Risposta del direttivo del CIPNA alle dichiarazioni del Coordinatore Nazionale della FGU . ( dal Forum CIPNA)
Data: Mercoledì, 01 luglio 2009 ore 19:54:04 CEST
Argomento: Redazione


Risposta  del direttivo  del CIPNA alle dichiarazioni  del Coordinatore Nazionale della FGU .

 

Le recenti dichiarazioni, a mezzo comunicato sul sito della Gilda degli Insegnanti di Padova, del Coordinatore Nazionale della FGU (ex Gilda degli Insegnanti), Rino Di Meglio, sulla questione dei ricorsi in atto al TAR del Lazio, in merito agli articoli 1, comma 11 e 12, comma 1 del DM 42/09 (di aggiornamento e integrazione delle GaE), tracciano un solco pofondo tra il machiavellico agire delle OO.SS. e i Diritti sanciti dalla Costituzione Italiana. Diritti che, è bene ribadire, risultano essere li a garanzia di tutela di tutti i cittadini italiani, inclusi i docenti.
Ciò che sconcerta, è la leggerezza con cui un Coordinatore di una delle sigle sindacali definite autonome tratta dell'argomento in questione.
Non sconcerta tanto l'affermazione secondo cui (citiamo testualmente) "
La Gilda degli Insegnanti è contraria all’inserimento a pettine", bensì la motivazione: tale posizione deriverebbe da "un’ampia consultazione con i docenti precari, dalla quale è emersa la necessità di tutelare gli interessi degli insegnanti già inseriti in graduatoria, che sarebbero esposti ad ulteriori incertezze, se l’amministrazione consentisse ai colleghi di altre province di trasferirsi entrando direttamente in III fascia."
Sicuramente, il Prof. Di Meglio non avrà avuto il tempo di rileggere per bene questo comunicato, poiché si sarebbe immediatamente accorto di affermare le seguenti assurdità:

1. una decisione (del MIUR e di una OO.SS.) non può esser presa sulla base di considerazioni numeriche di vaga entità ("ampia" è un tantino generico) quando questa posizione confligge apertamente con i Principi Costituzionali, come più volte ribadito dalla giustizia amministrativa(sentenza del TAR Lazio – sezione III-bis n. 3309/01 del 18 aprile 2001, sentenza del TAR Lazio - sezione III-bis n. 10809/08 del 27 novembre 2008, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/2009 del 24 marzo 2009, recenti sentenze del TAR Lazio sugli articoli prima citati del DM 42/09);
2. di conseguenza, "gli interessi degli insegnanti già inseriti in graduatoria", non coincidono con un diritto acquisito, poiché, ribadiamo per l'ennesima volta, si basano su una norma (l’inclusione in coda, in caso di trasferimento), che non esiste e non è mai esistita! Attenzione: per stessa ammissione del MIUR! Che, prima l'ha prevista nel DDG del 16 marzo 2007 e, poi, l'ha stralciata dal presente DM 42/09!

3. ad una attenta lettura del DM 42/09, avallato dalle OO.SS. per stessa ammissione del Porf. Di Meglio, ci si sarebbe resi conto che gli insegnanti inclusi nelle garduatorie sono comunque esposti ad ulteriori incertezze, ma non già qualora l’amministrazione consentisse ai colleghi di altre province di trasferirsi entrando direttamente in III fascia, bensì perché comunque, il DM 42/09 prevede l'inserimento a pettine dei colleghi abilitandi del IX ciclo e coloro i quali hanno conseguito una abilitazione all'estero, determinando, questo si, una palese discriminazione nei confronti di coloro i quali sono già inclusi nelle GaE e non possono spostarsi

