SCUOLA: CONSULTA BOCCIA IN PARTE 'TAGLI' GELMINI
Data: Venerd́, 03 luglio 2009 ore 09:52:29 CEST
Argomento: Comunicati


La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le norme sui 'tagli' alla scuola che il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha previsto a partire dal 2009-2010. I giudici della Consulta hanno di fatto salvato, ritenendolo di competenza esclusiva statale, l'impianto complessivo degli interventi contenuti nel decreto sullo sviluppo economico di cui, però, sono stati bocciati due punti: la definizione tramite regolamento ministeriale di criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica; l'attribuzione anche allo Stato (e non soltanto alle Regioni e agli enti locali) delle misure necessarie a ridurre i disagi causati dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni. La sentenza è stata depositata stasera in cancelleria.


Con la sentenza n. 200, scritta dal giudice Quaranta, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettera f bis ed f ter, del decreto sullo sviluppo economico, convertito in legge con modifiche nell'agosto 2008. Per la Corte, infatti, solo in questi due punti - mentre tutte le altre contestazioni mosse da otto Regioni sono state dichiarate inammissibili, infondate o superate da nuove norme - é stato violato l'articolo 117 della Costituzione sulla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sulla base delle modifiche apportate dalla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001. Le motivazioni della lunga sentenza (38 pagine) fissano per la prima volta importanti paletti nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in fatto di istruzione. "Il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale - scrive la Consulta -, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di 'uniformita'' di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e - viene aggiunto - dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione".







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