia (par. 3  — "Criteri per la risoluzione). 
 Per quanto riguarda specificamente il personale del Servizio  Sanitario Nazionale, sentito il Ministero del lavoro, della salute  e delle politiche sociali, in considerazione della peculiarità  delle funzioni svolte, spetta a ciascuna amministrazione definire  i criteri per l'applicazione della norma finalizzati a  salvaguardare le specifiche professionalità. Tali criteri  potranno tener conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali (al fine di non depauperare il patrimonio di  conoscenze-professionalità), delle figure di cui si riscontrino o  di cui in prospettiva si prevedano difficoltà di reperimento sul  mercato, tenuto conto anche della programmazione formative, in  particolare universitaria, nonché del personale che ha  beneficiato di specifici percorsi formativi attivati dall'azienda,  con riferimento, ad esempio, alle aree delle alte tecnologie o ad  ambiti chirurgici specialistici. Ne consegue che il ricorso al  recesso unilaterale trova particolare applicazione nei processi  riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione  aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla  particolare situazione economico finanziaria di   ciascuna azienda.

2  - immediata applicabilità della nuova disciplina

La  norma è immediatamente applicabile nei confronti del personale  dirigenziale e non dirigenziale. 
 Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore  della disposizione, rimane salvo   quanto già detto nella Circolare n. 10 del 2008 circa  l'esigenza che la riserva di avvalersi della   facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del  provvedimento di conferimento dell'incarico ( se l'amministrazione  ha questa intenzione). Inoltre, sempre per tali incarichi è  opportuno che le amministrazioni, nel momento in cui procedono  alla negoziazione degli obiettivi con i dirigenti   interessati, tengano conto   dell'intenzione di recedere dal contratto fissando delle  scadenze compatibili con la data della programmata cessazione del rapporto.                                                                

3.  Il diritto intertemporale

Come  detto, l'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, intervenendo  sul comma 11 dell art.72 del dl. n. 112,   aveva sostituito il requisito dell'anzianità contributiva  con quello dell'anzianità di servizio effettivo. Per effetto di  tale modifica, dopo l'entrata in vigore della disposizione (20  marzo 2009) era sorto il problema della valenza degli atti  adottati in vigenza dell'originario art. 72 , comma 11, avendo la  norma originaria una portata idonea a coinvolgere una più vasta  platea di destinatari. Infatti, con il passaggio dall'anzianità contributiva all'anzianità di servizio effettivo, alcuni  dipendenti pubblici - legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso durante la vigenza della  "vecchia" disciplina - sono risultati non aver maturato  l'anzianità richiesta dal successivo art. 6. comma 3, della L. n.  15 del 2009. 
 Tale criticità è stata risolta in sede di approvazione della L.  n.  102 in  esame, mediante la previsione dell'art. 17, comma 35-decies sopra  riportato. Questa norma ha confermato l'efficacia degli atti  compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del dl. n. 112  del 2008 e gli effetti da essi derivanti. Infatti, in virtù della disposizione, debbono considerarsi efficaci le risoluzioni già  intervenute in applicazione dell'art. 72. comma 11, nel testo  vigente prima dell'entrata in vigore della l. n. 15, nonché i  preavvisi di risoluzione del contratto comunicati prima della data  di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso in cui  il termine finale del semestre sia caduto successivamente a tale  data. Conseguentemente, in virtù del menzionato comma 35-decies,  si verificano le cessazioni del rapporto di lavoro come effetto  della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se il  termine finale del semestre sia caduto successivamente alla data  di entrata in vigore della l. n. 15. 
 Naturalmente, ciò vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel  frattempo non abbia proceduto a revocare il preavviso già  comunicato al dipendente in considerazione dell'entrata in vigore  dell'art. 6 della 1. n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il  dipendente in servizio anche dopo la scadenza del termine  semestrale accettando la sua prestazione, dovendosi intendere in  tal caso sopravvenuta una revoca implicita del preavviso già  comunicato. 
 In sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base  al "vecchio" art. 72, comma 11, non sono necessari né  la comunicazione di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo  termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti  del preavviso già comunicato. 
 Inoltre, mediante la disposizione in esame sono fatti salvi gli  atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, anche nei  confronti dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali,  come detto, sono esclusi dal campo di applicazione della  disciplina sulla risoluzione unilaterale solo a partire  dall'entrata in vigore della I. n. 102 del 2009. 
 Si fa rinvio per il resto ai chiarimenti già forniti in merito  all'istituto con  la Circolare  n. 10 del2008.

IL  MINISTRO PER  LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 
E L’INNOVAZIONE

 Renato Brunetta
 
 
Pensionamenti "coatti": arriva la circolare applicativa
di R.P.
Con la legge 102 dell'agosto scorso si torna ai pensionamenti legati alla anzianità contributiva. L'Anp contesta la norma e minaccia di chiedere l'intervento della Corte Costituzionale

Torna nuovamente d’attualità la questione del “pensionamento coatto” dei dipendenti pubblici.
La norma risale alla scorsa estate, quando venne approvata la legge 133 che, all’articolo 72, prevedeva per le Pubbliche amministrazioni (e quindi anche per il Ministero dell’Istruzione) la possibilità di rescindere in modo unilaterale il contratto di lavoro con i dipendenti che avessero raggiunto i 40 anni di contributi.
Con la legge n. 15 del 5.03.2009 le regole vennero modificate e i 40 anni di contributi diventarono 40 anni di effettivo servizio.
Con la legge n. 102 del’agosto scorso si è ritornati ancora una volta ai 40 anni di contributi.
Pochi giorni fa il ministro Renato Brunetta ha trasmesso a tutte le Amministrazioni statali la circolare n. 4 che contiene indicazioni operative per dare attuazione alla norma.
Intanto è bene precisare che secondo la legge la risoluzione del contratto di lavoro non è un atto obbligatorio, ma è rimessa alla valutazione della Pubblica Amministrazione.
Inoltre dall’applicazione della legge sono esclusi sia i professori universitari e i magistrati, sia i dirigenti medici responsabili di strutture complesse.
Rientrano invece a pieno titolo non solo i docenti e il personale Ata del comparto scuola, ma anche i dirigenti scolastici.
Rispetto alla norma precedente contenuta nella legge 133 dello scorso anno, quella attuale prevede un termine oltre il quale il “pensionamento coatto” non potrà più essere adottato: infatti si dice esplicitamente che la regola vale esclusivamente per il triennio 2009/2011; pertanto a partire dal 1° gennaio 2012 si dovrebbe tornare al meccanismo consueto.
Le nuove regole non piacciono per nulla all’Associazione nazionale presidi che sta già mettendo a disposizione le proprie strutture per attivare ricorsi non solo individuali ma anche di carattere generale.
L’Anp richiama il principio - contenuto anche nella normativa europea - per il quale il raggiungimento di una certa anzianità non può da solo costituire giusta causa di licenziamento: è in gioco, sostiene l’Anp, “il diritto costituzionalmente garantito alla realizzazione della personalità attraverso il lavoro”.
La battaglia giudiziaria si preannuncia insomma lunga e complessa e non è detto che nella prossima legge finanziaria non venga inserita una ulteriore modifica alla legge.
17/09/2009






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