MOBILITA' DIRIGENTI SCOLASTICI: CRITERI E RETTIFICHE
Data: Domenica, 26 luglio 2009 ore 00:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


OGGETTO: Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali e mobilità professionale dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2009/2010. Esplicitazione dei criteri.

 

 

            In data 22 luglio u.s. si è svolto presso questa Direzione Generale un confronto, sollecitato dalle OO.SS. regionali dell’Area V, per la esplicitazione dei criteri ai quali si è uniformata questa Direzione nel disporre i provvedimenti di mutamento di incarico e mobilità professionale a decorrere dall’anno scolastico 2009/10.

            Nel corso del confronto le OO.SS. hanno prospettato l’opportunità di una quanto più ampia pubblicizzazione dei criteri, in modo da rendere informati i Dirigenti scolastici interessati alle predette operazioni, ad evitare possibili situazioni contenziose dovute a scarsa o incompleta conoscenza dei criteri medesimi.

            Aderendo a tale invito questo Ufficio chiarisce di seguito i criteri utilizzati.

            Si ritiene opportuno precisare preliminarmente che sono complessivamente pervenute 275 istanze di mobilità (185 istanze di mutamento di incarico e 90 di mobilità professionale) delle quali ben 43 con richiesta di precedenza ai sensi della L. 104/92.

            Si precisa ancora che l’Ufficio opererà, o su reclamo prodotto da controinteressati ovvero di propria iniziativa, rettifiche e/o revoche per correzione non solo di errori materiali ma anche per erronea valutazione delle posizioni di singoli richiedenti; per tutti i reclami pervenuti è stata già predisposta risposta scritta con ampia motivazione dell’operato dell’Ufficio.

            Criteri adottati dall’Ufficio:

 

A) Mutamenti di incarico.

 

A1) Mutamenti di incarico nei confronti dei perdenti posto.

 

La posizione giuridica dei perdenti posto è stata considerata come meritevole di tutela prioritaria ma non tale da trasformarsi in ingiustificato privilegio. Conseguentemente, come già chiaramente indicato nella nota circolare prot. AOO.DIRSI.REG.UFF. 11549 del 27.05.2009 con la quale è stato dato avvio alle operazione di mobilità, qualora nel comune di  titolarità siano risultati disponibili più posti di funzioni dirigenziali, tali da soddisfare la assegnazione ad una nuova titolarità in istituzione scolastica di complessità equivalente, si è proceduto a disporre i mutamenti di incarico nei confronti di tutti i richiedenti, nel rispetto della preminenza dei titoli di anzianità di servizio da ciascun richiedente posseduti e fatti valere, avendo cura comunque di assegnare ai perdenti posto una sede prioritariamente nell’ambito del comune di titolarità (in caso di disponibilità sufficienti) e nel settore formativo di appartenenza, tenendo conto delle preferenze formulate, fino ad esaurimento delle disponibilità; in poche ipotesi residuali si è proceduto ad una assegnazione d’ufficio nell’ambito del comune di titolarità e ove necessario in comuni viciniori.

Siffatto criterio ha contemperato le giuste esigenze dei perdenti posto con le altrettanto giuste esigenze di chi vantava potiorità di titoli, in modo particolare maggiore anzianità.

 

A2) Precedenze ex lege n. 104/92.

 

L’accertamento del possesso dei requisiti per la precedenza in questione è stato condotto con particolare rigore, sia perché tale precedenza modifica il criterio di pari opportunità  sia in considerazione del rilevante numero di richieste presentate.

Per la documentazione a corredo delle richieste si è tenuto conto delle prescrizioni di cui al C.C.N.D. sulla mobilità del personale della scuola, al quale era già stato fatto esplicito riferimento nella citata circolare prot. AOO.DIRSI.REG.UFF. 11549 del 27.05.2009.

In generale i casi di mancato accoglimento sono riconducibili alle seguenti ipotesi:

-          mancata produzione dell’apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 (art. 9 c. 1° lett. A,  parte I del CCDN mobilità citato);

-          mancata annotazione in seno al certificato provvisorio rilasciato dallo specialista dell’ASL dell’annotazione della mancata emissione dell’accertamento definitivo per decorso del termine dei 90 giorni e (ibidem);

-          mancata documentazione circa la impossibilità da parte dei congiunti più prossimi di  potere prestare assistenza al disabile in situazione di gravità “per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non potere consentire l’effettiva e continuativa assistenza” (art. 7 par. V  CCDN mobilità citato).

 

B) Mobilità professionale.

 

Per la mobilità professionale è stata redatta e pubblicata apposita graduatoria regionale nel rispetto delle anzianità di servizio vantate da ciascuno degli aspiranti.

La mobilità viene concessa – nel rispetto della percentuale fissata dal CCNL – nell’ordine dell’anzianità di servizio e tenendo conto rigorosamente delle preferenze di sede esplicitate dai richiedenti.

Vale la pena evidenziare che per l’anno scolastico 2009/10 il numero dei passaggi per mobilità professionale dal I al II settore formativo resta quantificato in n. di 8 posti, corrispondente al 30% delle disponibilità di II settore al termine delle operazioni di mutamento di incarico, che sono risultate pari a 26 sedi disponibili.

 

C) Mobilità interregionale.

 

La  mobilità interregionale è stata disposta quale ultima fase della mobilità sui posti residuati dalle precedenti fasi, ivi compresa la mobilità professionale. Tutti i casi di mobilità interregionale per richiedenti che vantano l’anzianità di un solo anno sono assolutamente riconducibili ai casi di eccezionale e particolare urgenza e di esigenze familiari previsti dall’art. 17 del CCNL.

Forzando i limiti della necessaria riservatezza delle situazioni personali, per fini di trasparenza, si precisa che le indicate situazioni hanno la seguente giustificazione:

-          esigenze di ricongiungimento al nucleo familiare a seguito di decesso del coniuge;

-          avvicinamento ai sensi della L. 265/99 per mandato amministrativo;

-          assistenza a soggetto portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/92.

Pertanto i casi di mobilità interregionale hanno ricevuto trattamento assolutamente pari a quello riservato ai casi di richiesta di mobilità di Dirigenti al primo anno di servizio.

 

D) Ulteriori criteri.

 

Al fine di agevolare comunque la mobilità di un maggiore numero di richiedenti, nel rispetto dei criteri precedentemente esposti, sono state prese in considerazione anche richieste di rinuncia al movimento, ovvero di assegnazioni  a sedi di risulta, residuate cioè dal movimento in quanto non richieste da altri in precedenza; in tali casi, ovviamente, è stato verificato che ricorressero le condizioni per rettifiche migliorative dei precedenti movimenti.

 

          Spirato il termine assegnato ai soggetti interessati ai provvedimenti di rettifica o di revoca per la presentazione di eventuali deduzioni, l’elenco dei movimenti rettificato ed integrato sarà pubblicato in data 29 luglio p.v.

          Contestualmente alla pubblicazione delle rettifiche sarà pubblicato l’elenco delle sedi ancora vacanti dopo le operazioni di mobilità.

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                              Guido Di Stefano







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