4. più in generale, appare incredibile come questo comunicato sia basato sulla difesa dei diritti (presunti) di chi è già incluso nelle Graduatorie, senza assolutamente considerare che i diritti dei precari sono annientati dai furiosi tagli all'istruzione pubblica che comporteranno una riconversione d'ufficio dei colleghi di ruolo perdenti posto, azzerando le opportunità lavorative dei docenti precari. Nulla, inoltre, si dice contro la diffusa pratica delle mobilità selvaggia dei docenti di ruolo, cui si consente, senza troppe difficoltà, di prendere il ruolo nella provincia X, chiedere il trasferimento (magari di 104) nella provincia Y, assegnazione provvisoria contestuale nella provincia Z e inclusione nelle Graduatorie della Provincia T. Il tutto mentre si vuol costringere il precario alla "gabbia lavorativa", rendendo un clamoroso disservizio in termini qualitativi, visto che così chi ha 12 punti (quindi pochissima esperienza) in una Graduatoria poco frequentata potrebbe andare in ruolo ben prima di chi di punteggio (e quindi esperienza) ne ha 300! Alla faccia dell'unico criterio meritocratico, ossia il punteggio, come ribadito più volte dalle sentenze del TAR prima citate.


Ed allora, appare utile ribadire alcuni concetti che sembrano sfuggire al Prof. Di Meglio quanto ad altri esimi esponenti del mondo sindacale.

• il DM 42/09 (art. 1, comma 6), con una presunta “furbata” (non viene menzionato, ma non viene esplicitamente vietato), impedisce il trasferimento della propria posizione dalla provincia di precedente inclusione, ammettendo solo l’inserimento in altre tre province, sebbene in coda. Ciò significa impedire la mobilità, all’atto dell’aggiornamento delle Graduatorie, di chi è già incluso, ciò in aperta violazione con

o la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, art. 1, comma 6, laddove si esplicita che “Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia”. Il tutto risulta ancor più incredibile alla luce del fatto che non solo tale Legge è richiamata nel prologo, ma anche nell’art. 15 del medesimo DM 42/09!!! Infatti, l’art. 15 reca la seguente dicitura: “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124”. Ora, il trasferimento non viene “previsto” dal presente DM, ma è previsto dalla Legge 124/99, richiamata in un articolo del presente decreto!;
o la Legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 1, laddove si cita espressamente il trasferimento del personale già incluso in graduatoria;
o la sentenza del TAR Lazio - sezione III-bis n. 10809/08 del 27 novembre 2008, che ribadisce che “nessun elemento testuale legittima l’interpretazione secondo cui, nelle graduatorie in questione, il trasferimento da fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal d.m. 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa”, poiché “la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica” e, di conseguenza, “non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell’ambito delle distinte graduatorie”;
o l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/2009 del 24 marzo 2009, con la quale viene negata la sospensiva della sentenza del TAR del Lazio di cui al punto precedente, poiché "Ritenute, allo stato,condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata”.

 

 

 

• il DM 42/09 (art. 1 comma 11) prevede l’opzione di inserimento in ulteriori tre province, sebbene in coda a tutte le fasce, in palese violazione con:

o la Legge n. 124/1999, nel suo principio base, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (cfr. sent. della Sez. 3 aprile 2001, n. 2799);
o la Legge 333/2001, art. 2, comma 3, laddove si esplicita che "l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria";
o la sentenza del TAR Lazio – sezione III-bis n. 2799/01 del 3 aprile 2001, dove i decreti ministeriali 123/2000 e 146/2000 vengono dichiarati illegittimi poiché basati, laddove era previsto un inserimento non in base al punteggio spettante, ma alla anzianità di conseguimento del titolo, “sulla inveterata abitudine di considerare il merito come l’ultimo elemento da considerare nelle assunzioni del personale docente. Sulla base di siffatta ottica l’amministrazione, attribuendo ai meno titolati il diritto alla assunzione, ha costituito sulla legge una complicata e indebita superfetazione, oltre tutto in palese violazione della direttiva legislativa di predisporre una normativa di attuazione nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa”;
o la sentenza del TAR Lazio – sezione III-bis n. 3309/01 del 18 aprile 2001, in annullamento dei decreti ministeriali 123/2000 e 146/2000, nelle parti che prevedevano la creazione di ulteriori fasce “secondo un ordine collegato alla qualità e al tempo di conseguimento dei titoli posseduti” disponendo la graduazione “al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza”, nonché “privilegiando elementi estranei all’unico criterio di graduazione, che è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli”;
o la sentenza del TAR Lazio - sezione III-bis n. 10809/08 del 27 novembre 2008, che ribadisce che “la collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)”;
o l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/2009 del 24 marzo 2009, con la quale viene negata la sospensiva della sentenza del TAR del Lazio di cui al punto precedente, poiché "Ritenute, allo stato,condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata”.

