Anticipazione chiarimenti Ministero DM/42 da CISL Lombardia
Data: Mercoledì, 06 maggio 2009 ore 11:53:33 CEST
Argomento: Comunicati


Chiarimenti del Ministero
Anticipazioni da CISL scuola Lombardia



1. Possono presentare domanda di nuovo inserimento in graduatoria (art. 4 del D.M. 42) anche coloro che a seguito del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi sono stati ammessi ai diversi percorsi abilitanti nell’anno accademico 2007/2008.
Gli interessati possono integrare la sezione B1, o B2 del Modello 2 di domanda, comunicando in una dichiarazione scritta la situazione che ha consentito l’iscrizione in anno successivo al primo.
2. E’ consentito l’inserimento con riserva sia nella scuola dell’infanzia, sia nella scuola primaria da parte degli aspiranti che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Ciò in considerazione del fatto che il corso si articola in un biennio propedeutico comune ai due diversi indirizzi a cui si può accedere dal terzo anno.
Lo scioglimento della riserva nella graduatoria relativa all’indirizzo di laurea conseguito comporterà la cancellazione della posizione con riserva dall’altra graduatoria.
3. Quanto sopra è applicabile anche a coloro che sono già iscritti con riserva nel biennio 2007/2009 per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria a cui è consentito ora sciogliere la riserva per il diverso indirizzo conseguito o da conseguire entro il 30 giugno. Ovviamente la posizione con riserva non confermata in una delle due graduatorie, sarà cancellata.
4.Possono chiedere lo scioglimento della riserva anche gli aspiranti abilitati con D.M. 85/05 che non hanno provveduto a farlo in occasione dell’aggiornamento del biennio 2007/2009.
5. Anche gli aspiranti all’inserimento nella graduatoria di strumento musicale possono dichiarare nel Modello 2 il titolo d’accesso e i servizi prestati utilizzando rispettivamente le sezioni D1 ed E1. Ovviamente in tali casi si applicherà la tabella di valutazione specifica relativa allegato 3 e non all’allegato 2.
6. In relazione alla dichiarazione contenuta nella sez. E, “che è stata chiesta la valutazione, per ciascun anno scolastico, per il servizio prestato in una sola provincia”, viene chiarito che tale precisazione è ininfluente nel caso di servizi prestati legittimamente in due province (es. supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto in una provincia sostituite da supplenze conferite mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia.
7. Sia nel Modello 1 che nel Modello 2 possono essere dichiarati nelle rispettive sezioni C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente non precedentemente dichiarati.






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