INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU DM 42
Data: Giovedì, 14 maggio 2009 ore 13:54:05 CEST
Argomento: Comunicati


ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

SERVODIO, BINETTI, MASTROMAURO, OLIVERIO, VICO, SCHIRRU e SBROLLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, con cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto «l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011» all'articolo 1, comma 6 viene impedito di fatto il trasferimento della propria posizione dalla provincia di precedente inclusione ad altra provincia;
all'articolo 1 comma 11 prevede l'opzione di inserimento in ulteriori tre province, sebbene in coda a tutte le fasce;
l'articolo 15 dello stesso decreto ministeriale richiama le leggi n. 124 del 1999 e n. 331 del 2001, che sanciscono il diritto al trasferimento del personale incluso nelle Graduatorie Permanenti, trasformate ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c;
il decreto ministeriale n. 42 richiama in premessa l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/2009 del 24 marzo 2009, con la quale viene negata la sospensiva della sentenza del TAR del Lazio - sezione III-bis n. 10809/08 del 27 novembre 2008, con la quale, a proposito della legge n. 296 del 2006, si chiarisce che «la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie», nonché che «la collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò in contrasto oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3), di buon andamento della Pubblica Amministrazione (articolo 97), di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (articolo 51 comma 1);
la nota di accompagnamento richiama l'ordinanza del Consiglio di Stato «Nelle premesse del decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n. 1524/09, concernenti i trasferimenti "in coda" e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un'abilitazione ad un'altra, a cui l'Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito»;
altre precedenti sentenze, mai appellate, del TAR Lazio - sezione III-bis (n. 2799/01 e n. 3309/01), palesano il vizio costituzionale degli inserimenti «in coda»;
il provvedimento evidenzia un contrasto normativo sia nelle premesse che nel disposto delle norme contenute;
è impedita la libera circolazione dei lavoratori, prevista dalle normative comunitarie dell'Unione Europea, penalizzando soprattutto i precari del meridione che vivono già una difficile situazione, essendo quasi la metà dei tagli agli organici nella scuola concentrata in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia;
è impedita di fatto anche una mobilità intra-regionale nelle regioni del Centro e del Nord, che favorirebbe un più rapido assorbimento del precariato ed esaurimento delle Graduatorie docenti, principio base della legge n. 296 del 2006;
si rischia di favorire personale con meno servizio e di conseguenza con meno esperienza, a discapito di docenti con comprovata professionalità;
tali palesi contraddizioni saranno foriere di lunghi, pesanti e destabilizzanti contenziosi amministrativi -:
quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per correggere le palesi contraddizioni evidenziate, affinché sia ripristinata e garantita la piena e libera circolazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale, escludendo code e artifici che non reggerebbero l'urto di massicci ricorsi.







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