Soprannumerari da 5 a 8 anni per il diritto al rientro
Data: Giovedì, 16 aprile 2009 ore 00:21:09 CEST
Argomento: Comunicati


Si è svolto oggi pomeriggio un incontro al MIUR che di fatto avvia la trattativa per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni. In realtà ci si è limitati, su questo punto, a calendarizzare una prima serie di incontri, già a partire dalla settimana prossima, fermo restando che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo una volta che sia stato possibile verificare e valutare l'entità delle situazioni di esubero conseguenti alla definizione degli organici.

Nel frattempo, è stata sottoscritta da CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS e GILDA, l’integrazione al CCNI sulla mobilità discussa nel precedente incontro del 7 aprile e finalizzata all’introduzione di ulteriori interventi di tutela per il personale in relazione all’attuazione del piano di taglio degli organici disposto dall’art. 64 (vedi il comunicato del 27 marzo u.s.).

L'intesa porta a conclusione il confronto che, come previsto nell’art. 1, comma 4, del CCNI sulla mobilità, era stato riaperto all'atto della presentazione del Decreto Interministeriale sugli organici di diritto del personale docente, proprio al fine di individuare, come già detto, eventuali ulteriori forme di tutela per il personale in presenza di prevedibili consistenti situazioni di soprannumero o di esubero provinciale.

Dal confronto è emersa l'esigenza di riconfermare, anzitutto, il quadro di tutele individuate da anni nell’impianto generale del contratto che già prevede, come è noto, di assicurare comunque al perdente posto il trasferimento d’ufficio nella sede disponibile più vicina a quella persa, fatta salva la sua possiblità di chiedere il trasferimento a domanda - condizionata o meno - in altra sede; viene inoltre garantito, in caso di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, il diritto a rientrare con precedenza, in presenza di posto vacante, nella sede di precedente titolarità, diritto che viene riconosciuto nei successivi cinque anni (punti II e IV dell’art. 7 del CCNI).

Una diversa ipotesi proposta al tavolo negoziale - consistente di fatto nella non attivazione, almeno per quest'anno, della mobilità d'ufficio - è stata ritenuta dalla CISL Scuola, e da tutte le altre sigle sindacali firmatarie dell'intesa odierna, inopportuna e rischiosa perchè non solo non garantisce alcuna tutela a personale che sarebbe comunque soggetto a successivi provvedimenti di utilizzazione, ma può rivelarsi addirittura penalizzante, nell'immediato e in prospettiva, poichè i posti viciniori non assegnati per trasferimento d'ufficio potrebbero essere occupati attraverso la mobilità a domanda da altro personale, anche non soprannumerario, incluso quello proveniente da altre province (o che si avvale della mobilità professonale). Alle nostre obiezioni si sono aggiunte anche quelle dell'Amministrazione, che ha espresso, inoltre, forti riserve circa la gestibilità delle procedure da parte del sistema informatico.

La nuova intesa, pertanto, riconferma le attuali modalità di trattamento del personale soprannumerario, ampliando però di tre anni il periodo (un quinquennio) attualmente previsto per esercitare il diritto al rientro con precedenza, che viene esteso quindi a complessivi otto anni. Tutto ciò a partire dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2010/11. Per le utilizzazioni riguardanti il prossimo anno scolastico (2009/10) tale estensione sarà garantita anche al personale che abbia già esaurito il quinquennio con le domande di mobilità presentate o in corso di presentazione nel corrente anno scolastico.

Nell’integrazione del CCNI sono state, inoltre, anticipate alcune soluzioni che verranno più puntualmente riprese nel prossimo contratto sulle utilizzazioni. E’ stato infatti affermato il principio dell’utilizzazione prioritaria - a domanda - nella scuola di precedente titolarità, eventualmente anche con provvedimento di messa a disposizione, qualora il personale soprannumerario sia anche titolare di classe di concorso o posto in esubero provinciale e non vi siano disponibilità di posti in organico di fatto. E’ stata comunque riconfermata la possibilità di utilizzazione - solo a domanda e sulla base del titolo di studio posseduto - su classe di concorso o posto affine.

 

 







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