SE IL DIRIGENTE NON RISPONDE A UN MIO ESPOSTO...CHE FARE?
Data: Luned́, 25 maggio 2009 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Assenza di risposta : Flavio La Bruna

Domanda

Mi è capitato di inoltrare più di un esposto a un mio superiore gerarchico (dirigente scolastico, direttore dell'Usp - Uffici scolastici provinciali - o dell'Usr - Uffici scolastici regionali-. In diversi casi l'istanza non ha avuto risposta. Al di là della maleducazione, può il destinatario di un esposto legittimo e circostanziato rifiutarsi di rispondere al proprio sottoposto? Esiste una normativa di riferimento in proposito?

Risposta

L’assenza di risposta ad un’istanza alla pubblica amministrazione, prodotta da un soggetto portatore di interesse qualificato, può ingenerare essenzialmente due situazioni giuridiche. La prima è il cosiddetto silenzio - rigetto, che scatta a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione una volta trascorso il termine di 30 giorni, per le istanze di accesso agli atti amministrativi, oppure 90 giorni, nel caso dei ricorsi gerarchici. La seconda è il rifiuto o l’omissione di atti d’ufficio che, per contro, integra l’illecito di cui all’articolo 328 del codice penale. L’assenza di risposta, inoltre, nell’ambito del rapporto di lavoro, può configurarsi alla stregua di inadempimento contrattuale. In tutti questi casi l’assenza di risposta, a seconda delle qualificazioni che assume, nella maggior parte dei casi può essere impugnata davanti al giudice. Quanto al riparto di giurisidizione, esso va individuato caso per caso a seconda che siano in gioco interessi legittimi (giudice amministrativo) o diritti soggettivi (giudice ordinario). Nel caso dell’assenza di risposta che integri l’illecito di cui all’articolo 328 del codice penale, il rimedio è la denuncia all’autorità competente.






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-15690.html