IL DOCENTE IN COMPRESENZA PUO' ESSERE UTILIZZATO PER LE SUPPLENZE?
Data: Domenica, 13 settembre 2009 ore 08:52:34 CEST
Argomento: Redazione


Docenti madrelingua e supplenze : Francesca Pinna

Domanda

La Dirigente scolastica del mio istituto é riuscita a far votare dal Collegio docenti una delibera in base alla quale, nel caso di assenza di un docente, dopo aver utilizzato i colleghi tenuti al completamento d'orario, prima di procedere al pagamento delle ore eccedenti, si assegni la supplenza o al lettore di lingua madre o all'insegnante di lingua che operano in compresenza (ciò vale anche per l'insegnante di sostegno e l'insegnante tecnico pratico). E' legittima tale disposizione? Se l'ordinamento del liceo linguistico sperimentale Brocca prevede la compresenza, negarla sistematicamente ogniqualvolta non vi siano insegnanti a disposizione, non lede il diritto legittimo degli studenti ad usufruirne?

Risposta

La determinazione delle modalità di utilizzo dei docenti in base al Pof (Piano dell'offerta formativa) non rientra nelle competenze del collegio dei docenti. E dunque la delibera del collegio dei docenti è da considerarsi nulla. La materia, infatti, ai sensi dell’articolo 6 del vigente contratto di lavoro, rientra per espressa disposizione contrattuale tra quelle demandate alla competenza del tavolo negoziale d’istituto. Non di meno, quand’anche essa venisse regolata nelle forme previste, ma nei termini rappresentati, la relativa clausola negoziale potrebbe risultare annullabile. Non può essere considerato lecito, infatti, l’impiego di docenti in supplenze, se ciò si traduce in una distrazione dei medesimi dai loro compiti istituzionali. Milita a conforto di questa tesi anche una recente nota dell’Ufficio scolastico della Puglia, concernente una fattispecie analoga alla quale si rinvia (prot. 7938 dell’11 settembre 2008).






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-17580.html