CONCORSO DIRIGENTI SICILIA: VERGOGNOSO EPILOGO CON LEGGE INCOSTITUZIONALE
Data: Luned́, 03 agosto 2009 ore 00:12:25 CEST
Argomento: Opinioni


Concorso dirigenti in Sicilia: vergognoso epilogo con legge incostituzionale

 

Sin dall’inizio non avevo dubbi che la soluzione all’illegittimità sarebbe stata quella di cercare di legittimarla attraverso un provvedimento legislativo. Infatti, una esponente del PDL, siciliana, avrebbe presentato in commissione la proposta di sanatoria che qui di seguito si riporta:

 

CONCORSO ORDINARIO RECLUTAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO 22/112009 G.U. N. 94 DEL 26 NOVEMBRE 2004.
FATTO

 

Con le sentenze nn° 477 e 478 depositate il 25.05.2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, ha annullato i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie speciale, n° 94 della gazzetta ufficiale.

L'annullamento dei provvedimenti di valutazione delle prove adottati dalle commissioni è stato accolto in quanto in punto di fatto è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente il Presidente, ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 8 del bando di concorso, dell'art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.

Ha ritenuto il C.G.A., non essendo stato contestato che l'unico Presidente si spostasse ora all'una ed ora all'altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima, che "tale comportamento appare in contrasto con il principio, fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri".


A conclusione si legge, dunque nella Sentenza, che: "Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l'appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione ".

 

Ciò assodato in punto di fatto, è necessario interrogarsi su quali siano gli effetti del travolgimento della valutazione delle prove concorsuali e dell'intera sequenza procedimentale che le commissioni hanno posto in essere.

 

CONSIDERAZIONI

E' evidente ampiezza degli effetti giuridici di una sentenza di annullamento.

Ove fosse data esecuzione alle sentenze del C.G.A verrebbe a crearsi una situazione di grande disagio per coloro che, non colpevoli delle "leggerezze" messe in atto dall'Amministrazione, nella procedura concorsuale annullata vedrebbero vanificate le loro legittime aspettative e, comunque tale evento determinerebbe un complesso scenario di conflittualità caratterizzato da elevati costi sia per l'Amministrazione soccombente sia per coloro che sono stati dichiarati vincitori ed assunti in servizio con regolare contratto di diritto privato a tempo indeterminato, sia per i ricorrenti.

Invero, è pacifico in giurisprudenza che l'annullamento di atti generali o collettivi, fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. per tutte: Cons. di Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 23.11.2002, 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989 n. 910).

 

CONCLUSIONI – PROPOSTA

 

Si propone, per definire il contenzioso in atto, una soluzione da adottare con provvedimento legislativo come di seguito formulato:

"Resta valida la graduatoria definitiva, approvata dal Direttore Generale dell'USR Sicilia, del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicato in data 26.11,2004 sulla 4' serie speciale, n° 94 della Gazzetta Ufficiale.

A seguito delle sentenze nn° 477 e 478 depositate il 25.05.2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, le quali annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4' serie speciale, n° 94 della Gazzetta Ufficiale, i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, al TAR e/o al CGA nei tempi previsti, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, presupposto necessario a sostenere la prova orale con commissione appositamente istituita. I candidati che supereranno la prova orale saranno inseriti in coda alla graduatoria definitiva in ordine di punteggio".

 

(Tale proposta si rende percorribile anche in considerazione dei precedenti: L. 296/06 comma 605 finanziaria 2007 e L. n. 31 28 febbraio 2008 art. 24 quinquies)

E’ appena il caso di rilevare che tale proposta sarebbe stata votata da tutti i componenti della Commissione, anche e soprattutto da quelli della c.d. sinistra, fatta eccezione per il rappresentante dell’Italia dei Valori che si sarebbe opposto. E’ stata comunque una vittoria di Pirro poiché il prossimo passo sarà quello di inserire la proposta in un decreto legge che, come è noto, sarà poi convertito entro il termine costituzionale, ma sono certo che l’approvazione  alla conversione in legge avverrà a larghissima maggioranza nonostante la palese incostituzionalità della norma.

 

E’ appena il caso di precisare che non è assolutamente vero che l’annullamento del concorso avrebbe comportato gravi danni. Infatti, i dirigenti c.d. “vincitori” non hanno subito alcun danno poiché per l’attività svolta sono stati regolarmente retribuiti. Se poi, si dovessero sentire danneggiati (anche gli ammessi con gravi errori  negli elaborati e quanti erano sprovvisti dei titoli stabiliti dal bando) allora si potrebbero rivalere nei confronti dei componenti della Commissione che  “avrebbe” operato in violazione delle norme concorsuali o nei confronti del Direttore generale che “avrebbe” omesso di esercitare il necessario ed opportuno controllo sugli atti della Commissione.

 

Resta l’interrogativo di sapere chi sarebbero i “legittimi vincitori” del concorso che verrebbero a subire, “non colpevoli”, le conseguenze delle “leggerezze” della Commissione, visto che gli elaborati non sarebbero stati corretti e che viene a mancare qualsiasi ipotesi di merito, che avrebbe potuto legittimare la graduatoria dei vincitori. Queste, ovviamente,  come direbbe Totò, sono solo: “pinzillacchere”.

 

La scelta  proposta è certamente la peggiore perché squalifica lo Stato e legittima i comportamenti scorretti ed illegittimi, facendo perdere senso al dettato normativo, ma questo, ai deputati e senatori siciliani, di destra e di sinistra (una casta oligarchica, noiosa e lontana dai bisogni della gente), poco importa perché, sempre come direbbe Totò, sono solo “quisquiglie”.

 

Ci sarebbe ancora qualcosa da aggiungere perché basterebbe rilevare l’incostituzionalità della disposizione per renderla non operativa. C’è un problema però. Chi impugnerebbe la legge se gli unici legittimati sarebbero proprio i destinatari che ne trarrebbero vantaggio?

 

Se la Lega avesse voluto tutelare i posti del Veneto messi in mobilità, avrebbe potuto chiedere l’annullamento del Concorso visto l’esistenza di tutti i presupposti per farlo, ma anche la Lega fa solo propaganda.

 

Ad maiora.   

 

Giuseppe D’Urso

g.durso@tiscali.it

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