CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI: LA VERGOGNA DEGLI AMMESSI CON RISERVA
Data: Mercoledì, 19 agosto 2009 ore 00:00:00 CEST
Argomento: Opinioni


Colleghi, leggete, è molto importante.

Il comma 619 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è il seguente:

619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero   dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato   perche'   non   utilmente   collocati   nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito    corso    intensivo    di    formazione,    indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,   fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre   1997,   n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

L’art. 1, comma 6 sexies della Legge n. 17/200 (per intenderci quello che ha previsto l’inserimento dei candidati ammessi con riserva dopo i pleno jure) è il seguente:

6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".

Quindi il testo definitivo completo nato dalla fusione del comma 619 originale e dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 6 sexies della Legge n. 17/200 è il seguente:

619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero   dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,  i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato   perché non   utilmente   collocati   nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito    corso    intensivo    di    formazione,    indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,   fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre   1997,   n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.
 
Pertanto, se leggete bene il testo, il comma 619 ha sanato “i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa” classificatisi entro i pleno jure e non quelli ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che si erano classificati dopo i pleno jure, cioè dopo il numero dei candidati messi a concorso. Se si scorre il testo si vede chiaramente che quando si parla di “Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato   perché non   utilmente   collocati   nelle relative graduatorie;” (gli idonei per intenderci), il testo non fa alcun riferimento ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa. Tanto per fare un esempio concreto prendiamo il caso della Puglia:
Nel secondo settore in Sicilia erano stati messi a concorso 49 posti. Quindi tutti i candidati ammessi con riserva che si erano classificati entro il numero dei posti messi a concorso, cioè 49, ai sensi dell’art. 1, comma 6 sexies della Legge n. 17/200 potevano beneficiare della sanatoria ed erano nominati dopo i pleno jure, cioè .. omissis…. Tutti gli altri ammessi con riserva, classificatisi dopo i 49 posti, non potevano essere nominati perché non hanno beneficiato di alcuna sanatoria. La stessa cosa vale per le altre Regioni.

Questo è anche corroborato dal fatto che il Decreto Legge che doveva essere approvato il 27 giugno 2008, quello del 50% per intenderci, al comma 1 prevedeva quanto segue:

Comma 1 – All’articolo 1, comma 619, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “ perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie” sono inserite le seguenti: “ compresi, successivamente ai candidati inseriti e partecipanti pleno jure, coloro che, in possesso dei presenti requisiti, siano stati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa. Sono fatti salvi i rapporti di impiego già costituiti.

Il famigerato comma 619, se fosse passato il Decreto del 27 giugno 2008,  sarebbe diventato come segue:

619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero   dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,  i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato   perché non   utilmente   collocati   nelle relative graduatorie,  compresi, successivamente ai candidati inseriti e partecipanti pleno jure, coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, siano stati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa. Sono fatti salvi i rapporti di impiego già costituiti; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito    corso    intensivo    di    formazione,    indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,   fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre   1997,   n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

I “furboni” che appoggiano gli ammessi con riserva dell’ordinario si stavano premunendo con l’inserimento di quella clausola nel comma 619 perché sanno benissimo che i candidati ammessi con riserva classificatisi dopo il numero dei posti messi a concorso non sono stati sanati, né salvaguardati da alcuna norma.

COSA VUOL DIRE TUTTO QUESTO? CHE LE CENTINAIA DI IDONEI DELL’ORDINARIO AMMESSI CON RISERVA  (SOPRATTUTTO IN CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) NON HANNO ALCUN TITOLO PER ESSERE NOMINATI. BISOGNA IMPEDIRE A TUTTI I COSTI (ANCHE CON DENUNCIA ALLA PROCURA) LA NOMINA DI QUESTI “CISIDDETTI IDONEI”, PERCHE’ CON L’ELIMINAZIONE DI QUESTE PERSONE DIVENTA TUTTO PIU’ FACILE SIA PER NOI DEL RISERVATO CHE PER QUELLI DELL’ORDINARIO. ANZI SONO PROPRIO QUESTI ULTIMI, PERCHE’ DIRETTI INTERESSATI, CHE HANNO TITOLO AD IMPUGNARE LE NOMINE DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.

   







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