LE NOVITA' (TERRIBILI) SULLE PENSIONI
Data: Domenica, 30 agosto 2009 ore 00:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


le novità sulle pensioni


di Giuliano Coan, esperto in materie previdenziali


 


L’anzianità contributiva


Tornano alla ribalta i 40 anni d’anzianità contributiva per il pensionamento coatto dei dipendenti


pubblici.

Nuovo cambio, quindi, nel giro di pochi mesi.

La modifica, contenuta nel Decreto Legge 78/2009 convertito nella legge 102/2009 e pubblicato sulla G.U. n.179 del 4 agosto 2009, supera il precedente intervento, operato dalla legge 15/09 del marzo scorso, che prevedeva, invece, l’uscita dal lavoro del personale dipendente al compimento dei 40 anni d’anzianità di servizio effettivo.


Si torna, pertanto, indietro, alla versione originale della norma, con la possibilità, quindi, per le amministrazioni pubbliche, di procedere, unilateralmente, nel triennio dal 2009 al 2011, alla risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei 40 anni d’anzianità contributiva.


Non si farà più riferimento ai 40 anni di effettivo servizio.


In questo modo, il pensionamento riguarderà più persone, di età compresa nella fascia dei 55/60 anni, perché saranno conteggiati anche gli anni del corso di laurea, dell'eventuale periodo militare o di altri lavori svolti (purché con il versamento dei contributi) precedentemente all'assunzione in servizio.


La riorganizzazione del pubblico impiego pertanto andrà a gravare paradossalmente sulla spesa pensionistica con l’avallo e buona pace di tutti.

In realtà, si “utilizza” la previdenza come strategia per risolvere i problemi derivanti dal rinnovamento della pubblica amministrazione.

Lievitano gli oneri in tempo reale perché la pensione si dovrà corrispondere subito, anziché incentivare la permanenza in servizio dei lavoratori.

Altro fatto grave è che viene calpestata la libera scelta del lavoratore una volta raggiunti i requisiti pensionistici.


Insensato dimissionare unilateralmente perché si sono raggiunti i 40 anni di anzianità contributiva.

Qual è la colpa del lavoratore? l’aver iniziato il rapporto di lavoro molto giovane?

Da un lato si strilla per l’elevazione dell’età pensionabile, si aumenta l’età minima per la pensione di vecchiaia per le donne che lavorano nella pubblica amministrazione dal 2010, dall’altro si procede al pensionamento coatto indipendentemente dall’età e che trattasi. E pensare che si tratta di un “Provvedimento anticrisi”, così, infatti, è stato battezzato.


Con la nuova norma si reintroducono i 40 anni di anzianità contributiva un po' per tutti i dipendenti pubblici.


Interessati, infatti, alla previsione sono la stragrande maggioranza dei dipendenti, compresi i dirigenti, con l'eccezione, però, dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Quest’illogica disparità di fatto configura nel settore pubblico lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.

L'amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato il collocamento in quiescenza raggiunti i 40 anni di contributi.


La norma richiede un preavviso di 6 mesi e fa salve tutte le previsioni previgenti in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, per non far perdere all'interessato eventuali disposizioni di maggior favore.

Restano fermi tutte le cessazioni per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni decise dalle pubbliche amministrazioni

e i preavvisi disposti dalle amministrazioni per il compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni che ne derivano.


I nuovi provvedimenti in sintesi

L’oggetto


Possibile risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente, compreso il personale dirigenziale, con esclusione di magistrati, docenti universitari e dirigenti medici responsabili di strutture complesse.


I requisiti


Compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni


L’applicazione


Anni 2009-2010-2011


La sanatoria


Sono validi i provvedimenti di risoluzione di rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni emessi dal 25 giugno 2008 alla data di entrata in vigore della legge 15/09 nonché i preavvisi emessi prima della stessa data e le conseguenti cessazioni dal servizio.


La pensione di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego


Salirà gradualmente a 65 anni dagli attuali 60 l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle donne.


Le donne potranno andare in pensione a 61 anni nel 2010, a 62 dal 2012, a 63 dal 2014, a 64 dal 2016 e a 65 dal 2018.


I nuovi requisiti non si applicano alle lavoratrici che al 31 dicembre di quest’anno hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Possono chiedere all’Inpdap la certificazione di tale diritto e possono accedere negli anni successivi al pensionamento.

Secondo l’Inpdap dovrebbero essere 3.500 le donne interessate dalla riforma nel 2010, e saliranno a 4.700 nel 2011, e 6mila l’anno dal 2013.

Così nel 2018, secondo le simulazioni Inpdap, ci sarebbero oltre 30mila pensioni in meno, mentre il risparmio di spesa previdenziale cumulato fra il 2010 e il 2018 sarebbe pari a 2,429 miliardi di euro.


Accesso al pensionamento dal 2015


Dal 1° gennaio 2015 si farà riferimento alla durata della vita media della vita, con un incremento massimo di tre mesi rispetto ai limiti attuali.

Gli aggiornamenti successivi avverranno ogni 5 anni in base ai dati Istat sulla speranza di vita.


Da evidenziare infine, che questa riforma pensionistica è stata fatta in un assordante silenzio quasi generale: nessuna protesta, nessuno sciopero,tutti sono d’accordo.

E’ questa la nuova democrazia alla quale dobbiamo assuefarci?
 
 






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