 


Occorre altro? Si, forse, occorrerebbe ricordare gli articoli della Costituzione, inutile orpello legislativo-ornamentale, in epoca di spinte localistiche! La Carta Costituzionale è li a pretendere il rispetto di tutti. Non richiameremo gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: sono ampiamente richiamati nelle sentenze del TAR. Ci basta!
Segnaliamo soltanto che, a nostro parere, al di la della violazione del criterio meritocratico del punteggio, non regge la motivazione di “parificazione” tra chi si inserisce oggi, ai sensi:

• dell’art. 5bis della Legge 169/08 (abilitandi IX ciclo SSIS, COBASLID e iscritti a Scienze della Formazione Primaria);
• dell’art. 36bis della Legge 14/09 (abilitati in violazione requisiti DM 85 ex Lege 143/04);
• della Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE (abilitati all’estero)


e coloro i quali risultano già inclusi, per cui si garantisce (art. 4, comma 1 del DM 42) alle prime tre categorie elencate l’inserimento a pettine (ossia, secondo il proprio punteggio) in una sola provincia, oltre che le tre province in coda. Infatti, queste tre categorie avrebbero il vantaggio non trascurabile di poter scegliere la provincia di inclusione conoscendo a priori la quasi totale composizione delle Graduatorie delle varie province, determinando, così, una palese discriminazione nei confronti di chi è già incluso, cui viene “impedito” il trasferimento, poiché in aperto conflitto con l’art. 51 della Costituzione, come chiaramente esplicitato dalla sentenza del TAR Lazio – sezione III-bis n. 3309/01 del 18 aprile 2001 (già richiamata nel presente documento), in quanto si determina una graduazione ”secondo un ordine collegato alla qualità e al tempo di conseguimento dei titoli posseduti“, “al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza”.


Appare chiaro, dunque, che il problema non risiede nella mobilità del personale precario che, Costituzionalmente, non può e non deve essere abolita. Semmai, il problema vero è nel consentire delle vere e proprie ipergaranzie (privilegi?) per il personale di ruolo che può adire non solo la mobilità (a volte selvaggia e scriteriata!) ma può anche ambire al ruolo in altra provincia da Graduatorie ad esaurimento. E si, perché le Graduatorie ad Esaurimento sono piene zeppe di docenti di ruolo che possono utilizzare più canali per ottenere il “rimpatrio”.
Ma, ribadiamo, la risposta non può essere in un provvedimento incostituzionale.
La risposta deve essere articolata come segue:

1. la modifica del comma 2 dell'articolo 398 della Parte III (Personale), Titolo I, Capo II, Sezione I del DLvo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico personale scuola), cambiando dalla dicitura I ruoli del personale docente sono provinciali a I ruoli del personale docente sono nazionali;

2. la specifica che dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge 296/06 sono esclusi i docenti ed insegnanti che hanno un contratto a tempo indeterminato;

3. la trasformazione delle GaE in graduatorie nazionali o, almeno, regionali;

4. che nessun trasferimento, se non per giustificati, documentabili e da verificare caso per caso, motivi possa essere accordato prima di un congruo numero di anni a partire dalla presa di servizio (5 anni) a tempo indeterminato e/o traferimento nella nuova sede;

5. che siano legificate le modalità di determinazione dei contingenti delle cattedre da assegnare ai ruoli (almeno 70%) e/o alla mobilità;

6. che si immetta in ruolo su tutti i posti vacanti.



Ogni altro tentativo, risultarebbe un debolissimo compromesso nel senso, però, spregiativo del termine e, quindi, sarà fortemente avversato dallo scrivente Comitato, nonché dai precari che reclamano un proprio DIRITTO!
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DIRETTIVO CIPNA





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