Ammissione all'esame di Stato: il comportamento fa media...e fa guai
Data: Lunedì, 18 maggio 2009 ore 00:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Il voto di condotta, da sempre presente negli ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado, dal corrente anno scolastico è stato “rilanciato” secondo un indirizzo che intende ampliarne la portata e l’incisività nell’economia complessiva della valutazione degli studenti, con il proposito di indurli ad un comportamento più corretto e socialmente responsabile. Di qui l’insieme dei provvedimenti emanati negli ultimi mesi, di cui si dirà in seguito e sui quali non si può non concordare. Infatti, è proprio attraverso il voto di condotta che viene valutato il comportamento degli studenti di tutte le classi; voto che ha sia un valore in sé, in quanto espressione di uno specifico aspetto della vita scolastica dell’allievo (cioè, la qualità della sua relazione con gli altri e con l’ambiente), sia un valore relativo in quanto concorre, insieme con il voto assegnato nelle diverse discipline, a definire il profilo complessivo dello studente durante il suo processo di maturazione.

A distanza di solo un mese o poco più dagli scrutini, il Ministero con la circolare n. 46 del 7 maggio 2009 a firma del Direttore Dutto è intervenuto sulla questione del computo del voto di condotta ai fini dell'ammissione all'esame di Stato con l’intento esplicito, anche in relazione ai numerosi quesiti posti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, di chiarire che “il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi".

E’ noto che l’emanazione dell’O.M. n. 40 citata relativa allo svolgimento degli esami di Stato non ha chiarito tutti i dubbi in materia di ammissione all’esame e calcolo del credito scolastico nei confronti degli studenti.

Infatti la predetta O.M. si è limitata a precisare, all’art. 2 e successivamente all’art. 8, che “a partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente”, e che “pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico”.

La formulazione del testo ministeriale è apparsa subito da un lato generica, poiché sostanzialmente ribadisce quanto già contenuto nella legge 169/2008, e dall’altro sensibilmente meno puntuale di quella che era stata inserita nello “Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, schema che, pur approvato dal Governo il 13 marzo u.s., non è stato successivamente emanato nella prevista forma del DPR, e, quindi, di un provvedimento avente valore di fonte normativa.

Nello Schema, infatti, all’art. 6, comma 6, si legge quanto segue: “Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla determinazione dei crediti scolastici di cui alla tabella A dell’articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni, alla abbreviazione di un anno per merito di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e ad ogni altra situazione in tutti i casi previsti dalla norma.”

Mentre da tale ultima formulazione discende inequivocabilmente l’obbligo di considerare il voto della condotta alla stregua del voto di qualunque disciplina, a tutti i fini in cui ciò sia necessario (computo della media per l’ammissione agli esami, per l’attribuzione del credito, ecc.), da quella dell’O.M. 40, invece, tale obbligo non sembra affatto così perentorio ed inequivocabile.

E’ naturale pertanto che ci sia domandati il motivo per cui l’O.M. 40 non abbia utilizzato la formulazione scritta nello Schema ed abbia specificato solo la valutazione legata al credito scolastico. Può essersi trattato allora di una semplice svista e quindi la circolare appena emanata scioglie oggi finalmente ogni dubbio al riguardo?

Ci sembra ancora di no, per due ordini di ragioni. Una, per così dire, tecnica, visto il carattere niente affatto prescrittivo che, in assenza del relativo regolamento attuativo, la mera circolare riveste. L’altra, sostanziale, che legittima, anzi, avanzare l’ipotesi che la questione sia stata e rimanga controversa nello stesso ambito ministeriale.

In altri termini, al momento, nessuna fonte normativa (Legge o Regolamento) prevede esplicitamente che il voto di condotta debba far media con gli altri voti ai fini dell'ammissione, né tale eventualità è contemplata nella citata legge 169/2008, che si limita a precisare – com’è certamente giusto - il concorso della valutazione del comportamento nella valutazione complessiva dello studente (ad esempio, nella redazione di un qualunque giudizio di ammissione o non ammissione, o di un qualunque giudizio sia richiesto alla scuola a qualunque altro fine).

Anzi, tale eventualità, fino allo scorso anno, è sempre stata esplicitamente esclusa. Esclusione che, ad essere precisi, riguardava, a norma dell’art. 304 del D.Lgs 297/94, anche l’educazione fisica e che è stata superata nella prassi grazie anche qui ad una semplice indicazione ministeriale (nota prot. 4285/A1 del 25 novembre 1998) già in fase di prima applicazione della legge di riforma degli esami di Stato ex legge 425/97.

La nota ministeriale, tuttavia, relativamente all’educazione fisica, era supportata da ben precisi riferimenti normativi (primo tra i quali la circostanza che l’educazione fisica avrebbe potuto essere, alla stregua di tutte le altre discipline, oggetto della terza prova scritta) che rendevano del tutto contraddittoria l’esclusione di tale materia dal computo della media dei voti. Dunque, relativamente all’educazione fisica, si trattava più che altro di una questione di armonizzazione delle norme, da cui discendeva il superamento di quanto stabilito all’art. 304 del Testo Unico (che ha in ciò recuperato una norma che risaliva addirittura al 1925).

Diverso è il caso del voto di condotta, che non è una disciplina di studio e non è oggetto di esame.

Oltre al dato normativo, permangono poi sostanziali valutazioni di tipo educativo e pedagogico, di cui si è fatto già cenno in un contributo pubblicato dal nostro Centro Studi.

Il voto di condotta, qualora entrasse nel calcolo della media ai fini dell’ammissione, potrebbe infatti determinare in certi casi, giova ribadirlo, inopinate distorsioni nella valutazione del profitto, come accadrebbe quando, ad esempio, ad uno studente piuttosto mediocre, ma diligente ed educato, che a conclusione delle lezioni venissero assegnati quattro cinque in alcune discipline e solo il sei nelle rimanenti, a cui, però, il C.d.C. ritenesse di assegnare il voto dieci in condotta, che per il suo elevato valore procurerebbe l’innalzamento della media al sei, con qualche dubbio ragionevole in ordine all’opportunità di tale “premio”, se l’ammissione all’esame, com’è stato stabilito con il D.M. 42/2007, deve rispondere a criteri di rigore e serietà; tanto più considerando che il Ministro in carica, proprio per proseguire – accentuandola – tale linea di serietà e rigore avrebbe voluto, prima con il DL 137/2008 poi con il richiamato Schema, condizionare l’ammissione all’esame al conseguimento della sufficienza in ciascuna disciplina.

Insomma, il tendenziale posizionamento del voto di condotta sulla fascia alta dei voti (ben più di quanto non accada per qualunque disciplina, educazione fisica compresa), qualora tale voto dovesse entrare nel calcolo della media anche ai fini dell’ammissione all’esame, è destinato ad alterare sensibilmente e con scarsa coerenza rispetto alla logica che ispira l’insieme dei provvedimenti, il quadro delle valutazioni relative al profitto trasformando, di fatto, il “concorso” in un “soccorso”.

Per contro, invece, uno studente piuttosto indisciplinato cui il CdC decidesse di attribuire il voto di condotta sette e che fosse rimasto insufficiente con il quattro in una sola disciplina ed avesse meritato solo il sei nelle altre non verrebbe ammesso e “pagherebbe” tutto intero il prezzo del rigore.

Vero è che in questo secondo caso lo studente non verrebbe ammesso neanche qualora il voto di condotta non venisse computato ai fini della media, ma non c’è dubbio che il diverso trattamento riservato ai due studenti, non solo in relazione al profitto ma anche ad una valutazione complessiva del loro profilo formativo, sarebbe alquanto discutibile sul piano pedagogico, né sarebbe esente dai rischi di un contenzioso piuttosto intricato.

Pertanto è lecito mantenere ancora molti dubbi, allo stato delle disposizioni attualmente emanate, in merito alla loro automatica traduzione operativa negli scrutini di ammissione, ricordando altresì nuovamente che a nostro avviso la “valutazione complessiva dello studente”, opportunamente richiamata nella legge 169 non pare coincidere compiutamente né esaurirsi nel conteggio della media aritmetica dei voti.

Con tutto il rispetto per quanto invece “espressamente chiarito” dalla novella circolare ministeriale.

da www.gilda.it







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